Appuntato dei Carabinieri con artifizi e raggiri si fa inviare in missione fuori sede, ottenendo senza averne titolo, anticipi in danaro relativi a dieci certificati di viaggio per un totale di euro 6.475,00
Consiglio di Stato sez. IV 10/07/2013 ( ud. 14/05/2013 , dep.10/07/2013 )
Numero: 3669
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 1986 del 2011, proposto da
Do. Ma., rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, ed
elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Ovidio n.
32, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
sezione prima bis, n. 1112 del 7 febbraio 2011.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons.
Diego Sabatino e udito per lae parte appellantei l'avvocato Giancarlo
Viglione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con ricorso iscritto al n. 1986 del 2011, Do. Ma. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 1112 del 7 febbraio 2011, con la quale è statorecante respinto il rreiezione del ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della Difesa ha irrogato al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e cessazione dal servizio permanente.
Dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente impugnava la determinazione ministeriale del 7 luglio 2007 con la quale la direzione generale per il personale militare gli ha irrogato la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 34 della L. n. 1168/1961, e, per l'effetto, la cessazione dal servizio permanente ai sensi dell'art. 12, lett. f) della medesima legge.
L'interessato deduceva un unico, articolato motivo di gravame per eccesso di potere (violazione del principio di imparzialità), ed in particolare:
1) il fatto commesso dal ricorrente non presenta profili di gravità tali da giustificare l'applicazione della massima sanzione di stato;
2) il ministero non sembra aver tenuto conto dell'esiguo ammontare delle somme oggetto di appropriazione;
3) non è stata presa in considerazione l'avvenuta restituzione di tutto il danaro;
d) nessun rilievo sembra avere assunto la mitezza della pena detentiva comminata;
d) neppure è stata ritenuta degna di nota la ragione determinativa del fatto di reato rappresentata nel procedimento disciplinare;
e) la sanzione è conseguitae automaticamente alla condanna penale senza autonoma valutazione dei fatti;
f) è stato violato il principio di proporzionalità e gradualità della sanzione;
g) in altre situazioni simili il ministero è intervenuto con sanzioni disciplinari più lievi.
In assenza di costituzione del Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata.
In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, in relazione ai profili sostanziali e procedurali.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l'errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie doglianze.
All'udienza del 12 aprile 2011, l'istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 1618/2011.
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
Diritto
1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - La disamina in fatto della questione è utilei per illustrare la reale evidenza dei fatti e la gravità dell'incolpazione nei confronti dell'appellante.
Come emerge dagli atti:
- il ricorrente ha subito, a seguito della sentenza del Tribunale militare n. 133 del 23 novembre 2006, una condanna per il reato di truffa militare, aggravata e continuata;
- passata in giudicato la sentenza, l'amministrazione ha iniziato, a far data dal 22 febbraio 2007, il procedimento disciplinare conclusosi con il deferimento dell'inquisito alla commissione di disciplina, dove la commissione di disciplinala quale, nella seduta del 13 giugno 2007, ha ritenuto il militare "non meritevole di conservare il grado; e il direttore generale del personale militare, sulla scorta degli atti del procedimento disciplinare, tenuto conto della gravità dei fatti commessi dall'appuntato ricorrente, si è determinato come da provvedimento gravato.
3. - Con l'unico articolato motivo di ricorso, viene lamentata l'erronea motivazione della sentenza in relazione alla proporzionalità della sanzione irrogata e alla valutazione della discrezionalità amministrativa in materia. In particolare, viene lamentatoa l'automatismo tra l'accertamento penale e la sanzione disciplinare, non preceduta da una autonoma ponderazione della gravità dei fatti.
3.1. - La doglianza non ha pregio.
Occorre preliminarmente convenire con il giudice di prime cure sulla rilevanza della condotta censurata, tale da fare venir meno il contenuto minimo del rapporto fiduciario che deve intercorrere fra l'amministrazione e i suoi dipendenti, così rilevante da incidere anche sul decoro, sull'immagine, sul prestigio dell'istituzione stessa.
L'attuale appellante, nella qualità di appuntato dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente addetto al Comando Stazione Carabinieri per l'Aeronautica militare di Borgo Piave (LT), "con più azioni di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti nel rappresentare verbalmente e per iscritto esigenze connesse al servizio, tali da determinare il proprio invio in missione fuori sede, chiedeva ed otteneva, senza averne titolo, dal servizio amministrativo del reparto di appartenenza, anticipi in danaro relativi a dieci certificati di viaggio per un totale di euro 6.475,00".
La detta condotta è stata ritenuta censurabile dall'amministrazione, che ha evidenziato come "tale comportamento è da ritenersi biasimevole sotto l'aspetto disciplinare in quanto contrario ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare ai doveri del giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei Carabinieri, nonché altamente lesivo del prestigio dell'Istituzione. I fatti disciplinarmente accertati sono di rilevanza tale da richiedere l'applicazione della massima sanzione disciplinare di stato".
Come si vede, la ponderazione dell'amministrazione è stata condotta, in maniera adeguatamente sintetica, in correlazione con la gravità del fatto commesso, che non viene meno né in rapporto ai precedenti di servizio del militare (che sono messi in ombra dalla gravità del fatto), come pure dalla riparazione del danno (che ha valore di attenuante nel solo giudizio penale).
Va quindi rilevato come la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente e la pedissequa cessazione dal servizio siano del tutto coerenti con la giurisprudenza di questa Sezione e si presentino immuni dalle doglianze di manifesta irrazionalità o sproporzione.
In particolare, in relazione a tale ultimo profilo, la determinazione impugnata risulta coerentemente motivata e graduata sulla scorta delle risultanze istruttorie e della accertata condotta riprovevole, come pure appare del tutto corretta la sua riconduzione normativa nell'alveo dell'art.. 12, lett. f) e art. 34, n. 6 della legge n. 1168 del 1961.
4. - L'appello va quindi respinto. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della controparte.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l'appello n. 1986 del 2011;
2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 LUG. 2013
26-07-2013 22:40
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