Docente di una Accademia militare tocca l'interno della coscia ed i glutei di un allievo e promette all'alunno che se avesse assecondato la sua richiesta gli avrebbe reso più semplice il superamento degli esami universitari.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 dicembre 2012 - 18 settembre 2013, n. 38326
Presidente Fiale – Relatore Savino
Considerato in fatto
B.N.C. ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 15.11.011 emessa a conferma della sentenza del Tribunale di Modena in data 14.3.08 con la quale il predetto veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 81,609 bis c.p. per aver costretto Z.G. e D.R. , allievi dell'Accademia di ... ove il B. era docente di scienza della nutrizione, a subire atti sessuali; in particolare toccava ripetutamente e repentinamente i genitali di Z.G. ; con violenza e minaccia consistita nel dire a D.R. che se avesse assecondato la sua richiesta gli avrebbe reso più semplice il superamento degli esami universitari, quindi nel dirgli indirettamente che se non avesse assecondato le sue richieste, avrebbe patito un male ingiusto, toccava repentinamente l'interno cosca e i glutei del D. . in (omissis) . Quindi, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 609 bis terzo comma c.p. ritenute prevalenti sulla contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione e pene accessorie come per legge, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede con assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva.
Il difensore del B. deduceva a sostegno del ricorso i seguenti motivi:
1 - violazione di legge in relazione all'art. 521 c.p.p.. Difetto di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza. Di conseguenza violazione del'art. 609 bis in relazione all'elemento oggettivo.
Quanto alla contestata violenza sessuale ai danni di D. , rileva il ricorrente che nel capo di imputazione si contesta al B. che l'atto sessuale, consistito nell'appoggiare la mano nella parte interna della coscia del D. , sia avvenuto con la minaccia di fargli subire delle conseguenza negative negli esami se non avesse assecondato le sue richieste, ciò a differenza della condotta contestata ai danni dell'allievo Z. , che, nel capo di imputazione, si assume come avvenuta con violenza consistita nella repentinità ed insidiosità del toccamento, avvenuto con una tale rapidità ed imprevedibilità da impedire ogni tentativo di resistenza da parte della vittima e qualsiasi manifestazione di dissenso. Orbene, assume il ricorrente che manca la contestualità fra le minacce e i toccamenti come indicata nell'imputazione, in quanto i toccamenti sarebbero avvenuti poco prima dell'inizio della lezione mentre l'imputato si intratteneva nell'aula conversando col D. e con altro allievo, A. , presente ai fatti, seduti sulle sedie, mentre le minacce relative al superamento dei esami sarebbero state consumate in un momento successivo al termine della lezione, allorché il professore B. avrebbe intrattenuto il D. nell'aula prendendolo sotto braccio e profferendo al suo indirizzo le frasi riportate nel capo di imputazione. Il Giudice di primo grado implicitamente riconosce la assenza di contestualità ed implicitamente anche la Corte di Appello, solo che configurano l'atto sessuale ai danni del D. compiuto con violenza consistente nella repentinità ed insidiosità del toccamento, avvenuto con una tale rapidità ed imprevedibilità da impedire alla vittima qualsiasi tentativo di resistenza e qualsiasi manifestazione di dissenso al pari dell'atto sessuale ai danni dello Z. . Tuttavia tale ricostruzione, ad avviso della difesa, confligge col capo di imputazione. Denuncia quindi la violazione del canone processuale della correlazione fra l'accusa e la condotta accertata all'esito dell'istruttoria ed anche i canoni valutativi della prova del fatto descritto nella norma incriminatrice che richiede che il costringimento debba essere attuato con modalità tali da potersi sussumere nei concetti di violenza (esclusa dalla deposizione del teste oculare A. ) e di minaccia.
2 - violazione di norma penale sostanziale, erronea insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie. Sostiene il ricorrente che manca la prova, in quanto non emersa in dibattimento, che quel toccamento fugace abbia potuto attingere, per limitarla, la libertà di autodeterminazione sessuale del D. . Considerato lo stretto spazio che vi era fra lo schienale della sedia ove era seduto il predetto e la sua sagoma, è scarsamente ipotizzabile che la mano dell'imputato si sia potuta spingere infilandosi in tale spazio fino raggiungere la natiche del giovane. Se un contato vi è stato, questo ha riguardato la parte alta dei glutei. Quindi la condotta posta in essere dal B. nei confronti del D. , toccamento della coscia parte interna e toccamento di tale parte del fondo schiena, ad avviso della difesa del ricorrente, non integra i caratteri del'atto sessuale; peraltro manca il requisito della violenza (non solo nel senso del costringimento fisico ma anche nel senso della repentinità ed insidiosità del gesto) e/o minaccia, quest'ultima successiva di almeno un'ora al contatto fisico.
Quanto in particolare alla pacca sui glutei, trattasi di atteggiamento amichevole idoneo a giustificare la materialità dell'atto in linea col carattere cordiale ed amichevole della conversazione instaurata nella quale l'atto si inserisce.
3 - violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, secondo cui la dichiarazione di responsabilità si deve basare sulla dimostrazione che la responsabilità dell'evento è provata con certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, quest'ultimo involgendo, oltre che le qualità personali dell'imputato, anche tutti gli elementi costitutivi del fatto.
- contrasto fra le dichiarazioni dello Z. sulla non contestualità delle confidenze fatte ai compagni F. e G. e sulla deposizione di questi ultimi sulla immediatezza del racconto da parte del predetto, fatto lo stesso giorno sullo scalone di onore al termine della lezione.
Tale discrasia introduce l'argomento della difesa su una ricostruzione postuma dei fatti ed artata al fine di avvalorare ed ingigantire ciò che si era detto per gioco.
- Violazione della leggi,processuale con riguardo al diniego di acquisizione della relazione a firma colonnello B. , attestante l'esistenza di una indagine interna che avrebbe in qualche modo influenzato la genuinità delle dichiarazioni accusatorie.
- Violazione della legge processuale con riguardo al diniego del giudice di disporre l'acquisizione delle registrazioni delle telecamere presenti in aula ove sono avvenuti i fatti ai danni del D. non fondato su argomentazioni incongrue (non vi è prova che fossero funzionanti) rilevando che non doveva essere onere della parte provare questa circostanza ma del PM prima e del giudice dopo al fine di valutare lo stato dei luoghi e di valutare più attentamente le accuse mosse attraverso la localizzazione spaziale.
Omessa considerazione dell'influenza dell'ambiente militare nella formazione della prova.
- Violazione della legge penale processuale in particolare malgoverno dei criteri di valutazione dell'attendibilità delle parti offese.
Considerato in diritto
Il primo motivo, concernente la violazione della leggi, processuale con riguardo correlazione fra accusa e sentenza, è infondato.
Nel capo di imputazione è riportata la contestualità della minaccia (consistita nel dire che se il D. avesse assecondato le sue richieste, gli avrebbe reso più facile il superameno degli esami universitari, vale a dire, che se si fosse rifiutato, avrebbe patito delle ingiuste conseguenze nelle prove di esame) con i toccamenti; mentre dalla istruttoria espletata è risultato che i palpeggiamenti sono avvenuti prima della lezione, mentre l'imputato si tratteneva nell'aula a conversare col D. e con altro studente, A. , e che solo al termine di essa, il B. , avvicinatosi al D. , prendendolo sottobraccio, avrebbe proferito quelle frasi minacciose.
La diversa ricostruzione dei fatti contenuta nell'imputazione rispetto a quella risultata dalla deposizione della persona offesa e di altri testi, non è tuttavia idonea a minare il diritto di difesa a presidio del quale è posto il principio della correlazione.
Si rammenta a tale proposito che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'”iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta prefallimentare). Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051 Sez. 6, Sentenza n. 6346 del 09/11/2012 Ud. (dep. 08/02/2013) Rv. 254888.
Quindi, alla stregua di tali principi, vi è una lesione reale del dritto di difesa solo ove l'imputato non sia stato posto nelle condizioni di difendersi. Nel caso in esame, sin dall'istruttoria dibattimentale è risultato che le minacce non sono state contestuali ai toccamenti ma successive. Quindi già nel corso dell'istruttoria era emersa una situazione diversa da quella descritta nel capo di imputazione, che consentiva all'imputato di difendersi, non tale comunque da determinare una trasformazione radicale del fatto contestato.
Quanto agli altri motivi, essi, ai limiti del'inammissibilità, involgono una valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede.
Si ricordano i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui i quali il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 606 co. 1 lett. E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o della autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi dive,i da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606 co. 1 lett. E. (Cass. S.U. n. 12 del 31.5.00, S.U. n. 47289 del 24.9.03, sez. III n.40542 del 12.10.07, sez. IV n. 4842 del 2.12.03).
Questa Corte non può dunque sindacare l'apprezzamento compiuto dai giudici di merito sostituendo la propria valutazione a quella da essi compiuta in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, ma deve solo limitarsi a verificare se detti giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta valutazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se i criteri logici seguiti nello sviluppo delle varie argomentazioni siano adeguati e coerenti con la soluzione prescelta.
Il vizio logico della motivazione, nelle sue varie espressioni, illogicità, contraddittorietà, omessa e considerazione di circostanze decisiva, travisamento del fatto, deve essere riscontrabile nel testo stesso della motivazione attraverso il confronto tra le varie proposizioni che vi sono inserite ma senza mai ricorrere al controllo delle risultanze processuali.
Osservate tali regole ed accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice e seguito il percorso corretto senza incorrere in una riduttiva indagine conoscitiva di una imprecisa ricostruzione del contenuto della prova, lo scrutinio di legittimità deve ritenersi compiutamente esaurito, rimanendo precluso ai giudici di legittimità ogni valutazione del fatto. ((Cass. S.U. 5.5.97 n.6402, Cass. S.U. n. 12 del 31.5.00, S.U. n. 47289 del 24.9.03, sez. III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Venendo al caso in esame, la difesa del ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno motivato sulla base di elementi contraddittori e illogici, costituiti dalle deposizioni delle parte offesa, ritenuta poco attendibile, senza esaminare i fatti alla luce di tutte le emergenze processuali e delle deduzioni difensive, che mettevano in evidenza le contraddizioni del narrato delle predette.
L'assunto non è fondato poiché la Corte ha assolto l'obbligo della motivazione spiegando congruamente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo, con espresso richiamo alle puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado, sussistenti a carico dell'imputato specifici e concreti elementi di prova.
In particolare la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione congrua ed aderente alle emergenze istruttorie, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie delle parti offese Z. e D. , riscontrate, per il primo, dalla deposizione dei testi F. e G. anch'essi studenti dell'accademia, che hanno raccolto nell'immediatezza dei fatti le sue confidenze, riportando la descrizione dell'accaduto in modo assolutamente convergente col racconto fatto dalla parte offesa, per il secondo, dalla deposizione di A. che, essendo presente, ha assistito alle avances del B. nei confronti del D. .
Peraltro i rilievi difensivi non sono connotati di concretezza e specificità, non avendo il ricorrente precisato quali fossero i passaggi argomentativi della sentenza impugnata dai quali desumere il vizio di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità.
Non è, quindi ravvisabile la dedotta illogicità della motivazione la quale, peraltro, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Non vi è dubbio che i giudici di merito abbiano fornito una esaustiva congrua motivazione in ordine alla idoneità dei toccamenti ai danni del D. ad integrare atti sessuali, evidenziando a tale proposito come la tesi difensiva, di una pacca sul fondo schiena e non sui glutei (dove difficilmente la mano del professore avrebbe potuto arrivare stante il ristretto spazio esistente fra lo schienale della sedia ove era seduto il giovane e la sua schiena) sia stata smentita, oltre che dalla deposizione della parte offesa, che ha parlato di una forte stretta al gluteo, dalla chiara deposizione del teste A. , altro studente del corso che si trovava insieme al D. durante l'accaduto. Questi ha riferito di aver visto la mano del B. prima insistentemente ferma sulla coscia di D. e dopo, nell'andare via, sferrare una pacca sulla natica chiarendo, quanto a quest'ultimo gesto, che non si trattava di un gesto amichevole di congedo perché non aveva mai visto un comportamento simile da parte di un docente verso uno studente.
E non vi è dubbio che coscia e glutei costituiscano, secondo consolidato indirizzo di questa corte, una zone erogene di interesse sessuale (Cass. sez. 3 sent 27042, 12.5.010).
Alla stregua di tali argomentazioni, appare poco sostenibile l'assunto della difesa volto a contestare la qualificazione del gesto come atto sessuale in quanto "blando e poco significativo" e compatibile con un gesto di saluto e di commiato nonché la natura erogena della zona anatomica attinta.
Quanto poi all'elemento della violenza e/o minaccia che la difesa assume mancante in entrambi gli episodi, quello ai danni di Z. e quello ai danni di D. (per quest'ultimo in quanto la minaccia non è stata contestuale all'atto sessuale) correttamente i giudici di merito hanno ravvisato i presupposti del reato di cui all'art. 609 bis c.p.p., indipendentemente da tali elementi, nella repentinità ed imprevedibilità dei palpeggiamenti, sia in relazione al ruolo di docente e della condizione di suggestione psicologica degli allievi, sia per l'iniziale clima conviviale instaurato dall'imputato, tale da non consentire in entrambe le ipotesi una efficace reazione, né di manifestare il proprio preventivo dissenso.
E principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "in tema di violenza sessuale l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria o comunque prevenendo la manifestazione di dissenso.
Dunque, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. (violenza sessuale) non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez. 3, n. 27273 15/06/2010 Ud. dep. 14/07/2010 Rv. 247932; sez. 3, Sentenza n. 27273 del 15/06/2010 Ud. (dep. 14/07/2010 Rv. 247932, Sez. 3, Sentenza n. 6340 del 01/02/2006 Ud. dep. 17/02/2006 Rv. 233315).
Non vi è dubbio che il toccamento improvviso del gluteo con stretta della natica, quanto al D. , da parte del B. all'atto di congedarsi dai suoi studenti, i ripetuti repentini toccamenti dei genitali quanto a Z. , integrino qual requisito della repentinità ed imprevedibilità della condotta in presenza del quale è ugualmente ravvisabile il reato di violenza sessuale pur prescindendo da una violenza di tipo fisico.
Quanto agli altri motivi di ricorso, essi involgono la valutazione del materiale probatorio come effettuata dalla Corte di Appello con motivazione immune da censure di vizi logici e giuridici. Come tali sono inammissibili per le ragioni diffusamente svolte.
Il ricorso va dunque rigettato.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Segue per legge, ai sensi del'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
19-09-2013 23:15
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