Sergente dell'esercito svolge vigilanza ad un ponte radio, struttura sensibile ad attentati terroristici e contrae a causa del freddo una grave patologia.
T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I 14 settembre 2012 Numero: n. 283
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2011, proposto da:
Gi. Ve., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Osele, con
domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina n. 65;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è, per legge,
domiciliato;
per l'annullamento
della nota di data 18 novembre 2010 n. 0220449, con la quale il
Ministero della Difesa ha rigettato l'istanza del 30 gennaio 2007 di
riesame della comunicazione in data 8 febbraio 2005 n.
d.g.p.m./vi°/19^/1^-4929 ai fini del riconoscimento dei benefici
concessi alle vittime del terrorismo in base al comma 8 dell'art. 82
della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 o in alternativa in base al
comma 3 art. 1 della legge n. 302 del 20 ottobre 1990, nonché del
parere n. 1793 del 23 aprile 2010 del Consiglio di Stato, sezione
terza, numero affare 02527/2008, oltre a tutti gli altri
provvedimenti presupposti endoprocedimentali, consequenziali e
connessi e con l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del
diritto del ricorrente al riconoscimento delle provvidenze in favore
delle vittime del terrorismo derivanti dalla applicazione del comma 8
dell'art. 82 della legge 388/2000 oppure del comma 3 art. 1 della
legge 302/1990 e con condanna del Ministero della Difesa alla
corresponsione del trattamento previsto dalle più favorevoli
disposizioni di legge in favore delle vittime del terrorismo di cui
alla legge n. 388 del 23/12/2000 articolo 82 comma 8, oppure della
legge n. 302 del 20/10/1990 articolo 1 comma 3 con conseguente
applicazione dei benefici di cui alla legge 20/10/1990 n. 302
successive modifiche ed integrazioni per ultimo la legge 206 del
3/8/2004 da applicarsi a decorrere dal 1 dicembre 2004 e di quando
dovuto con arretrati e rivalutazione monetaria, oltre ai benefici
conseguenti e comunque dovuti e con interessi legali fino al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il cons.
Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
(Torna su ) Fatto
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato la nota di data 18 novembre 2010 n. 0220449, con la quale il Ministero della Difesa ha rigettato l'istanza di data 10.11.2010 diretta ad ottenere, rispetto al trattamento previsto per le vittime del dovere, già in godimento all'interessato, l'applicazione delle più favorevoli disposizioni di cui all'art. 82, comma 8, della legge n. 388/2000, rivendicando l'accertamento del diritto all'erogazione delle provvidenze riconosciute in favore delle vittime di atti di terrorismo e chiedendo, in particolare, la corresponsione del trattamento previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 302/1990, come modificata e integrata da ultimo con legge n. 206/2004, da applicarsi a decorrere dal 1 dicembre 2004.
A sostegno del ricorso l'interessato ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 82, comma 8, della L. n. 388/2000 - violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 per assoluta carenza di motivazione - eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta, irragionevolezza ed illogicità a fronte dei verbali della C.M.O. di Verona, del C.P.P.O. e del giudicato formatosi con sentenza n. 210/2009 del T.R.G.A.;
2) violazione dell'art. 1, comma 3, L. n. 302/1990 e del D.P.R. n. 461/2001 circa la definitività ed unicità di accertamento dell'infermità da parte della C.M.O. e del C.P.P.O. - violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 per inesistenza di motivazione - eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta, irragionevolezza ed illogicità - disparità di trattamento con i destinatari dell'art. 1, comma 4, L. n. 302/1990;
3) Violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 per carenza di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del ricorrente.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha opposto l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza dell'8 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
(Torna su ) Diritto
DIRITTO
1. Si premette in fatto per una più agevole comprensione della vicenda che, durante il servizio militare di leva, l'allora sergente Gi. Ve., impiegato presso il IV Btg. Trasmissioni di Bolzano dal 23 ottobre 1974 al 21 febbraio 1975, venne inviato in missione di ordine pubblico per complessivi 37 giorni con l'incarico operativo di Capo Centro presso una struttura militare con annesso ponte radio ubicata in località Dosso dei Larici, sulle montagne soprastanti il Comune di Lana in Alto Adige.
La struttura in questione - da sorvegliare in via continuativa nell'ambito del Piano d'impiego "Adige", stante la collocazione in una delle zone altoatesine maggiormente esposte ad attentati terroristici - era costituita da un traliccio di circa 70-80 metri a supporto di ripetitori civili e militari e, all'epoca dell'evento invalidante riportato dall'istante, rappresentava un obiettivo sensibile potenzialmente esposto al rischio di atti terroristici, che negli anni '60-'70 avevano avuto come bersaglio prevalentemente infrastrutture di tale natura.
Il centro, con annesso ponte radio e prefabbricato in lamiera per l'alloggiamento dei militari, si trovava in una zona impervia a circa 2000 metri di quota, difficilmente accessibile dal fondovalle con mezzi ordinari soprattutto nel corso dei mesi invernali.
A causa delle particolari condizioni ambientali ed operative, l'interessato contraeva una grave forma patologica - che il Collegio ritiene di non specificare in relazione alla natura riservata dei dati - e da ciò gli residuava una successiva invalidità permanente, debitamente riconosciuta nel 1975.
Lo stesso, con una specifica istanza in data 5.3.2008 chiedeva il riconoscimento del diritto alle speciali provvidenze per le vittime del dovere, previste dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della L. n. 266/2005 e dal D.P.R. n. 243/2006, in relazione alla predetta infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio e per la quale già percepiva un trattamento pensionistico privilegiato.
L'Amministrazione negava al Ve. il richiesto beneficio, in quanto non appartenente, secondo il parere n. 8222/2008 espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, alle categorie previste dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 243/2006.
L'interessato depositava il 2.10.2008 ricorso al T.R.G.A., chiedendo l'annullamento del diniego, nonché l'accertamento del diritto a conseguire il suddetto beneficio.
Con sentenza n. 210/2009, questo Tribunale Amministrativo, rilevato che la missione di ordine pubblico svolta dal deducente a tutela di un'infrastruttura reputata sensibile da parte dell'Autorità militare e protrattasi per 37 giorni in alta quota con temperature invernali rigide e con un riparo notturno di mera lamiera, a seguito della quale ha contratto la malattia in parola, era obiettivamente riconducibile al parametro della vigilanza ad infrastrutture civili e militari, di cui al richiamato comma 563, lett. c), accertava il conseguente diritto in favore del ricorrente.
Con successiva istanza del 10.11.2010 l'ex sergente Ve. ha richiesto l'applicazione del più favorevole trattamento previsto per le vittime del terrorismo dalle leggi nn. 302/1990, 407/1998, 388/2000 e 206/2004 ( comportante, tra l'altro, elargizioni fino a euro 200.000, incremento della pensione e dell'indennità di fine rapporto, aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi, esenzione dall'IRPEF della pensione maturata, esenzione dalle spese sanitarie e una serie di altri benefici giuridici ed economici ).
Con la nota di data 18.11.2010 qui avversata, l'istanza è stata rigettata dal Ministero della Difesa, sul presupposto che l'infermità in questione è stata contratta " in assenza di un evento violento ".
Con l'odierna impugnativa, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto ad ottenere l'erogazione delle suddette provvidenze riconosciute in favore delle vittime di atti di terrorismo e, nello specifico, la corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 302/1990, come modificata e integrata da ultimo con legge n. 206/2004.
2. Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente denuncia violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto sostiene di possedere i requisiti richiesti dalla legge per la concessione degli invocati benefici.
Tali censure non sono meritevoli di condivisione.
La ricostruzione interpretativa del quadro normativo di riferimento deve necessariamente muovere dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, il cui art. 1 così dispone:
"1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa ".
Ora, la connotazione fondamentale del diritto fatto valere dal ricorrente è che l'evento dannoso di cui il soggetto è rimasto vittima, si sia verificato non nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, ma in quella prevista dal terzo comma dell'art. 1 L. n. 302/1990.
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1 della citata L. n. 407/1998 e dunque in epoca successiva all'evento che avrebbe in ipotesi fatto insorgere il diritto azionato.
Infatti, il Ve. contraeva la grave forma patologica nello svolgimento della sopra specificata attività di servizio ancora nel lontano 1975, quando non era vigente la norma, contemplata appunto dal citato terzo comma, relativa alla indennizzabilità dell'attività svolta in operazioni di prevenzione e repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, e neanche, a maggior ragione, la specificazione, espressamente richiamata dall'interessato, posta dall'art. 82 della legge n. 388 del 2000.
Ciò trova conferma nell'avversato diniego laddove, precisando che il fatto che ha causato l'infermità si è verificato " in assenza di un evento violento ", ne evidenzia comunque la carenza di connessione con atti di terrorismo o di eversione.
Nè è possibile arguire che si trattasse di applicare una norma retroattiva, ovvero a carattere interpretativo, essendo invece il menzionato terzo comma privo di qualunque elemento che deponga in tale senso.
D'altra parte, anche a voler ritenere applicabile la previsione sopravvenuta, il fatto, più volte evocato, che al Ve. siano state riconosciute (con la citata sentenza n. 210/2009 di questo Tribunale Amministrativo) le provvidenze spettanti alle " vittime del dovere ", non autorizza il ricorrente ad ottenere per ciò solo gli ulteriori benefici attribuiti alle " vittime del terrorismo ".
Infatti, la giurisprudenza ha puntualmente osservato che, se è pur vero che l'art. 1, coma 563, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel chiarire quali soggetti devono intendersi come vittime del dovere, vi include, tra le altre ipotesi, le vittime per effetto di lesioni conseguenti ad eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, è altrettanto vero che il precedente comma 562 comprova che la pretesa equiparazione era solo tendenziale e non automatica, laddove viene definita "progressiva" l'estensione a tutte le vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 31.5.2011, n. 3286).
D'altro canto, ai fini della concessione dei benefici previsti a favore di tale ultima categoria occorre che la menomazione subita dal soggetto sia effetto di ferite o lesioni riportate in diretta conseguenza di azioni di stampo terroristico, ovvero perpetrate dalla criminalità organizzata.
In altri termini, è richiesto un preciso nesso di casualità tra l'infermità e la matrice eversiva dell'azione che l'ha generata.
Nel caso di specie, il ricorrente ha contratto un'infermità non traumatica, né di origine violenta e, per di più, a seguito di una attività di vigilanza ad un sito militare (traliccio di Dosso Larici) che non integrava gli estremi del tentativo mirato e preordinato di impedire una specifica tipologia delittuosa.
In definitiva, il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 302 del 1990 riguarda esclusivamente i particolari soggetti in favore dei quali è testualmente diretta, ossia le vittime della criminalità e del terrorismo, avendone in tal modo differenziato il trattamento rispetto alle "vittime del dovere" evidentemente in funzione dello specifico favor che il legislatore ha voluto attribuire alla prima categoria, senza rimettere in discussione, allo stato, il trattamento riservato alla seconda.
Quanto, infine, all'asserita disparità di trattamento con le posizioni riconosciute dall'art. 1, comma 4, L. n. 302/1990, è sufficiente replicare che l'art. 3 della Costituzione non è informato ad una meccanica uniformità di trattamento riguardo a situazioni che, pur ricollegandosi ad un'unica matrice, assumano tuttavia aspetti da considerare particolari.
I primi due motivi di ricorso vanno perciò disattesi.
3. Con il terzo mezzo d'impugnazione il ricorrente si duole della violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 , in quanto l'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento di reiezione, non gli avrebbe comunicato le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza volta - come si è detto - ad ottenere l'applicazione del più favorevole trattamento previsto dalla legge n. 302/1990.
Neanche tale rilievo merita accoglimento, atteso che la invocata violazione non può ritenersi tale da produrre ex se l'illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2, che impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo (cfr.: T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 marzo 2011 , n. 2253).
Dunque, l'art. 21-octies rende, nella specie, irrilevante la violazione della richiamata norma procedimentale, posto che - come diffusamente sopra illustrato - il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
4. Per le considerazioni sopra esposte, resta confermata la legittimità del provvedimento impugnato ed il ricorso deve essere quindi respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 30/2011, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Amministrazione delle spese di lite, ivi compresi diritti ed onorari, che liquida complessivamente in 2.000,00 (duemila), oltre al 12,5% sull'importo dei diritti e degli onorari a titolo di spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SET. 2012.
02-10-2012 22:07
Richiedi una Consulenza