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Sentenza

Ten. Col. A.M. com. di gruppo fa entrare in base una donna a cui si approccia ri...
Ten. Col. A.M. com. di gruppo fa entrare in base una donna a cui si approccia rivelando, per l'accusa, il fuzionamento dello Shelter Radar della zona operativa dello stormo. La Cassazione annulla in parte e conferma per il resto la condanna.
Autorità:  Cassazione penale  sez. I
Data udienza:  28 settembre 2012
Numero:  n. 40306
Intestazione

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. BARDOVAGNI Paolo         -  Presidente   -                     
Dott. VECCHIO    Massimo       -  Consigliere  -                     
Dott. ROMBOLA'   Marcello      -  Consigliere  -                     
Dott. TARDIO     Angela        -  Consigliere  -                     
Dott. BONITO     F. M. S. -  rel. Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
1)         A.D. N. IL (OMISSIS); 
avverso  la sentenza n. 39/2011 CORTE 
		  MILITARE  APPELLO di  ROMA,  del 
27/09/2011; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 28/09/2012 la  relazione  fatta  dal 
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO; 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Intelisano Antonio 
che ha concluso per il rigetto del ricorso; 
Udito  il  difensore  avv.  Monaco Enrico in  sostituzione  dell'avv. 
Vincenzo Alessi. 
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 settembre 2011 la Corte militare di appello confermava la condanna ad anni uno e mesi dieci di reclusione inflitta dal GUP del Tribunale militare di Napoli il 1 febbraio 2011, all'esito di giudizio abbreviato, a carico di A.D., giudicato colpevole, nella qualità di tenente colonnello A.M. comandante del 409 gruppo s.t.o. del 9 stormo A.M. in .........  dei reati di rilevazione aggravata di notizie riservate (art. 47, n. 2 e art. 93 c.p.m.p.), forzata consegna aggravata (47 n. 2 e 140 c.p.m.p.), nonchè di truffa aggravata e continuata (art. 81 c.p., art. 47, n. 2 e art. 234 c.p.m.p., comma 2). In (OMISSIS).
2. I fatti di causa risultano in tal guisa ricostruiti nelle sentenze di merito sulla base dei documenti acquisiti nonchè delle testimonianze di C.S. e dei militari a vario titolo coinvolti nella vicenda, G.F., N.C., E.R., A.D.: la sera del (OMISSIS) l'imputato consentiva a C.S., con la quale era impegnato in approcci sentimentali, l'ingresso nella base aerea militare di Grazzanise, rivelandole, in detto contesto, le modalità di funzionamento dello Shelter Radar della zona operativa dello stormo e facendola partecipare al suo utilizzo nel corso di una esercitazione operativa notturna. A tal fine, per consentire cioè l'ingresso nella base aerea, l'imputato, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva forzato le consegne del piantone G.F. imponendogli, in forza del grado rivestito, l'accesso in compagnia della C., sprovvista del prescritto "pass". Nel corso del mese di agosto veniva infine accertato che l'imputato, durante l'espletamento del servizio, in luogo di prestare l'attività di istituto, di intratteneva a lungo in contatti telematici con la C..
Sulla base delle acquisizioni documentali e delle testimonianze di cui innanzi l'imputato, come già anticipato, veniva rinviato a giudizio e poi condannato sia in primo grado, nelle forme del giudizio abbreviato, che in secondo grado perchè giudicato colpevole dei reati contestati, con la limitazione, per il delitto di rivelazione di notizie riservate, soltanto a quelle relative all'esercitazione (in realtà attività addestrative) aerea notturna, con esclusione, pertanto, delle altre condotte riportate in rubrica.
3. Ricorre avverso la sentenza di appello l'imputato, assistito dal difensore di fiducia il quale, nel suo interesse, sviluppa due motivi di impugnazione.
3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione delle norme incriminatici, dell'art. 521 c.p.p., nonchè difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando che la sera del 28 agosto 2009 si tenne non già una esercitazione operativa, bensì una semplice attività di addestramento, esclusa tra quelle per le quali, ai sensi del punto 2 dell'allegato al R.D. n. 1611 del 1941, è legislativamente previsto il carattere di riservatezza per fini militari. Detta differenziazione nella indicazione dell'attività militare oggetto della rivelazione riferibile all'imputato rileva sia sotto il profilo della rilevanza penale della condotta, da escludersi per le ragioni appena dette, sia nei suoi profili processuali, dappoichè non corrispondente la condanna, inflitta per la rilevazione di una attività di addestramento, alla contestazione, viceversa riferita alla rivelazione di una esercitazione militare .
3.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 63 comma 2, artt. 191 e 442 c.p.p., nonchè difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che le dichiarazioni accusatorie rese dai testi G. ed E. non erano utilizzabili giacchè entrambi fortemente indiziabili quanto meno del reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p. in quanto, il primo come piantone ed il secondo quale comandante della guardia, avrebbero direttamente percepito un illecito che avevano il dovere di riferire.
Deduce altresì al riguardo la difesa istante che nella fattispecie ricorrerebbe una ipotesi di inutilizzabilità patologica, in quanto tale rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato, nonostante il diverso avviso erroneamente argomentato dal giudice territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad illustrare.
1.1 Il primo motivo di ricorso pone la questione giuridica se l'attività di addestramento militare rientri o meno tra le materie qualificabili come riservate ed in relazione alle quali la violazione dell'obbligo di riservatezza abbia rilevanza penale.
Al fine di dare adeguata risposta al quesito come innanzi posto è necessario verificare l'ambito normativo delle materie militari riservate, operazione interpretativa correttamente eseguita dalla corte di merito, che ha richiamato l'art. 235 del codice dell'ordinamento militare il quale stabilisce che il segreto sugli atti è disciplinato dalla L. n. 124 del 2007 e da decreti amministrativi della presidenza del consiglio, tra i quali il D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7, esplicitamente rimanda, con l'allegato C), ai fini di delimitare l'ambito di riservatezza delle notizie militari, al R.D. 11 luglio 1941, n. 1611, atto normativo quest'ultimo abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del citato D.Lgs. e cioè dal dì 8 ottobre 2010, ma, cionondimeno, parzialmente recuperato nella sua vigenza normativa dal richiamo legislativo appena indicato.
Orbene, secondo detta norma l'elenco delle materie di carattere militare , o comunque concernenti l'efficienza bellica del paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie, per quanto di interesse nel presente processo, sono indicate al punto sub 2 dell'allegato, il quale recita testualmente:
2. - Efficienza ed impiego delle Forze armate.
Esercitazioni e manovre delle forze armate e forme di cooperazione fra esse: incidenti durante le esercitazioni; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; rapporti relativi. Grado di addestramento e di allevamento del personale; situazione morale e materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possano influire sulla loro efficienza; entità delle perdite, impiego del naviglio mercantile in guerra. Interpretando tale norma i giudici di merito hanno ritenuto che l'attività addestrativa in atto la sera del 25.9.2009 in Grazzanise, attività consistente in un volo notturno con atterraggio in condizioni di bassa luminosità, sia riferibile alla nozione di "grado di addestramento" in quanto idonea a rendere riconoscibile all'esterno detto indice di capacità operativa, mentre, ad avviso della difesa, un'azione addestrativa è concetto giuridico diverso da quello di "grado di addestramento", di guisa che, nella fattispecie in esame, si deve escludere la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice dappoichè non rivelata alcuna notizia riservata. Ad avviso della Corte deve ritenersi fondata la soluzione giuridica data alla fattispecie dalla difesa ricorrente.
Ed invero l'attività addestrativa data dal volo tattico di aereo militare in ora notturna con atterraggio in condizioni di bassa luminosità, pur considerando le caratteristiche delle operazioni svolte, di particolare difficoltà e finalizzate a fronteggiare specifiche condizioni ambientali da superare in contesti di pericolo, non può considerarsi di per sè espressiva del grado di addestramento raggiunto dalle forze aeree, grado di addestramento che la norma considera meritevole di riservatezza nell'interesse della sicurezza dello Stato.
Il grado di addestramento, infatti, è dato non già dalla singola esperienza addestrativa, ma dagli esiti consolidati della complessiva opera di formazione, della quale il singolo episodio operativo è mero momento preparatorio.
Il reato contestato, pertanto, non sussiste, giacchè le notizie relative al singolo momento addestrativo non hanno carattere di riservatezza in quanto non contemplate tra quelle normativamente qualificate come tali ai sensi del punto 2 dell'allegato al R.D. n. 1611 del 1941, richiamato dal D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7.
Sul punto, conclusivamente, deve essere pronunciato l'annullamento della condanna perchè il fatto non sussiste, e nel contempo disposto il rinvio ad altra sezione della Corte militare di appello dappoichè necessario provvedere alla rideterminazione della pena tenendo conto della decisione di questa Corte di legittimità.
1.2 Manifestamente infondato si appalesa viceversa il secondo motivo di censura.
Secondo superiore insegnamento, in tema di prova dichiarativa, allorchè venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congniamente motivato, al sindacato di legittimità (Cass., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 15208).
Nel caso in esame il giudice di secondo grado ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per le quali le testimonianze dei testi G. ed E. risultavano pienamente utilizzabili, evidenziando che nessuna iniziativa processuale risulta intentata nei loro confronti e che il comportamento dell'imputato, sin dall'inizio, ha integrato un contributo causale assorbente in ordine all'ingresso della civile nella base aerea.
A parte ciò osserva ancora la Corte che, secondo costante insegnamento di legittimità, le dichiarazioni spontanee rese alla Polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere pienamente utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che l'art. 350 c.p.p., comma 7, ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale (Cass., Sez. 1^, 13/10/2004, n. 44637; Cass., Sez. 5^, 19/01/2010, n. 18064; Cass., Sez. 1^ Sent., 23/09/2008, n. 40050).
Deve infine rilevarsi la non argomentata decisività, da parte della difesa ricorrente, delle testimonianze in parola ai fini del giudizio di colpevolezza, stante la argomentata rilevanza data nella motivazione, logica e non contraddittoria, alle dichiarazioni accusatone, specifiche, precise ed accurate, della teste C..
P.T.M.
la Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di rivelazione di notizie riservate perchè il fatto non sussiste;
rinvia ad altra sezione della Corte militare di appello per la rideterminazione della pena per i residui reati. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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