Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 244
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale
e norme sulla medesima materia. (13G00013)
GU n.13 del 16-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e modalita' di esercizio della delega
1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e
sostenibile, informato alla stabilita' programmatica delle risorse
finanziarie e a una maggiore flessibilita' nella rimodulazione delle
spese, che assicuri i necessari livelli di operativita' e la piena
integrabilita' dello strumento militare nei contesti internazionali e
nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per
l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, due o piu' decreti
legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:
a) dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della
difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare,
compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare nell'ottica della valorizzazione delle relative
professionalita';
c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del
Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle
relative professionalita'.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalita' di cui
all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al
miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle
disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa
di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e
3, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze,
nonche', per i profili di competenza, relativamente all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d), con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie
di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le
organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le
quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo
le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito
denominato «codice dell'ordinamento militare».
7. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo
delle capitanerie di porto.
Art. 2
Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto
strutturale e organizzativo del Ministero della difesa
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione che il Capo di stato maggiore della difesa,
nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del
codice dell'ordinamento militare, emana direttive ai fini
dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di
Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice
dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del
Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti,
previste dall'articolo 41 del medesimo codice;
b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche,
formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e
accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi,
ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento,
entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti
interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:
1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del
Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare
riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze
armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una
marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una
politica di difesa comune europea, da attuare con le modalita' di cui
all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;
2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di
cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare,
eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e
compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e
apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli
uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di
vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i
comandi operativi di componente;
4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i
compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al
sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione
di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;
5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario
militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la
previsione di meccanismi volti a garantire la neutralita' finanziaria
per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario
nazionale, anche prevedendo la facolta' di esercizio dell'attivita'
libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni
stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute,
il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
6) del settore infrastrutturale delle Forze armate,
ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;
7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la
permuta degli immobili militari, nonche' per la realizzazione del
programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la
loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le
finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione
vigente in materia;
8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del
personale militare delle Forze armate e del personale civile della
Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacita'
didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti
formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle
risorse, alle responsabilita' di una singola componente;
9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la
soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione
delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;
c) disciplina anche negoziale delle modalita' di erogazione dei
servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri
soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero
della difesa delle connesse risorse finanziarie;
d) razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei
principali poli di mantenimento nonche' degli stabilimenti e dei
centri di manutenzione della difesa, privilegiando l'esecuzione di
lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi
di spesa;
e) previsione di criteri per la verifica dei programmi di
ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla
rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale
processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessita'
di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il
processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa
comune.
Art. 3
Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni
organiche del personale militare e civile del Ministero della
difesa e disposizioni a favore dello stesso personale.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale
militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del
codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unita', da conseguire
entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale
militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare a 310 unita' di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566
unita' di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco
temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli
e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;
c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento
militare;
d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico e avanzamento del personale militare, nonche' in materia di
formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello
strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle
professionalita';
e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale
civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di
contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio
permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 96, della legge 12
novembre 2011, n.183, con riconoscimento al personale transitato
della corresponsione, sotto forma di assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della
differenza fra il trattamento economico percepito e quello
corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione
economica di assegnazione;
f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a
retribuire la produttivita' del personale civile di quota parte del
fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali
spettante al militare che transita nelle aree funzionali del
personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera
e);
g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3,
del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, in
materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel
senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di
riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a),
l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in
servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le
assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni;
h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento
dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo
del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di
formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di
sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata
quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma,
ancorche' idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza
organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente,
nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera d), nonche', anche per il rimanente personale, che le vigenti
disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a
determinate professioni, l'avere svolto il servizio di leva si
applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno un
anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare;
i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4,
comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei
militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni
internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del
principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione
tecnica, e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari;
l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate
congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali
e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di
guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco
prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro
dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;
m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con
gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle
lettere a) e b), e il passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente
comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in
relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione
dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre
categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle
relative facolta' assunzionali, del personale militare in servizio
permanente, con le modalita' di cui alla lettera e), e ricorrendo
anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a
domanda dell'interessato e previa valutazione da parte
dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonche' sulla
base degli ulteriori limiti e modalita' previsti dal decreto
legislativo di cui all'alinea del presente comma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole
per disciplinare le modalita' di attuazione delle misure di cui alle
lettere e), g) e m), adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui
alla lettera n), di criteri:
1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di
strutture e funzioni organizzative, nonche' di revisione di ruoli e
di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione
alle effettive disponibilita' delle altre amministrazioni;
2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai
fini del transito in altre amministrazioni, nonche' alla maggiore
anzianita', prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal
servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;
p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una
disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove ne ricorrano
le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessita'
di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o
reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti
del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale
civile del Ministero della difesa a 20.000 unita', da conseguire
entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,
mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la
revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo
Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle
professionalita', e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni
organiche con decreto del Ministro della difesa;
b) adozione di piani di miglioramento individuale della
professionalita' del personale civile attraverso programmi di
formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie
esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle
risorse umane disponibili;
c) garanzia della continuita' e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' della funzionalita' operativa delle strutture
anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31
dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti
delle relative facolta' assunzionali, per l'accesso alla qualifica di
dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore
del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso
Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonche', nei cinque
anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei
posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge mediante il
conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni;
d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con
gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla
lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione di misure
dirette ad agevolare la mobilita' interna, la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a
forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito
delle relative facolta' assunzionali, secondo contingenti e misure
percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti
dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine
di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di
servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 4
Disposizioni in materia contabile e finanziaria
1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di
incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare
nazionale, la flessibilita' di bilancio e garantire il miglior
utilizzo delle risorse finanziarie:
a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di
cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni
di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di
riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del
recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del
presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime
risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del
Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;
b) la legge di stabilita', nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di
risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze
previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle
risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della
difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di
stabilita', razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo
di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la
finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento
militare e di sostenere le capacita' operative;
d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo
stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e
finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui
saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni
di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice
dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non
soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite
ad attivita' di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti
destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo restando
il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il
finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro
della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
e) nelle more del completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un
periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore
flessibilita' gestionale di bilancio connessa al mantenimento in
efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative
capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in
conto capitale per finanziare spese correnti;
f) nelle more del riordino di cui all'articolo 51, comma 2,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di
garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel
corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui
alla lettera d) del presente comma, sono attivate, anche mediante
apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la
tempestiva disponibilita' al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.
2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente:
«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla pianificazione
dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma,
delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa
nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro
della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento
della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del
piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze
armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di
sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed
il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse
assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre
anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni contrattuali, con
particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono
riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese
relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da
altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti
programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di
programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di
bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto
al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al
mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli
schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I
pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del
parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni
competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere
contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi
delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla
loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le
Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere
contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale
di cui al comma 1, il programma non puo' essere adottato. In ogni
altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei decreti. Gli
schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di
bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali
finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non
richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro
della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3
e ai piani di spesa di cui al comma 4 e' svolta dalle competenti
direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»;
b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo,
dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze
armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo
oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile,
nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione
vigente, possono essere disposte una o piu' aperture di credito,
anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu'
funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per
provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente
sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosita'
predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di
cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le
modalita' di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre
di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario,
possono essere trasportati all'esercizio successivo».
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 5
Disposizioni finali e transitorie
1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' soppresso a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data e'
abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.
2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite
del personale, anche sulla base dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d), il
termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera
a), e 2, lettera a), puo' essere prorogato, con decreto annuale del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto e'
trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro
quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine,
il decreto e' adottato anche in mancanza del predetto parere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012
19-01-2013 16:00
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