Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Forze armate. Esercito. Militari. Sanzioni disciplinari. Sindacabilità. Limiti....
Forze armate. Esercito. Militari. Sanzioni disciplinari. Sindacabilità. Limiti.
T.A.R.  sez. III  Lecce , Puglia Data:     20/06/2013  Numero:    1456
                        REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
             Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia         
                            Lecce - Sezione Terza                        
    ha pronunciato la presente                                           
                                  SENTENZA                               
    sul ricorso numero di registro generale 549 del 2012, proposto da:   
    Co. Fe., rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Vincenzo  Gigante,  con
    domicilio eletto presso l'avv. Saullo in Lecce, via B. Martello 9;   
                                   contro                                
    Ministero della  Difesa,  Comandante  Rgt.  San  Marco  di  Brindisi,
    rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale  Stato,
    domiciliataria ex lege in Lecce, via F. Rubichi 23;                  
                             per l'annullamento                          
    - del provvedimento disciplinare notificato  il  15.6.2011  prot.  n.
    4910/COM assunto da parte del Comandante di Corpo;                   
    - del provvedimento disciplinare notificato il 14.11.2011 assunto dal
    Comandante di Corpo;                                                 
    - nonché di tutti i provvedimenti precedenti, successivi e connessi; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
    Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e
    del Comandante Rgt. San Marco di Brindisi;                           
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24  aprile  2013  il  dott.
    Luca De Gennaro e uditi per le parti l'avv. Gigante e l'Avv.to  dello
    Stato Libertini;                                                     
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    Il sig. Co. Fe., militare appartenente al reggimento San Marco, ha ricevuto - a seguito di una denuncia a suo carico per lesioni personali - una sanzione disciplinare (prot. n. 4910/COM del 15.6.2011) rappresentata dalla consegna di rigore per 5 giorni.

    Tale provvedimento disciplinare è stato oggetto di ricorso gerarchico: in considerazione dell'accoglimento del detto ricorso per vizi inerenti la motivazione, un nuovo vaglio disciplinare ha sostituito la precedente sanzione con quella della consegna semplice di tre giorni (provvedimento prot. 8889/CDO del 14.11.2011).

    Avverso l'esito del procedimento disciplinare il sig. Fe. ricorre articolando le seguenti censure:

    - violazione di legge ed eccesso di potere;

    - violazione di legge, eccesso di potere, mancanza totale di motivazione in relazione all'istruttoria;

    - violazione di legge, eccesso di potere, mancanza di istruttoria sul fatto e mancata valutazione dello stesso in relazione al comportamento del militare.

    Si è costituita l'Amministrazione militare chiedendo la reiezione del ricorso.

    Con ordinanza 287/2012 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento.

    All'udienza del 24 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

    Il ricorso non può essere accolto.

    Il procedimento disciplinare origina dalla denuncia per lesioni personali a carico del ricorrente e relativa ad una colluttazione con un automobilista, al termine della quale a quest'ultimo sono stati diagnosticati sette giorni di prognosi per una piccola emorragia sottocongiuntivale; tale colluttazione sarebbe stata causata da un diverbio avvenuto fuori servizio e legato a questioni di circolazione stradale.

    Con sentenza del Giudice di pace di Alesano (LE) del 24.11.2010, divenuta irrevocabile, il reato è stato dichiarato estinto, avendo l'imputato riparato in forma pecuniaria il danno cagionato ed eliminatone così le conseguenze dannose.

    Con il primo motivo di impugnativa il ricorrente lamenta l'illegittimità del rinvio all'organo emanante per un nuovo vaglio disciplinare, rinvio disposto dal Comandante del Reggimento all'esito del ricorso gerarchico che ha annullato il precedente provvedimento disciplinare della consegna di rigore.

    Il motivo è infondato.

    L'annullamento della sanzione in sede gerarchica non implica necessariamente il difetto dei presupposti per l'esercizio del potere disciplinare, ma come nel caso di specie, può essere riconducibile a un diverso giudizio di merito che impone una rivalutazione del fatto volta a contemperare la gravità della sanzione con le circostanze in cui si è verificato l'addebito e la situazione personale del militare.

    In questa prospettiva è stata assunta la decisione prot. 5387/2011 con cui è stata annullata la sanzione della consegna di rigore con rinvio all'organo emanante "affinché proceda ad un nuovo vaglio disciplinare".

    Il Comandante di Corpo - evidenziando dunque carenze motivazionali e istruttorie - ha dato impulso alla riedizione del potere disciplinare, posto che, riscontrando comunque i presupposti di un possibile illecito disciplinare, ha ritenuto opportuna una più ponderata valutazione delle circostanze addebitate al sig. Fe..

    Correttamente quindi il procedimento disciplinare, trattandosi di un vizio motivazionale, è stato riavviato e non semplicemente estinto.

    Con il secondo motivo di ricorso si contesta che il sig. Fe. sia stato giudicato due volte per lo stesso fatto e che a provvedere nuovamente sia stato lo stesso Comandante in 2^ che aveva irrogato la precedente sanzione disciplinare.

    Il motivo è infondato.

    A seguito del rinvio degli atti la competenza del potere disciplinare rimane attribuita direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 1396 D.lgs 66/2010 ("La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto").

    Non vi è quindi violazione del principio di imparzialità posto che a definire il procedimento disciplinare è stato il soggetto predeterminato per legge.

    Nessun violazione del principio del ne bis in idem è poi riscontrabile: il procedimento disciplinare rimane unico e all'interno dello stesso unico procedimento relativo al medesimo fatto la sanzione è stata ridotta a seguito dell'accoglimento del ricorso gerarchico.

    La motivazione del provvedimento finale - che deve intendersi completata per relationem grazie al rinvio ai precedenti atti del procedimento già conosciuti dal Fe. - è peraltro conforme al principio di sinteticità stabilito dall'art. 1398 D.lgs. 66/2010.

    La valutazione del fatto si conforma infine implicitamente alle indicazioni della decisione gerarchicamente sovraordinata in quanto la sanzione viene ridotta qualitativamente (consegna semplice in luogo della consegna di rigore) e quantitativamente (tre giorni in luogo di cinque), tenendo conto quindi dei criteri direttivi ivi contenuti.

    Con il terzo motivo si contesta la valutazione compiuta relativamente al fatto contestato.

    Il motivo non ha pregio.

    L'autorità militare dispone, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, al fine dell'individuazione della sanzione di volta in volta applicabile, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare i fatti disciplinarmente rilevanti; le valutazioni da essa compiute, sul punto, sono insindacabili da parte del giudice della legittimità, se non sotto il profilo della manifesta illogicità.

    Nel vicenda in esame, il procedimento disciplinare origina dalla denuncia per lesioni personali a carico del ricorrente scaturita da una colluttazione con un automobilista.

    Il ricorrente ha ammesso essere stato coinvolto in una lite degenerata in colluttazione e di esser ricorso alle vie di fatto (cfr. dichiarazione allegata al processo verbale n. 12 del 16.6.2011).

    La valutazione del fatto non appare irragionevole posto che, vista l'entità contenuta della sanzione, risultano essere state tenute in considerazione le circostanze attenuanti: la non gravità delle lesioni (corrispondenti a sette giorni di prognosi), il risarcimento delle conseguenze dannose, l'eccellente stato di servizio.

    Non è circostanza giustificante o esimente l'occorrenza del fatto fuori dalle ore di servizio, posto che il bene del prestigio militare viene pacificamente pregiudicato da una condotta impropria del graduato anche fuori dal servizio (principio già stabilito dall'art. 10 DPR 545/1986 e ora dall'art. 713 DPR 90/2010 secondo cui il militare "deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni e ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene").

    In conclusione nessun sintomo di irragionevolezza o illogicità è riscontrabile nel giudizio dell'Amministrazione che di fronte ad un fatto deplorevole e lesivo del prestigio della Marina militare, come quello contestato, ha comunque graduato la sanzione tenendo conto dello stato di servizio e delle circostanze nell'ambito delle quali è occorso il fatto.

    In definitiva, vista l'infondatezza delle censure proposte, il ricorso è respinto.

    Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

    Luigi Costantini, Presidente

    Gabriella Caprini, Primo Referendario

    Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 GIU. 2013.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza