Forze armate. Avanzamento nel grado. Motivazione. Mancato inserimento nei quadri. Motivazione Commissione avanzamento basata su pregressa sanzione disciplinare. Giudizio di inidoneità. Per circostanza negativa isolata. Esclusione. Condizioni.
T.A.R. sez. II Catanzaro , Calabria Data: 04/06/2013 Numero: 634
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2000, proposto da:
Pi. D'I., rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Zaccaro e
Alfredo Gualtieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo in Catanzaro Via Vittorio Veneto, n. 48;
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro legale
rappresentante p.t., Direzione Generale per il Personale Militare -
II Reparto - 5^ Divisione stato ed avanzamento Sottufficiali,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
presso la cui sede in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, n. 34 ex
lege domicilia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. DGPM/II/5/582/AM del 21 febbraio 2000 col
quale il Ministero della Difesa ha portato a conoscenza
dell'interessato il giudizio di "non idoneità all'avanzamento al
grado superiore - QA 1998. Aliquota 31.12.1998, con la seguente
motivazione "la sanzione disciplinare di rigore, comminatagli nel
periodo in esame, denotante carenti qualità militari, non consente di
ritenerlo idoneo all'avanzamento al grado superiore";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Direzione Generale
Personale Militare Ministero Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il dott.
Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso notificato all'Amministrazione in epigrafe indicata in data 17 maggio 2000 e depositato il successivo 30 maggio, espone il ricorrente in atto maresciallo di III classe di essere in servizio presso il Distaccamento Aeronautico di M. in provincia di Cosenza e che era incluso nell'aliquota sottufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore con riferimento all'anno 1998 valido per il periodo 1/1/1997 - 31/12/1998. Espone altresì che sull'assunto di una sanzione disciplinare egli è stato escluso dalla Commissione Permanente col provvedimento che impugna ed avverso il quale deduce:
1. Illegittimità, carente e comunque insufficiente motivazione.
2. Violazione di legge, falsa applicazione delle disposizioni in materia, contrasto con la realtà.
Conclude con istanza cautelare e chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2000 l'istanza cautelare è stata respinta.
Con memoria depositata in data 27 luglio 2000 l'Avvocatura Distrettuale ha depositato il verbale di non idoneità del ricorrente anche per l'anno 1999.
Previo scambio di ulteriori memorie il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 21 dicembre 2012.
Diritto
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Con esso il ricorrente, in atto maresciallo dell'Aeronautica, impugna il giudizio di non idoneità al quadro di avanzamento per il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1998 motivato come segue:
"La sanzione disciplinare di rigore comminatagli nel periodo in esame, denotante carenti qualità militari, non consente di ritenerlo idoneo all'avanzamento al grado superiore".
2. Avverso tale giudizio l'interessato con la prima censura osserva che dal provvedimento non emergono i motivi per i quali è stato adottato nei suoi confronti il giudizio di non idoneità, mancando qualsiasi riferimento temporale alla sanzione disciplinare.
Con la seconda il ricorrente rappresenta che l'unica sanzione comminatagli risale al 3 novembre 1996 e che la relativa punizione è stata applicata in data 19 dicembre 1996, di tal che poiché il quadro di avanzamento è riferito al periodo 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1998 sussiste la falsa applicazione dell'art. 33 del r.d.l. n. 744 del 1938 stante il quale per l'iscrizione al quadro di avanzamento si deve far riferimento a quanto risulta dai documenti caratteristici degli ultimi due anni. Lamenta che la violazione e falsa applicazione della norma hanno pregiudicato e danneggiato la sua posizione, atteso che essa non potrà trovare ristoro nella previsione della valutazione con l'aliquota successiva al 31 dicembre 1999, poiché in ogni caso gli effetti ed i riflessi negativi continuerebbero a sussistere ed egli si troverebbe in condizione di inferiorità nel grado, oltre che nell'immagine, rispetto ai colleghi di pari anzianità.
3. Le doglianze possono essere condivise.
Non ignora il Collegio la cospicua giurisprudenza che si è formata sul mancato inserimento nei quadri di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze Armate a causa del giudizio di inidoneità pronunciato dalla Commissione di avanzamento e che sostanzialmente, secondo quanto pure opposto dall'Amministrazione con la memoria per l'udienza odierna, porta a ritenere praticamente insindacabile ogni motivazione della Commissione di avanzamento a maggior ragione se basata su una pregressa sanzione disciplinare come avviene nel caso in specie: Consiglio di Stato, sez. VI, 02 aprile 2012, n. 1938, TAR Lazio Roma, sezione I bis, 7 giugno 2010, n. 15691 C. Stato, sezione IV, 22 settembre 2005, n. 4999.
Tuttavia al riguardo occorre rilevare che il giudizio sul ricorrente si è basato su una sanzione disciplinare comminatagli al di fuori del periodo di esame e cioè nel novembre 1996 per non avere egli rispettato l'obbligo di dover alloggiare nella località sede di servizio, mentre il provvedimento ha chiaramente fatto riferimento al "periodo in esame" e cioè dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.
È vero che come rileva l'Amministrazione, l'art. 33, commi 2 e 3 del r.d.l. n. 744 del 1938, all'epoca del giudizio ancora vigente, disponeva che: "L'ufficiale dal quale dipende direttamente il militare da scrutinare, tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualità intellettuali, di capacità tecnico-professionale, di cultura generale, di carattere e di condotta, nonché i precedenti disciplinari, compila la proposta di avanzamento al grado superiore.
Tale proposta, corredata dalla copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni, dal foglio matricolare e dallo stralcio disciplinare, viene trasmessa al Ministero, nel tempo e con le condizioni da quest'ultimo determinati." e quindi la Commissione aveva il dovere di tener conto dei precedenti disciplinari.
Tuttavia occorre rilevare che la giurisprudenza in materia riconosce che "è viziato sotto il profilo del difetto di motivazione, il giudizio di inidoneità all'avanzamento di un sottufficiale, nel caso in cui non vengano indicate le ragioni per le quali una sanzione oggettivamente non grave (15 giorni di consegna), o almeno implicitamente valutata tale in sede di redazione delle note caratteristiche, sia stata ritenuta determinante in sede di giudizio di idoneità nel valutare negativamente le qualità dell'interessato, a fronte del progressivo miglioramento delle qualità professionali e militari riscontrato nelle schede valutative relative agli anni successivi a quello dell'irrogazione della sanzione disciplinare stessa." (C. Stato, sezione IV, 14 settembre 1988, n. 744). Ed ancora: "Il giudizio di avanzamento dei sottufficiali delle forze armate costituisce la risultante di una valutazione complessiva di elementi personali e di servizio, con la conseguenza che una circostanza negativa isolata non può sorreggere un giudizio di inidoneità, nel caso in cui sussistano precedenti di carriera costantemente positivi e dalla cartella personale dell'esaminato non emergano ulteriori dati di insufficienza dei requisiti morali, caratteriali e professionali, ovvero carenze nella formazione della personalità del militare e nelle modalità del servizio prestato." (Consiglio di Stato, sezione IV, 22 giugno 2006, n. 3892).
Nel caso in esame il difetto di motivazione è ancora più grave se si tiene presente che non è dato neppure sapere, né l'Amministrazione lo specifica, se si sia trattato di un episodio isolato, come dalla descrizione del fatto parrebbe (non avendo rispettato l'obbligo di dover alloggiare nella località sede di servizio), se questo mancato rispetto dell'obbligo di alloggiare nella sede di servizio abbia comportato un mancato adempimento ai doveri di ufficio (ritardi continui, mancata presenza in situazioni in cui essa era richiesta, o altro) e ancora se il fatto in sé o la circostanza che esso sia stato accompagnato da altri episodi abbia condotto la Commissione a ritenere il sottufficiale carente di qualità militari, apparendo quindi che quell'unico episodio e quell'unica sanzione abbiano condotto ad un giudizio sproporzionato.
La controdeduzione con cui l'Amministrazione sostiene che in realtà l'art. 29, comma 2 della legge 212/1983 comporta che dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino, fra l'altro, sottoposti a procedimenti disciplinari, consentendo alla Commissione di avanzamento di prendere in considerazione tutte le situazioni precedenti, non si attaglia alla fattispecie in esame, laddove essendo la sanzione riferita all'anno 1996 e dovendo la proposta essere corredata dai documenti caratteristici degli ultimi due anni, e cioè si ripete dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 su questi doveva basarsi il giudizio, dovendosi in esso riconoscere la contraddittorietà con i fatti pure dedotta in ricorso.
Sostanzialmente il giudizio espresso nei confronti del ricorrente è sganciato dalla fattispecie reale, con conseguente accoglimento delle censure e del ricorso.
4. La considerazione che il giudizio attribuito al ricorrente ha già prodotto i suoi rivenienti effetti su quello dell'anno successivo, portano alla soccombenza dell'Amministrazione nel presente giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento del Ministero della Difesa a prot. n. DGPM/II/5/582 del 21 febbraio 2000.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 GIU. 2013.
14-08-2013 14:06
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