Regolamento UE concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Regolamento - 10/04/2013, n.325 - Gazzetta Uff. 11/04/2013, n.102
EPIGRAFE
REGOLAMENTO (UE) DEL CONSIGLIO del 10 aprile 2013 N. 325 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
ARTICOLO N.1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) l'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che:
a) tali attrezzature sono destinate all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione; o
b) nel caso della coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione, tali attrezzature sono non letali e sono destinate alla protezione dei civili.»;
2) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che la fornitura sia stata previamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata nei siti web elencati nell'allegato III, i divieti ivi menzionati non si applicano:
a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria:
— destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF),
— relativa a materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di gestione delle crisi dell'Unione o dell'ONU o per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili,
— relativa a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Siria, ovvero per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili;
b) alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili, purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro, identificata nei siti web elencati nell'allegato III»;
3) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 3 bis
È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alle tecnologie figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione connessi ad assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi acquisto, importazione o trasporto di tali prodotti originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;
b) partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).»;
4) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;
e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
f) necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l'agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui materiale medico, cibo, operatori umanitari e assistenza connessa, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria;
g) necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.»;
5) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
1. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 14 nell'elenco figurante nell'allegato II o nell'allegato II bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato II bis;
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»;
6) all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,»;
7) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 21 ter
L'articolo 14, paragrafo 2, non osta ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.»;
8) è inserito il seguente capo:
«CAPO VI BIS
LIMITAZIONI AL TRASPORTO
Articolo 26 bis
1. Nel rispetto del diritto internazionale, è vietato consentire o fornire l'accesso agli aeroporti dell'Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines, salvo qualora:
a) l'aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali non regolari e l'atterraggio sia per scopi non commerciali; o
b) l'aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali regolari e l'atterraggio sia per scopi non commerciali, come previsto nella convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago o nell'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai voli effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.»;
9) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
14-04-2013 18:48
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