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Sentenza

Caporalmaggiore scelto imputato di lesioni procurate ad un pari grado. Il Tribun...
Caporalmaggiore scelto imputato di lesioni procurate ad un pari grado. Il Tribunale militare di Napoli assolve. La Procura impugna.
Cassazione penale  sez. I   27/09/2013 ( ud. 27/09/2013 , dep.16/10/2013 ) 
Numero:    42610
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. BARDOVAGNI Paolo        -   Presidente   -                     
    Dott. ZAMPETTI   Umberto  -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. ROCCHI     Giacomo       -  Consigliere  -                     
    Dott. BONI       Monica        -  Consigliere  -                     
    Dott. MAGI       Raffaello     -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul conflitto di competenza sollevato da: 
    GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI; 
    nei confronti di: 
    CORTE MILITARE APPELLO ROMA; 
    con  l'ordinanza n. 250/2010 GIUDICE DI PACE di MARANO DI NAPOLI, del 
    28/03/2013; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI; 
    sentite  le  conclusioni del PG Dott. Iacoviello F.M. che ha  chiesto 
    dichiararsi il conflitto inammissibile. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. La Magistratura militare ha proceduto a carico di T. S., caporalmaggiore scelto dell'Esercito, effettivo dell'Ottavo Reggimento Bersaglieri, per il reato di cui all'art. 223 c.p.m.p., per avere procurato lesioni al parigrado N. I., fatto commesso in (OMISSIS).

    Il Tribunale Militare di Napoli, con sentenza 12.07.2012 assolveva il predetto imputato, ex art. 530 c.p.p., comma 2 per non avere commesso il fatto.

    Avverso tale sentenza proponeva gravame il Procuratore della Repubblica Militare. Con ordinanza 11.03.2013 la Corte militare d'appello, rilevato che per lo stesso fatto di lesioni ai danni della N., attribuito alla stessa persona (il T.), risultava procedere anche la giurisdizione ordinaria, il particolare il Giudice di Pace di Marano di Napoli, sollevava conflitto di giurisdizione, rimettendo la sua risoluzione a questa Corte regolatrice.

    2. Da parte sua il Giudice di Pace di Marano di Napoli, procedendo a carico dello stesso T. per il reato di lesioni lievi ai danni della N., con sentenza 19.02.2013 dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per intervenuta remissione di querela.

    Con nota in data 28.03.2013 lo stesso Giudice di Pace rilevava come, a suo giudizio, il sollevato conflitto dovesse essere ritenuto cessato per la pronuncia della citata sentenza di improcedibilità, e comunque come per giurisprudenza di legittimità dovesse prevalere la giurisdizione ordinaria per la maggiore gravità del reato comune.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il sollevato conflitto deve essere dichiarato insussistente, in evidente mancanza di una situazione processuale che ne legittimi la proposizione e ponga la necessità della sua risoluzione da parte di questa Corte regolatrice.

    2. Il conflitto di competenza, nella presente vicenda astrattamente negativo, si determina, invero, come recita l'art. 28 c.p.p., quando due o più giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione dello stesso fatto attribuito alla stessa persona, così determinando uno stallo non altrimenti risolvibile. Orbene, è del tutto evidente che una tale situazione, presupposto processuale del conflitto negativo, non si profila allorchè uno dei due giudici non ha, o non ha più, per qualsiasi motivo, la cognizione dello stesso fatto attribuito alla stessa persona, come del resto ha già statuito questa Corte di legittimità (v. in un caso analogo - uno dei due procedimenti era già stato chiuso con decreto di archiviazione - Cass. Pen. Sez. 1, n. 4551 in data 01.07.1997, Rv. 208487, Confi, comp. in proc. Feudi).

    Applicando tale fondamentale principio al caso in esame, poichè il procedimento già pendente davanti al Giudice di Pace di Marano di Napoli si è ormai chiuso con sentenza in data 19.02.2013 di improcedibilità per estinzione del reato per remissione di querela, è del tutto evidente che il sollevato conflitto in realtà non sussiste : non vi sono due giudici che contemporaneamente procedono (e si disputano la competenza) sullo stesso fatto attribuito alla stessa persona.

    3. Gli atti vanno perciò resi alla Corte Militare d'appello per il prosieguo di sua competenza.
    PQM
    P.Q.M.

    Dichiara insussistente il conflitto. Atti alla Corte Militare d'appello.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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