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Sentenza

Agenti e funzionari di P.S. (Polizia di Stato) - Corpo Guardie di P.S. (ora Poli...
Agenti e funzionari di P.S. (Polizia di Stato) - Corpo Guardie di P.S. (ora Polizia di Stato) - Trasferimenti - Per assistenza a familiare con grave disabilità - Presupposti - Condizioni - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
T.A.R.  Bologna (Emilia-Romagna)  sez. I Data:10/05/2013 Numero:360

Prima delle modificazioni introdotte dall'art. 24, l. n. 183 del 2010, il beneficio dell'assegnazione ad una sede lavorativa più prossima al luogo di assistenza del familiare con disabilità grave, previsto dall'art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992, era subordinato ai requisiti della "continuità" dell'assistenza (intesa come assistenza già in atto al momento della domanda), della "esclusività" della stessa (intesa come mancanza o indisponibilità di altri soggetti tenuti in virtù di legge o di provvedimento a prestarla) e dell'effettiva possibilità di soddisfare tale richiesta ("ove possibile", in relazione alle esigenze organizzative dell'amministrazione di appartenenza); successivamente, in virtù della nuova disciplina della materia, sono venuti meno i requisiti della "continuità" e della "esclusività" nel significato suindicato, onde il presupposto della "esclusività" per accordare il trasferimento va ora inteso unicamente nel senso che il beneficio non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla medesima persona, non già quale indisponibilità di altri familiari allo svolgimento di tale attività; più complessa è stata l'interpretazione della nuova normativa per la parte relativa al personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco, in quanto l'art. 19, l. n. 183 del 2010, richiede per tali categorie l'adozione di ulteriori e specifici provvedimenti legislativi, il che ha in un primo tempo indotto la giurisprudenza a ritenere loro non applicabile medio tempore la disciplina in questione ed ancora operativa la regolamentazione previgente; da ultimo, tuttavia, è stata corretta una simile restrittiva lettura della normativa, essendosi consolidato l'orientamento per cui non può mai la p.a. porre a fondamento del diniego di trasferimento ex art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992, l'insussistenza dei presupposti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza, neppure ove si tratti del personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco; nella fattispecie, la p.a. ha giustificato il rigetto dell'istanza con la sola presenza in loco di altri familiari in grado di prestare l'assistenza, senza addurre preclusioni legate alle condizioni soggettive delle persone disabili interessate ed opponendo in modo del tutto generico le esigenze organizzative che impedirebbero il trasferimento dell'interessata, essendo noto come, quanto alle esigenze organizzative ostative, per non svuotare di significato la norma occorra interpretarla nel senso che, all'esito di un equo bilanciamento tra tutti i coinvolti interessi costituzionalmente rilevanti, il trasferimento può essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l'amministrazione, la quale ha l'onere di indicarle in maniera compiuta, per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento; pertanto, risultano illegittimi gli atti impugnati - per avere la p.a. fatto indebitamente discendere il diniego di trasferimento dall'esistenza di familiari in grado di prestare la necessaria assistenza.
Avv. Antonino Sugamele

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