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Sentenza

Marina Militare. Banda Militare. Scorporamento dall'Unità organica. Ripetizione ...
Marina Militare. Banda Militare. Scorporamento dall'Unità organica. Ripetizione somme.
Autorità:  T.A.R.  Roma  Lazio  sez. I
Data:  14 dicembre 2012
Numero:  n. 10416
Intestazione

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio          
                         (Sezione Prima Bis)                         
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di  registro  generale  10659/2006,  proposto  dal
signor  Ma.  Vi.  e  dai  soggetti  indicati  nell'allegato   elenco,
rappresentati e  difesi  dagli  avv.ti  Massimo  Quatrini  e  Roberto
Colagrande, con domicilio eletto presso Rosalina Mastromauro in Roma,
via Monte Santo 1;                                                   
                               contro                                
il  Ministero  della  Difesa,  rappresentato  e  difeso  per    legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in  Roma,  via  dei
Portoghesi 12;                                                       
                         per l'accertamento                          
del diritto a (continuare a) percepire (anche per quel  che  concerne
il  periodo  che  va  dal  marzo  al  giugno  del  2006)  l'indennità
(cosiddetta di "supercampagna") prevista dall'art. 4, II  comma,  del
D.P.R: n. 360/96.                                                    
Visto il ricorso, con i relativi allegati;                           
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 
Visti gli atti tutti della causa;                                    
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012, il dott.
Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi - per le parti - i  difensori
come da verbale;                                                     
Ritenuto e considerato quanto segue.                                 

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FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, gli interessati hanno chiesto - previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti (ed, in particolar modo, della nota n."10055463": redatta, dalla Direzione di Commissariato della Marina Militare , il 14.6.2006) - l'accertamento del diritto a (continuare a) percepire (anche per quel che concerne il periodo che va dal marzo al giugno del 2006) l'indennità (cosiddetta di "supercampagna") prevista dall'art. 4, II comma, del D.P.R: n. 360/96. (Emolumento, precisano i cennati soggetti, già riconosciutogli - a far data dall'1.1.2004 - dall'Amministrazione di appartenenza: che successivamente - ed è ciò di cui, appunto, ci si duole - ha peraltro mutato il proprio orientamento; sospendendone l'erogazione e manifestando, anzi, l'intendimento di procedere al parziale recupero di quanto corrisposto).
All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 28.11.2012, il Collegio - trattenuto il predetto ricorso in decisione - ne constata la palese infondatezza.
Al riguardo; premesso
- che, in via generale (giusta quanto disposto, sul punto, dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 360/96), l'indennità di cui è causa è riservata esclusivamente ai soggetti che - a differenza dei ricorrenti (facenti parte della, pur importante, Banda Musicale della Marina) - sono impiegati presso le Unità di pronto intervento, nazionali e internazionali, specificamente individuate: in quanto necessitanti di esser mantenute, con costanza, ad un particolare livello operativo e addestrativo;
- che, per giurisprudenza consolidata, le relative determinazioni - condizionate, tra l'altro, dai vincoli imposti dal Ministero dell'Economia e Finanze (che stabilisce, annualmente, i contingenti massimi del personale che può beneficiare di un tale emolumento) - sono il frutto di valutazioni squisitamente tecnico/discrezionali: riservate, per loro stessa natura, all'esclusiva competenza delle Autorità militari (e insindacabili, pertanto, da parte di un organo giurisdizionale),
si osserva (ed una simile costatazione ha, alla luce di quanto testé evidenziato, carattere dirimente) che i ricorrenti (i quali continuano, comunque, a fruire dell'indennità di impiego operativo: prevista dall'art. 5, VII comma, del D.P.R. n. 163/2002) non ha fornito alcun elemento atto - nella sua concretezza - a smentire la veridicità della circostanza (l'unica rilevante per la decisione della presente controversia) che ha originato l'adozione del provvedimento impugnato: l'esser cioè, la cennata Banda Musicale, stata "scorporata" - nel marzo del 2006 (e non, come tentano di far credere gli interessati, nel settembre di tale anno: quando ci si è limitati a dar formale comunicazione del provvedimento stesso) - dall'Unità Organica (che continua ad aver titolo, stante le sue diverse caratteristiche: e - soprattutto - le sue differenti modalità di impiego, a percepire l'indennità di cui trattasi) della quale faceva precedentemente parte.
Per quel che concerne la disposta (e contestata) "ripetizione", si fa presente
- che il relativo provvedimento, in quanto volto (tra l'altro: con modalità tali da non incidere soverchiamente sulle esigenze di vita del destinatario) al recupero di somme di denaro (che, dal marzo del 2006, risultano - invero - esser state) erroneamente corrisposte, si configura - ex art. 2033 c.c. - quale atto pienamente doveroso: soddisfacendosi - con esso - un interesse pubblico, che (oltre a non dover esser esplicitato, trovandosi "in re ipsa", in una motivazione particolarmente dettagliata) deve comunque considerarsi prevalente rispetto a quello (privato) che vi risulti contrastante;
- che, in un simile atto, è implicito l'annullamento (con effetti "ex tunc") delle determinazioni sulla cui base erano stati erogati gli emolumenti non dovuti;
- che lo stesso richiamo alla buona fede sarebbe - qui - del tutto incongruo: atteso che, "in subjecta materia", ogni questione sullo stato d'animo dei percipienti le somme illegittimamente erogate (e, più in generale, sull'eccesso di potere dell'organo agente nel disporre il contestato recupero) deve ritenersi priva di rilevanza: non essendosi - in circostanze quali quella di cui è causa - in presenza di un'attività realmente discrezionale dell'Amministrazione procedente ma controvertendosi, in realtà (e venendo, quindi, in considerazione delle vere e proprie posizioni di diritto soggettivo "perfetto"), sulla giusta determinazione del rapporto "dare-avere" tra datore di lavoro (ancorché pubblico) e lavoratore. (Sul punto: cfr., "ex multis", C.d.S., IV, n. 15/90).
Null'altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (che, in applicazione delle regole sulla soccombenza, non può che porre le spese di lite - liquidate come da dispositivo - a carico dei proponenti) a dimostrazione della complessiva infondatezza delle pretese attoree.
Spese come da dispositivo.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
- rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
- condanna i proponenti al pagamento - in solido - delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 8000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 28 novembre 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DIC. 2012.
Avv. Antonino Sugamele

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