Carabinieri. Disciplina e procedimento disciplinare. Sospensione obbligatoria dal servizio. Per condanna per « tentata concussione ». Illegittimità. Fattispecie.
T.A.R. sez. I Bologna , Emilia-Romagna 02/07/2013 Numero: 495
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 411 del 2013 proposto da Se. Am., rappresentato e
difeso dall'avv. Gualtiero Pittalis e dall'avv. Barbara Simoni, e
presso il primo elettivamente domiciliato in Bologna, via San Vitale
n. 55;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bologna, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del decreto n. 105/III-7/2013 del 19 febbraio 2013, con cui il
Direttore della 7^ Divisione della Direzione generale per il
personale militare del Ministero della Difesa ha disposto la
"sospensione dal servizio" del ricorrente, ai sensi dell'art. 922,
lett. b), del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell'art. 4, comma 1, della
legge n. 97 del 2001;
della Guida tecnica "Norme e procedure disciplinari" (3^ edizione -
anno 2011) del Ministero della Difesa, nella parte in cui - al cap.
III, par. 1, lett. c) - prevede che la sospensione dal servizio sia
disposta anche in presenza di reati tentati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l'istanza cautelare del ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013 i
difensori come specificato nel verbale;
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto l'art. 60 cod.proc.amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che con sentenza del 29 gennaio 2013 il Tribunale di Bologna condannava il ricorrente, Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il V Reggimento "Emilia Romagna", alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di "tentata concussione";
che, pur non trattandosi di condanna definitiva, l'Amministrazione ravvisava la sussistenza dei presupposti legali per l'applicazione dell'art. 922, lett. b), del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 97 del 2001, e in ragione di ciò ne disponeva la sospensione dal servizio (v. decreto n. 105/III-7/2013 del 19 febbraio 2013, a firma del Direttore della 7^ Divisione della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa);
che l'interessato ha impugnato tale provvedimento nonché, in parte qua, la Guida tecnica "Norme e procedure disciplinari" (3^ edizione - anno 2011) del Ministero della Difesa, assumendo illegittimi tali atti perché fanno rientrare anche i "reati tentati" nell'àmbito di operatività dell'art. 4, comma 1, della legge n. 97 del 2001, norma in realtà circoscritta alle fattispecie delittuose ivi tassativamente previste, e quindi riferita alle sole figure dei "reati consumati";
che si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 922 del d.lgs. n. 66 del 2010, al "personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme: a) ...; b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97", e che quest'ultima disposizione prevede a sua volta che in "caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio" (comma 1);
che, occupandosi della portata della sospensione obbligatoria dal servizio prevista dell'art. 4, comma 1, della legge n. 97 del 2001, questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso della necessità di considerare detta disposizione come tassativa e di stretta interpretazione in quanto derogatoria del principio che vuole subordinata la sospensione dal servizio alla valutazione caso per caso della gravità dei fatti di rilevanza disciplinare, sicché il "reato tentato" si sottrae ad una previsione normativa che, attraverso l'elencazione contenuta nel precedente art. 3, contempla solo figure di "reati consumati" (v. sent. n. 413 del 31 maggio 2013);
che circa la non riconducibilità dei reati tentati alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 97 del 2001 si era del resto già in precedenza espressa la giurisprudenza (v. TAR Toscana, Sez. I, 16 gennaio 2006 n. 117);
che, pertanto, a fronte della condanna per il reato di "tentata concussione", il ricorrente non avrebbe dovuto essere interessato dalla sospensione obbligatoria dal servizio di cui all'art. 922, lett. b), del d.lgs. n. 66 del 2010 e all'art. 4, comma 1, della legge n. 97 del 2001;
che, in ragione di ciò, va accolta la domanda di annullamento del decreto n. 105/III-7/2013 del 19 febbraio 2013;
che, quanto all'impugnativa in parte qua della Guida tecnica "Norme e procedure disciplinari" (3^ edizione - anno 2011) del Ministero della Difesa, invece, va dato atto della rinuncia dichiarata dal difensore del ricorrente nel corso dell'udienza camerale di discussione della causa;
Considerato in conclusione, che - stante la sussistenza dei presupposti di legge - la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell'eventualità di definizione del giudizio nel merito;
che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi in ragione della peculiarità della questione dedotta
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di annullamento del decreto n. 105/III-7/2013 del 19 febbraio 2013, con conseguente caducazione dell'atto di "sospensione dal servizio" del ricorrente;
- dà atto della rinuncia all'impugnativa in parte qua della Guida tecnica "Norme e procedure disciplinari" (3^ edizione - anno 2011) del Ministero della Difesa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente FF
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 LUG. 2013. 02-11-2013 22:05
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