Forze armate. Valutazioni analitiche su singole voci.- Non necessitano di specifica motivazione. In presenza di una "griglia di valutazione". Obbligo di motivazione. Sussistenza. Solo per il giudizio complessivo.
T.A.R. Roma (Lazio) sez. I 28/08/2013 Numero: 7978
Le valutazioni analitiche - cioè i giudizi espressi sulle singole voci - che costituiscono i singoli parametri di valutazione - non necessitano di specifica motivazione, in quanto la motivazione è data dall'indicazione dell'aggettivo corrispondente - nell'ambito degli aggettivi predeterminati per ciascun parametro dal "quadro dei termini di qualifica - al "grado" in cui una determinata qualità è posseduta dal valutando, secondo la tecnica della c.d. "griglia di valutazione". Tali giudizi parziali costituiscono i fondamentali elementi del giudizio complessivo, il quale non è dato dalla mera sommatoria dei giudizi analitici, ma è frutto di una valutazione complessiva che ne costituisce la sintesi. E quindi è solo quest'ultimo che deve essere motivato.
04-10-2013 15:29
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