Forze armate - Note caratteristiche - Autonomia e indipendenza l'una dalle altre - Censurabilità per contraddittorietà - Esclusione.
T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I Data : 12/04/2010 Numero: 1760
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 921 del 2007, proposto da:
G. V., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Perego Mosetti, con
domicilio eletto presso la medesima in Torino, via Legnano, 28;
contro
Ministero della Difesa, Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle
D'Aosta, Comando Compagnia Carabinieri di Venaria, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per
legge in Torino, corso Stati Uniti, 45
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle note caratteristiche relative al ricorrente e redatte in
relazione al periodo dal 20.6.2006 al 14.12.2006, nonché delle
riservate personali del 30.11.2006 e del 27.12.2006, atti questi
tutti, dei quali il medesimo ha preso visione in data 11.1.2007, ed
avverso alle quali il ricorrente in data 9.2.2007 proponeva ricorso
gerarchico, rimasto privo di esito da parte dell'Amministrazione ed,
oggi decorsi 90 giorni di cui agli artt. 6 D.P.R. 1199 del 1971 e 20
L. 1034 del 1971, ne chiede l'annullamento unitamente a tutti gli
atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali impliciti
e/o espliciti per i seguenti motivi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Esaminate le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il
Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1.1. Il ricorrente, all'epoca del ricorso carabiniere scelto, impugna le schede caratteristiche relative al periodo valutativo 20.6.2006 - 14.12.2006 nonché due lettere riservate personali fattegli pervenire del suo superiore, con cui gli viene contestato, nella prima, di non aver comunicato tempestivamente il periodo di assenza per malattia dal reparto per avere omesso di presentarsi, il giorno dopo la dimissione dall'ospedale in data 27.11.2006, presso l'infermeria della Regione per mutare in licenza di convalescenza il periodo di astensione dal servizio suggeritogli dai sanitari; nella seconda gli viene addebitato di essersi auto segnalato per un interpello finalizzato ad un trasferimento a domanda, dichiarandosi in possesso dei requisiti richiesti.
1.2. A fondamento dell'insieme motivo che permea il complessivo impianto delle doglianze comune pressoché a tutti le censure di ricorso il deducente pone un episodio personale che lo ha visto doversi assentare dal servizio per malattia a causa di un intervento chirurgico al naso.
Ricoverato il 23.11.2006 per l'operazione de qua veniva dimesso il 27.11.2006 con prescrizione di evitare sforzi fisici; nella stessa giornata trasmetteva via fax dall'ospedale al reparto di assegnazione la documentazione medica attestante l'impedimento, ricevendo rassicurazioni telefoniche immediate circa la sufficienza della stessa al fine di giustificare il periodo di convalescenza prescrittogli. Il giorno successivo il ricorrente veniva richiesto dal Comandante di presentarsi presso l'infermeria del Comando Regione, stante l'insufficienza del certificato rilasciato dall'ospedale civile. Il giorno stesso, tuttavia, era costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per un'emorragia nasale, episodio documentato (doc. 5).
Al che il deducente si recava il 29.11.2006 all'infermeria militare, che proponeva una convalescenza complessiva di 42 giorni, al decorso della quale il militare riassumeva servizio attivo l'11.1.2007, data in cui prendeva visione delle note caratteristiche e delle due missive riservate sopra riassunte.
Ritenendo che a fondamento della flessione del giudizio riportata con le suindicate note fosse posto l'episodio di forzata assenza dal servizio per malattia appena riepilogato, il militare impugnava nella sede gerarchica tutti i suindicati atti e, formatosi il silenzio dilatorio di 90 giorni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, insorgeva con il gravame in epigrafe avverso gli stessi.
1.3. Con i primi due motivi il ricorrente contesta anzitutto i fatti addebitatigli con le due note riservate personali che pure impugna, deducendo vari profili di eccesso di potere, per lo più estrinseci, e vizi di merito. Suppone che gli episodi, che contesta, assunti a base delle note caratteristiche impugnate, abbiano costituito la ragione del giudizio negativo espresso con le stesse.
I primi due motivi, pertanto, essendo unicamente spesi contro le predette due note, possono essere affrontati appresso, a seguire allo scrutinio del terzo motivo, che è il primo svolto contro le note in questione. I motivi quarto e quinto, che poi costituiscono il secondo e il terzo dedotti contro tali note, vanno invece trattati congiuntamente.
1.3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione, genericamente, del D.P.R. 213/2002 e della L. n. 1695/1962, del D.P.R. n. 255/2006 e delle circolari del Comando generale n. 561/170-4-1990 del 17.10.1999 e del 2810.2002 invocando l'art. 1 del D.P.R. 213/2001 che dispone che i documenti caratteristici dei militari devono registrare il rendimento complessivo e i servizi prestati dal militare rilevando capacità dimostrate e risultati conseguiti.
A suo avviso, invece, l'affermazione contenuta nel giudizio del compilatore, secondo il quale egli "nel periodo in esame ha operato solo con sufficiente impegno, trascurando gli interessi collettivi e ponendo a volte i colleghi nella condizione di dover svolgere le mansioni di sua competenza", avrebbe una evidente inerenza con l'episodio, isolato, della sua assenza dal servizio per malattia, ricostruito più sopra, "non diversamente giustificandosi il fatto che il Comandante abbia posto l'accento sul fatto che gli altri colleghi si siano trovati a svolgere le mansioni di competenza del ricorrente" (ricorso introduttivo, pag. 17).
Sostiene quindi il ricorrente che "l'assenza del militare sia stato il motivo unico ed esclusivo del declassamento dell'aggettivazione e del giudizio meno favorevole delle note" (pag. 18 ricorso).
Con il quarto motivo Deduce il ricorrente eccesso di potere per manifesta illogicità e per contraddittorietà dell'atto e violazione di norme in terne, assumendo che il giudizio di sufficienza enunciato con le note impugnate contrasta con quello di "superiore alla media"da lui riportato costantemente da sei anni. Declassamento che non troverebbe ragionevole giustificazione se riferito a qualità morali e di carattere che per loro natura si caratterizzano per una sostanziale stabilità.
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia parimenti disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento, sviamento, insufficiente motivazione, mancanza di presupposti di fatto e di diritto, dolendosi che sarebbe stato ingiustamente discriminato semplicemente perché dovette sottoporsi all'intervento chirurgico alle vie respiratorie, tramutandosi in ultima analisi il declassamento di valutazione in una sorta di sanzione disciplinare mascherata.
2.1. Il 25.9.2007 si costituiva l'Avvocatura dello Stato con comparsa formale e deposito documentale, poi depositando il 2.11.2007 il decreto di rigetto del ricorso gerarchico.
Il ricorrente produceva memoria difensiva il 13.2.2010.
Alla pubblica Udienza del 25.2.2010 sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso è stato introitato per la definitiva decisione.
Diritto
1.1. Con i primi due motivi il ricorrente contesta anzitutto i fatti addebitatigli con le due note riservate personali che pure impugna, deducendo vari profili di eccesso di potere, per lo più estrinseci, e vizi di merito. Suppone che gli episodi, che contesta, assunti a base delle note caratteristiche impugnate, abbiano costituito la ragione del giudizio negativo espresso con le stesse.
I primi due motivi, pertanto, essendo unicamente spesi contro le predette due note, possono essere affrontati appresso, a seguire allo scrutinio del terzo motivo, che è il primo svolto contro le note in questione. I motivi quarto e quinto, che poi costituiscono il secondo e il terzo dedotti contro tali note, vanno invece trattati congiuntamente.
1.2. Orbene, con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione, genericamente, del D.P.R. 213/2002 e della L. n. 1695/1962, del D.P.R. n. 255/2006 e delle circolari del Comando generale n. 561/170-4-1990 del 17.10.1999 e del 2810.2002 invocando l'art. 1 del D.P.R. 213/2001 che dispone che i documenti caratteristici dei militari devono registrare il rendimento complessivo e i servizi prestati dal militare rilevando capacità dimostrate e risultati conseguiti.
A suo avviso, invece, l'affermazione contenuta nel giudizio del compilatore, secondo il quale egli "nel periodo in esame ha operato solo con sufficiente impegno, trascurando gli interessi collettivi e ponendo a volte i colleghi nella condizione di dover svolgere le mansioni di sua competenza", avrebbe una evidente inerenza con l'episodio, isolato, della sua assenza dal servizio per malattia, ricostruito più sopra, "non diversamente giustificandosi il fatto che il Comandante abbia posto l'accento sul fatto che gli altri colleghi si siano trovati a svolgere le mansioni di competenza del ricorrente" (ricorso introduttivo, pag. 17).
Assume quindi il ricorrente che "l'assenza del militare sia stato il motivo unico ed esclusivo del declassamento dell'aggettivazione e del giudizio meno favorevole delle note" (pag. 18 ricorso).
2.1. Deve al riguardo il Collegio dissentire da siffatta prospettazione difensiva, siccome generica e sfornita di qualsivoglia principio di prova.
Non adduce, invero, il ricorrente, circostanze ed elementi allegatori e probatori atti a indurre a concludere nel senso da lui ipotizzato. Non adduce ed espone indizi esteriori, formali o afferenti alla tecnica di redazione delle note impugnate, idonei a lasciar presumere con sufficiente grado di verosimiglianza, che la dequotazione di giudizio di cui si duole dipenda dall'assenza forzata per malattia che lo ha coinvolto nel periodo ricordato i fatto.
Che, anzi, la stessa espressione adoperata nel giudizio or ora riportato induce a ritenere che gli episodi in cui egli ha posto i colleghi nella condizione di dover svolgere le sue mansioni, siano stati più di uno: il compilatore, infatti, adopera la locuzione avverbiale "a volte" la quale all'evidenza evoca una pluralità di episodi invece che uno solo.
2.2. Al riguardo va, infatti, evidenziato che la relazione esplicativa del 16.8.2007 prodotta dall'Avvocatura dello Stato il 25.9.2007 precisa che si è dovuto "ricorrere alle riservate personali nel richiamare il ricorrente nelle infrazioni più gravi ovvero dove vi era la necessità di porre un freno al palese calo di rendimento dell'App. V. senza ricorrere alle sanzioni disciplinari", soggiungendo anche che "vi sono poi diversi rilievi fatti oralmente al militare e ripresi durante le istruzioni settimanali" (relazione cit. pag. 8 ad finem).
Appare pertanto una petizione di principio l'assunto, che costituisce l'intelaiatura dell'intero ricorso, secondo il quale la forzata assenza per malattia e il contestato episodio addebitato nella prima missiva - ossia il non essersi tempestivamente presentato all'infermeria militare per la convalida della convalescenza il giorno dopo le dimissioni dall'ospedale - siano stati assunti a fondamento della flessione del giudizio espressa con le note caratteristiche impugnate.
Il motivo in scrutinio è quindi infondato e va respinto.
2.3. Dal rigetto del motivo appena vagliato consegue poi l'inammissibilità dell'impugnazione delle due missive per assenza nelle stesse della natura provvedimentale, oltre che per carenza di interesse.
2.4. Invero, non può in aderenza a radicati principi giurisprudenziali e dottrinari che la Sezione fa propri, predicarsi la sussistenza della natura di provvedimento amministrativo in una nota riservata personale che esorta un militare a profondere maggiore impegno nell'espletamento del servizio, posto che siffatta manifestazione di giudizio non appare dotata del crisma dell'autoritarietà e dell'imperatività e, per l'effetto, della lesività e dell'attitudine incisiva di una posizione soggettiva, profilandosi, piuttosto, redatta nell'interesse del destinatario, poiché lo pone nella condizione di meglio orientare il suo contegno nell'espletamento del servizio di istituto.
Del pari, l'inammissibilità va predicata per carenza di interesse all'impugnativa delle note in analisi, siccome non munita di efficacia causale e determinativa in ordine al contenuto del giudizio impugnato, stante l'impossibilità, dianzi delineata, di inferire che gli episodi oggetto della contestazione formulata con le due missive in questione, abbiano causato la flessione del giudizio.
3.1. Il quarto motivo ripropone un argomento già noto alla Sezione, che ha reso un importante e approfondito precedente in materia. Deduce il ricorrente eccesso di potere per manifesta illogicità e per contraddittorietà dell'atto e violazione di norme in terne, assumendo che il giudizio di sufficienza enunciato con le note impugnate contrasta con quello di "superiore alla media"da lui riportato costantemente da sei anni. Declassamento che non troverebbe ragionevole giustificazione se riferito, come affermato da T.A.R. Lazio, n. 6255/2006, a qualità morali e di carattere che per loro natura si caratterizzano per una sostanziale stabilità.
3.2. L'argomento non persuade il Collegio. Giova in proposito richiamare quanto in un caso simile la Sezione ha già chiarito nel precedente di cui si è fatto cenno, ivi precisandosi che "le valutazioni dei militari (contraddistinte da elevati profili di discrezionalità tecnico - valutativa ) e in generale dei dipendenti pubblici, riferite ad archi temporali ben definiti - il cui sindacato in sede giurisdizionale è limitato alla verifica di elementi macroscopicamente irrazionali e incoerenti - sono autonome e indipendenti l'una dalle altre", conseguendone che "ogni scheda è l'espressione di un giudizio scaturente da un dato e temporalmente ben circostanziato contesto storico-professionale-umano" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21.3.2008, n. 502).
3.3.1. Siffatta opzione ermeneutica va qui ribadita, dovendosi confermare e ulteriormente precisare che con riguardo ai giudizi valutativi espressi con schede valutative o note caratteristiche articolate su determinati e ben definiti archi temporali tra loro susseguentisi, non è predicabile la figura sintomatica dell'eccesso di potere per contraddittorietà o illogicità argomentata sul contrasto tra la valutazione contestata e quelle espresse in relazione a precedenti archi temporali.
3.3.2. Ciò in quanto i singoli giudizi annuali, siccome scaturenti dall'osservazione del contegno, del profitto, della personalità, oltre che del rendimento, del militare, espressi in ciascun periodo di valutazione e come tali variabili e mutevoli, sono autonomi e indipendenti tra loro e non possono essere assunti a metro di paragone per sindacare le coerenza e la logicità di successive valutazioni, che proprio in quanto tali sono suscettive di mutare di misura che muti il comportamento, il profitto, il rendimento e l'impegno del militare ed, in genere, di qualunque dipendente sottoposto a valutazioni periodiche.
3.4. La riprova logica e fenomenica dell'esattezza della tesi qui espressa dal Collegio si rinviene proprio in taluni argomenti svolti dal ricorrente. Egli ritiene illogico che mentre nel 2004 il suo temperamento veniva definito passionale, nel 2006 transitasse a "irritabile". Al riguardo a parere del Collegio non è chi non veda quale ostacolo possa frapporsi a giudicare diversamente il contegno del ricorrente nel 2006 rispetto a quello valutato nel 2004, ove si consideri che il diverso giudizio dipende dal diverso atteggiarsi del contegno in parola.
Lo stesso è a dirsi quanto alla pretesa contraddittorietà ed illogicità del giudizio di "dalla mente molto vivace", attribuito alla di lui perspicacia nel 2004 e 2005, rispetto a quello di "intelligente", enunciato invece nel 2006. Non coglie il Collegio alcuna macroscopica incoerenza o irrazionalità in siffatta diversità di valutazione, la quale può essere verosimilmente dipesa da differenti manifestazione comportamentali del militare.
Non va del resto obliterato il principio, enunciato dal Tribunale con la sentenza n. 502/2008 appena richiamata, secondo i quale le valutazioni dei militari sono "contraddistinte da elevati profili di discrezionalità tecnico - valutativa", "il cui sindacato in sede giurisdizionale è limitato alla verifica di elementi macroscopicamente irrazionali e incoerenti".
Nel caso all'esame ritiene il Collegio di non apprezzare i divisati profili di macroscopica irrazionalità o incoerenza nelle impugnate valutazioni.
Il motivo in scrutinio è pertanto infondato e va disatteso.
4.1 Con l'ultimo mezzo il deducente lamenta parimenti disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento, sviamento, insufficiente motivazione, mancanza di presupposti di fatto e di diritto, dolendosi che sarebbe stato ingiustamente discriminato semplicemente perché dovette sottoporsi all'intervento chirurgico alle vie respiratorie, tramutandosi in ultima analisi il declassamento di valutazione in una sorta di sanzione disciplinare mascherata.
Anche qui il Collegio deve esprimere una diagnosi di sostanziale infondatezza di tali censure, che si risolvono, al pari di quelle, pressoché identiche, svolte con il terzo motivo, in una sorta di petizione di principio, non fornendo il ricorrente elemento o principio di prova atto a poter concludere che sia stato l'episodio della sua forzata assenza del servizio a determinare la flessione della sua valutazione.
Altrettanto è a dirsi riguardo alla pretesa malcelata natura di sanzione disciplinare che egli annette al deteriore impugnato giudizio, assunto rispetto al quale non fornisce alcun indizio probante.
Le doglianze in disamina si profilano dunque infondate e vanno conseguentemente respinte.
4.2. Inammissibile per genericità è poi l'ultima sub-censura dell'ultimo motivo, concernente presunti non meglio individuati vizi di merito del provvedimento.
In disparte l'osservazione secondo cui vizi di merito in subiecta materia sono sottratti al sindacato di questo Giudice, va rimarcato che qui il ricorrente impinge frontalmente nell merito dell'azione amministrativa, là dove asserisce che i provvedimenti impugnati "sono viziati sotto il profilo del merito dell'agire discrezionale, sia per ciò che attiene alla valutazione del "se" emanare i ravvedimenti impugnati, si per ciò che riguarda il "quando" il "modo" ed il "contenuto" da infondere nei singoli atti" (ricorso, pag. 29 ad finem).
Nessun particolare sforzo esegetico è richiesto al Collegio per evidenziare la palese inammissibilità del richiesto sindacato sul quomodo e sul proprium dell'azione amministrativa.
In definitiva, il gravame di profila in parte infondato in parte inammissibile per tute le ragioni più sopra illustrate.
Eque ragioni militano, peraltro, a suffragio della decisione di compensare le spese di lite tra le costituite parti.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 APR. 2010. 15-09-2013 20:48
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