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Sentenza

FFAA. Ordine di trasferimento per ragioni di servizio. Non è necessaria una moti...
FFAA. Ordine di trasferimento per ragioni di servizio. Non è necessaria una motivazione specifica.
T.A.R.  sez. I  Campobasso, Molise Data:08/10/2012 (ud.12/07/2012, dep. 08/10/2012) Numero: 524


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise         
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2012, proposto da:    
Gi. Da. Va., rappresentato e difeso dagli avv. Mario  Mariano,  Marco
Angiolillo, con domicilio  eletto  presso  l'avv.  Mario  Mariano  in
Campobasso, via Garibaldi, 48;                                       
                               contro                                
Ministero  della  Difesa,  Comando  Legione    Carabinieri    Molise,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura  Distrettuale  dello
Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi 124;                 
                         per l'annullamento                          
del provvedimento prot.  n.  419/1-1,  a  firma  del  comandante  del
comando legione carabinieri Molise, e notificato in data  18.11.2011,
con cui veniva disposto il " cambio di incarico" dell'app. in sp  (s)
Va. Gi. Da. del reparto "norm - alq.  rimb.  della  Compagnia  CC  di
Campobasso, quale cond. gui. vel. senza asgi" al reparto  "  Stazione
CC di Campobasso, quale addetto";                                    
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visti gli atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
Difesa;                                                              
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Ugo
De Carlo e uditi per  le  parti  i  difensori  come  specificato  nel
verbale;                                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

Il ricorrente si doleva di essere stato trasferito dal reparto ove svolgeva la mansione di autista di auto a guida veloce ad altro comando dei carabinieri seppure nella stessa sede.

Nel ricostruire la sua vicenda professionale faceva presente di aver conseguito l'abilitazione particolare necessaria per guidare quel particolare tipo di mezzi che sono le auto che raggiungono elevate velocità e di aver ottenuto anche alcune onorificenze, subendo nel settembre 2011 un incidente da cui scaturivano gravi lesioni tanto e vero che rientrava in servizio nell'aprile del 2012.

La prima delle quattro censure mosse al provvedimento riguarda la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento norma che deve ritenersi applicabile anche agli ordini militari poiché diversamente vi sarebbe una lesione dei principi costituzionali di cui all'art. 52 Cost.

Il secondo motivo censura il difetto di motivazione poiché nel provvedimento vi è un generico riferimento alla situazione della forza dei reparti interessati ed alle esigenze di servizio, mentre anche gli ordini debbono essere motivati come ogni provvedimento amministrativo.

Il terzo motivo lamenta la violazione del Regolamento di Servizio dell'Arma dei Carabinieri nel punto in cui richiama la necessità che nei trasferimenti si deve destinare l'uomo adatto al posto adatto, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenendo conto delle esigenze di natura familiare; nel caso di specie infatti la nuova destinazione non consente al ricorrente di mettere a frutto la specializzazione conseguita di autista di auto a guida veloce nono stante all'epoca del trasferimento era in corso di completa guarigione.

Il quarto motivo eccepisce l'eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed incongruità manifesta poiché non si tiene conto dell'effettiva forza organica nel gradi appuntato che nel reparto di provenienza è di tre unità inferiore all'organico di diritto, mentre nel reparto di assegnazione vi è piena rispondenza tra forza organica e forza effettiva , mentre non è vero quanto affermato nel corpo del provvedimento circa facile ripianabilità della scopertura organica dal momento che anche a distanza di un mese essa non è ancora avvenuta.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.2.2012 la richiesta cautelare veniva rinviata al merito.

Il ricorso non è fondato.

Relativamente al primo motivo va osservato che "L'ordine di trasferimento d'ufficio, precetto imperativo tipico dell'ordinamento militare gerarchico, è sottratto alla disciplina generale della l. 7 agosto 1990 n. 241. Pertanto il provvedimento in questione non richiede alcuna indicazione, perché intrinseco a materia in cui l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro. Parimenti è ad esso inapplicabile la disciplina della partecipazione, difatti l'intero sistema della disciplina militare è improntato ai principi dell'immediato rispetto dell'ordine e della pronta esecuzione di talché appaiono integrate quelle speciali ragioni di celerità procedimentale che giustificano, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. ( Cons. Stato Sez. IV, 08-05-2000, n. 2641 ) "; ed ancora "I provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione né delle garanzie di partecipazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del militare ( Cons. Stato Sez. IV, 13-07-2011, n. 4258 )".

Pertanto il primo motivo non può essere accolto in quanto uno degli elementi che caratterizza l'ordinamento militare è la flessibilità delle condizioni di impiego.

Anche il secondo motivo non è accoglibile perché la motivazione del provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, fa riferimento alla necessità di non privarsi a lungo di un militare in licenza di convalescenza di cui non era prevedibile un rapido rientro al momento in cui è stato assunto il provvedimento oltre al fatto che il tipo di impiego previsto nell'Aliquota radiomobile di una Compagnia dei Carabinieri richiede condizioni di piena efficienza fisica

Il terzo motivo fa riferimento in modo inconferente ad una norma che non si applica al caso di specie poiché non siamo di fronte ad un trasferimento di sede ma ad un cambio di incarico per il quale non valgono le considerazioni svolte nel ricorso parafrasando il punto 386 del Regolamento dell'Arma.

Le considerazioni finora svolte rendono privo di rilevanza anche il quarto motivo che si limita a rilevare un'incongruità del provvedimento perché sguarnirebbe un reparto già carente della forza effettiva nel grado di appuntato; l'ordine si giustifica, invece, proprio per la impossibilità di un proficuo impiego del militare in un reparto che già carente di certe figure richiede la presenza di militari in piena efficienza per il tipo di servizio da svolgere..Ciò non significa che quando il militare avrà recuperato la sua piena efficienza i superiori non potranno valutare l'opportunità di farlo tornare ad operare nel precedente reparto dove potrà idoneamente utilizzare la specializzazione conseguita.

Il ricorso va pertanto respinto pur sussistendo giusti motivi in relazioni alle ragioni che hanno mosso il ricorrente evidentemente appassionato al tipo di servizio finora svolto per compensare le spese di giudizio.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 OTT. 2012.
Avv. Antonino Sugamele

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