Un brigadiere della Guardia di Finanza imputato di peculato militare rinunzia alla prescrizione e la Corte Militare non ne tiene conto. La Cassazione annulla la sentenza.
Autorità: Cassazione penale sez. I
Data udienza: 28 settembre 2012
Numero: n. 40305
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.V. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 26/2010 CORTE
MILITARE APPELLO di ROMA, del
07/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. FLAMINI Luigi Maria,
sostituto procuratore generale
militare della Repubblica presso
questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il
rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali;
- il difensore del ricorrente, avvocato Tassone Vito, il quale ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN
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RILEVA IN FATTO
1. - In riforma della impugnata sentenza del Tribunale militare di Napoli, 19 giugno 2009 - di condanna (previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla aggravante, e previo riconoscimento della continuazione tra tutti i reati) alla pena della reclusione militare in un anno a carico del vice brigadiere della Guardia di Finanza C.V. per il concorso nei delitti di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2, n. 1, così riqualificate le originarie imputazioni di concorso in peculato militare di cui ai capi sub 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1/J, 1/K, 1/L, 1/M, 1/N, 1/O, 2, 3, 4, 13, 16, 22, 25, 54, 55, 57 e 62 della rubrica - la Corte militare di appello - per quanto qui rileva- con sentenza, deliberata il 7 giugno 2011 e depositata l'8 luglio 2011, ha dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputato, in quanto i succitati delitti, come ritenuti, sono estinti per prescrizione.
Richiamate le considerazioni del primo giudice, circa la definizione giuridica delle condotte delittuose, la Corte militare , premesso che il Tribunale Militare non aveva prosciolto il giudicabile, non ostante la maturata prescrizione, in dipendenza dell'"atto di rinuncia" alla medesima, depositato alla udienza del 2 febbraio 2007 e reiterato alla udienza del 26 maggio 2009, ha motivato: la succitata rinunzia è "invalida"; infatti anche in relazione al meno recente dei delitti (risalente al 24 marzo 1994), dovendosi avere riguardo (prima che intervenisse la derubricazione operata dal Tribunale colla sentenza) al titolo del reato - siccome contestato - di peculato militare e tenuto conto della sospensione (per complessivi quattro mesi e ventisei giorni) del decorso del relativo termine (anni dodici e mesi sei), la prescrizione non era ancora maturata alla data del 2 febbraio 2007; sicchè soccorre il principio di diritto secondo il quale la rinuncia non opera, se il termine di prescrizione non è già scaduto; quanto all'ulteriore rinuncia del 26 maggio 2009, ricorre vizio di forma in quanto la rinuncia non è stata effettuata "ira prima persona direttamente dall'interessato", bensì mediante apposizione da parte di costui della propria sottoscrizione (a guisa di adesione), in calce a memoria redatta e firmata dal difensore; la causa di estinzione del reato rende inammissibili le richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale; nè ricorrono le condizioni per l'adozione di una più favorevole formula assolutoria, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2; prive di pregio sono la negativa dell'appellante di aver ricevuto o richiesto denaro o altra utilità e le deduzioni difensive circa la effettiva fornitura delle merci, circa la estraneità del C. alla istruzione dei procedimenti, circa il contenuto della condotta, assertivamente consistita nella mera copiatura delle minute degli atti redatte dai superiori, circa la smentita da parte del teste A. di qualsivoglia elargizione, circa la assenza di prova della raccolta dei preventivi compiacenti;
circa la mancanza di ogni addebito a carico del cassiere, del direttore dei conti e del capo ufficio amministrazione che sottoscrissero gli ordini di pagamento, e ciò a (ritenuta) conferma della regolarità delle forniture; invero tra tutti gli imputati, C. è quello gravato dagli "elementi di accusa più indiscutibili"; gli ordini di pagamento furono emessi sulla base della falsa documentazione formata dal C. e dagli altri compartecipi; con sentenza del 2 ottobre 2006, passata in giudicato, C. è stato condannato per corruzione in concorso con A.; il giudice ordinario ha accertato le dazioni di danaro corrisposte da A. a C. e, inoltre, che costui, in combutta con A., acquisiva i preventivi falsi e compiacenti, formati dal compartecipe; le risultanze della sentenza irrevocabile, costituente prova ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., si saldano con "gli elementi indicati di volta in volta dal giudice di primo grado con ciascun capo di imputazione"; sicchè "il quadro probatorio contrasta in modo evidente con la possibilità di una assoluzione nel merito".
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Vito Tassone, mediante atto recante la data del 29 ottobre 2011, depositato il 31 ottobre 2011, articolato in tre motivi col quale - previa riproduzione dei motivi dell'appello recante la data del 7 ottobre 2009 - dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 157 cod. pen., L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 2, e art. 234 c.p.m.p. (secondo motivo); inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., comma 1, (primo motivo), e in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., all'art. 40 cod. pen. e agli articoli 187, 192 e 238-6is cod. proc. pen. (terzo motivo); nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.1 - Con il primo motivo il difensore censura che la Corte Militare ha, in violazione del principio devolutivo, esorbitato dai limiti della propria cognizione, deliberando sulla questione della supposta invalidità della rinuncia alla prescrizione, la quale non formava oggetto di alcuno dei gravami proposti.
2.2 - Con il secondo motivo il difensore deduce: nessuna norma subordina la validità della rinuncia alla prescrizione alla maturazione del termine relativo; erroneamente, peraltro, la Corte Militare ha fatto riferimento al termine di prescrizione del reato contestato (peculato militare ), anzichè al termine di prescrizione del delitto ritenuto (truffa militare ), più breve e scaduto prima del 2 febbraio 2007; ed erroneamente ha anche ritenuto la sospensione del decorso del termine di prescrizione dal 18 ottobre 2005 al 28 giugno 2006; infine, nessuna norma osta a che C. reiterasse la rinuncia alla prescrizione sottoscrivendo, unitamente al difensore, la memoria depositata alla udienza del 26 maggio 2009.
2.3 - Con il terzo motivo il difensore lamenta che la Corte Militare ha omesso di esaminare i motivi di gravame, avendo soltanto riassunto "stringatamente" le relative conclusioni e ha trascurato di valutare la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale concernente la ammissione di prove, orali e documentali, "di gran lunga più ampie e specifiche rispetto al ridottissimo richiamo del giudice di appello".
Deduce, ancora, il difensore, censurando l'omesso esame del giudice a quo al riguardo: la condanna del Tribunale di Lamezia Terme non ha attinenza con i fatti oggetto del presente giudizio; nessuna delle imputazioni reca negli enunciati la indicazione della supposta attribuzione al ricorrente dell'incarico di effettuare indagini di mercato; il giudice di primo grado ha escluso ogni collusione del giudicabili con i fornitori della Amministrazione Militare ; il teste A. ha completamente scagionato il C.; gli atti amministrativi con i quali sono stati disposti gli acquisti, indicati nelle imputazioni, emessi dal capo amministrazione della Legione della Guardia di Finanza, costituiscono "il prius" degli ordini di pagamento e degli assegni; tutte le operazioni sono state riportate nei bilanci controllati dai superiori gerarchici; non è dimostrato che alle esigenze esposte "negli atti dispositivi .. abbiano sopperito altri fornitori".
3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
3.1 - Deve essere disatteso il primo motivo di ricorso, colla censura in rito di violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., comma 1.
La doglianza, affatto priva di giuridico pregio, è manifestamente infondata: il giudice dell'appello investito della cognizione dei punti, inerenti al gravame e relativi all'operato accertamento della penale responsabilità, è certamente abilitato a (ri)esaminare ex officio la questione della validità (negata dal primo giudice) della rinuncia alla prescrizione al fine della declaratoria della estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, e art. 609 cod. proc. pen., comma 2.
3.2 - La Corte Militare è, invece, incorsa della inosservanza della disposizione dell'art. 157 cod. pen., comma 7, in quanto ha pronunciato declaratoria della estinzione dei reati per prescrizione a dispetto della espressa rinuncia dell'imputato.
3.3 - In ordine alla validità della rinuncia - rispetto alle plurime questioni variamente agitate in sentenza e nei motivi di ricorso, scilicet: tempestività della rinuncia del 2 febbraio 2007, individuazione del termine di prescrizione, relativa scadenza, computo della sospensione - è assorbente il rilievo che l'imputato ha rinnovato la rinuncia alla udienza del 26 maggio 2009, sottoscrivendo la memoria difensiva a tal fine depositata.
L'atto è stato pretestuosamente disatteso dal giudice a quo con l'argomento - invero risibile - che l'imputato aveva sottoscritto (peraltro con lo esplicitato intento di farla propria) la memoria difensiva recante la rinuncia alla prescrizione, anzichè indirizzare direttamente la dichiarazione alla Corte procedente al giudizio;
mentre - alla evidenza - non appare ragionevolmente dubitabile la volontà espressa della parte di rinunciare alla prescrizione.
3.4 - Esclusa la possibilità di dichiarare la estinzione dei reati per prescrizione, è assorbente la considerazione che la negativa constatazione della Corte Militare della ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, (constatazione oggetto di aspecifica doglianza - v. p. 155 della impugnazione - da parte del ricorrente il quale, peraltro, ha incongruamente concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata), non vale a dar conto del mancato accoglimento delle richieste e delle censure dell'appellante, sia in rito che nel merito.
Sicchè concorre, con la inosservanza della legge penale (per la illegittima dichiarazione della estinzione dei delitti), il vizio della mancanza di motivazione.
3.5 - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012
13-12-2012 12:57
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