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Sentenza

Forze armate: Avanzamento ufficiali, a scelta o per anzianità. Controversia. Con...
Forze armate: Avanzamento ufficiali, a scelta o per anzianità. Controversia. Controinteressati. Individuazione.
T.A.R.  sez. II  Lecce , Puglia 17/10/2013 Numero: 2144


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia         
                       Lecce - Sezione Seconda                       
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
ex art. 60 cod. proc. amm.;                                          
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2013, proposto da:  
Me. Or. Gi., rappresentato e difeso  dagli  avv.ti  Marta  Mangeli  e
Floriana De Donno, elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio  di
quest'ultima in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 102;                   
                               contro                                
Ministero  della  Difesa  e  Comando  Legione  Carabinieri    Puglia,
rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato,
domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;                            
                         per l'annullamento                          
- della nota 1/138 3/2013 NRP di prot. del 6 maggio 2013,  conosciuta
dal ricorrente in data 16 maggio 2013 a seguito di specifica  istanza
di accesso agli atti inoltrata  al  competente  Ufficio  del  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri;                                  
- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;        
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere valutato
ai fini del passaggio al grado superiore.                            
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa
e del Comando Legione Carabinieri Puglia;                            
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12  settembre  2013  la
dott.ssa Simona De Mattia e  uditi  l'avv.  F.  De  Donno,  anche  in
sostituzione dell'avv. M. Mangeli, per il ricorrente e  l'avv.  dello
Stato S. Colangelo per l'Amministrazione resistente;                 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;       
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:              


Fatto
FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri in congedo, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui, a seguito di specifica istanza di accesso alla documentazione relativa al diniego di avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante s. UPS, gli è stato comunicato che la sua esclusione dalla valutazione per l'avanzamento al grado superiore con l'aliquota del 31 dicembre 2000 era dipesa:

- dalla sua sospensione precauzionale dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, ancorché conclusosi con sentenza assolutoria della Corte di Appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 1° novembre 2011;

- dal fatto che, medio tempore, era intervenuto il suo collocamento in congedo nella categoria della riserva, a decorrere dal 14 novembre 2007, per inabilità al servizio e per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio;

- dal fatto che la sua condizione non rientrava tra quelle particolari contemplate dall'art. 39 del d.lgs. n. 198/1995, oggi confluito nell'art. 1077 del d.lgs. n. 66/2010.

Avverso tale decisione dell'Amministrazione il ricorrente è insorto lamentando la violazione del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), con particolare riguardo agli artt. 1292 e 1293, la violazione dell'art. 35 della legge n. 212/1983, l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; in particolare, sostiene parte ricorrente che, a seguito della pronuncia divenuta irrevocabile di assoluzione, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento di revoca retroattiva a tutti gli effetti giuridici ed economici della sospensione precauzionale dall'impiego, il che avrebbe dovuto comportare anche la retroattività del procedimento di valutazione alla data del 31 dicembre 2000, momento in cui il Gi. aveva già maturato i requisiti necessari per accedere all'avanzamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa intimato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame.

Alla camera di consiglio del 12 settembre 2013, previo avviso alle parti sulla possibilità della definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Ricorrono i presupposti per una decisione in forma semplificata in ragione dell'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati.

Giova sul punto richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa che reputa necessaria la notifica del ricorso ad almeno un parigrado indicato nel decreto di nomina, che assume la qualifica di controinteressato in senso proprio.

Ed invero, "in materia di promozione degli ufficiali - indifferentemente ad anzianità o a scelta - tutti i parigrado indicati nel decreto di nomina, che subirebbero uno scavalcamento dall'accoglimento della domanda di annullamento con conseguente retrodatazione della promozione del ricorrente, assumono la qualità di controinteressati in senso formale e sostanziale" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5755 del 20 novembre 2008, che richiama, tra i precedenti della medesima sezione, sent. n. 2832 del 2006, n. 925 del 2006, n. 1552 del 2005; vedi anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 5139/2008, n. 3378/2008 e n. 2982/2008).

Poiché il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dai precedenti giurisprudenziali citati, il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato notificato alla sola Amministrazione della Difesa.

III. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in ragione della natura della controversia esaminata.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario

Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 OTT. 2013.
Avv. Antonino Sugamele

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