Dichiara di avere conseguito il diploma di scuola media inferiore con il giudizio di "buono" per essere ammesso all'arruolamento in ferma volontaria nella Marina Militare.
Cassazione penale sez. V Data:27/03/2013 ( ud. 27/03/2013 , dep.26/04/2013 )
Numero: 18732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente -
Dott. OLDI Paolo - Consigliere -
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. LIGNOLA Ferdinan - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 901/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO,
del 19/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19 giugno 2012 la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermando, salvo riqualificare il fatto come violazione dell'art. 495, la decisione assunta dal Tribunale monocratico di Taranto, in sede di giudizio abbreviato, ha riconosciuto B.F. responsabile del delitto di falso, per aver dichiarato, contrariamente al vero, di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore con il giudizio di "buono" al fine di essere ammesso all'arruolamento in ferma volontaria nella Marina Militare.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, avvocato Filippo Tolentino, affidandolo ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), in relazione agli artt. 495, 496 e 42 c.p. poichè la condotta del prevenuto era dovuta esclusivamente ad un deficit di memoria e non certo improntata al dolo generico. Inoltre il ricorrente contesta l'affermazione della sentenza, secondo la quale non sarebbe vero che egli non ha mai ritirato il diploma, nonchè quella secondo cui egli sarebbe risultato vincitore del concorso.
L'erronea applicazione delle norme di legge indicate e il travisamento degli atti processuali impongono, a giudizio del ricorrente, la cassazione della sentenza senza rinvio, per difetto dell'elemento soggettivo del reato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente la falsa indicazione del punteggio conseguito con la licenza media inferiore ("buono" anzichè "sufficiente") sarebbe dovuta solo ad un errato ricordo, come dimostrato dal fatto che, con riguardo alla licenza superiore, era stato correttamente indicato il punteggio conseguito. Si censura sul punto la motivazione adottata dalla Corte territoriale, nella parte in cui afferma che per il modo in cui era predisposto il modulo, la votazione conseguita per la licenza media superiore prevedeva solo due opzioni (voto da 60 ad 80 e da 81 a 100), per cui l'errore sarebbe stato meno giustificabile; secondo il ricorrente tale asserzione costituisce invece validazione della tesi difensiva dell'errore di memoria.
L'assunto difensivo non convince: la Corte d'appello ha inteso solo dare una spiegazione alla circostanza invocata nell'atto di appello, affermando che l'imputato ha preferito mentire sulla votazione del diploma di scuola media inferiore, anzichè su quello di media superiore, perchè il maggior numero di opzioni gli avrebbe consentito di accampare a propria giustificazione l'errore.
Anche la circostanza che in realtà l'imputato non sarebbe risultato vincitore del concorso, diversamente da quanto affermato in sentenza, per cui la condotta andava considerata alla stregua di un falso innocuo, non muta la conclusione in ordine alla sussistenza del reato.
Questa Corte ha avuto più occasioni di occuparsi del c.d. "falso innocuo" a proposito del quale ha precisato che esso ricorre quando "determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso" (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). Dal che è agevole desumere che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. Detta conclusione è ancora più chiara riflettendo sul fatto che, nella esegesi delle disposizioni che puniscono i falsi, è stato sempre usato come criterio discretivo il fatto che la condotta incriminata abbia o meno messo in pericolo il bene della pubblica fede, con particolare riferimento al dovere del privato di attestare al pubblico ufficiale la verità in ordine a fatti rilevanti dal punto di vista giuridico destinati ad essere documentati a fini probatori nell'atto pubblico. In sostanza si può affermare che, essendo il delitto contestato un reato di pericolo, non rileva la finalità concreta per cui viene commesso.
Di conseguenza, nella specie, è del tutto privo di valore il fatto che la dichiarazione falsa non abbia consentito all'imputato di conseguire il risultato per cui era stata fatta, perchè ciò che rileva non è lo scopo dell'atto ma il contenuto dell'atto in sè e, sotto questo profilo, la falsa dichiarazione aveva ad oggetto un titolo preferenziale da valutare ai fini della graduatoria.
2. In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2013
25-08-2013 21:36
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