Generale di Brigata della riserva condannato dal Tribunale di Verona a 4 anni di reclusione per peculato militare continuato, oltre due anni e 8 mesi per l'appropriazione di un climatizzatore.
Autorità
Cassazione penale sez. I
Data:
28/09/2012 ( ud. 28/09/2012 , dep.03/12/2012 )
Numero:
46667
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere -
Dott. ROMBOLA' Marcello - rel. Consigliere -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. BONITO Francesco M.S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.B. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7/2011 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del
20/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA';
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini Luigi
Maria che ha concluso per la declaratoria di prescrizione per i reati
sub E e G e per il rigetto del ricorso relativamente al reato sub D;
Udito il difensore Avv. Imperato Giuseppe e Gianfranco Coletta che
hanno concluso per l'accoglimento del rinvio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 33 dell'11/6/2010 il Tribunale Militare di Verona, con le attenuanti generiche, condannava P.B., generale di brigata della riserva, già colonnello dell'E.I, direttore dell'UTT (Ufficio Tecnico Territoriale) di (OMISSIS), alla pena di anni 4 di reclusione militare (di cui 3 condonati) per i reati, in continuazione, di peculato militare continuato attraverso l'emissione di n. 5 fogli di viaggio (nel (OMISSIS)) per fittizie attività di missione, trattandosi in realtà di viaggi per motivi personali (capo A), truffa militare aggravata in danno dell'amministrazione militare per la liquidazione di un foglio di viaggio (Spagna) in base a una fittizia autorizzazione dell'(OMISSIS) (capo E), tentata truffa aggravata in danno dell'amministrazione militare per spese alberghiere mai sostenute in un viaggio (Inghilterra) dell' (OMISSIS) (capo F), peculato militare continuato attraverso l'emissione di n. 11 fogli di viaggio dei 21 contestati (anni (OMISSIS);
pronunciata assoluzione perchè il fatto non sussiste per gli altri 10) per fittizie attività di missione, trattandosi in realtà di viaggi per motivi personali (capo G).
P. era invece assolto, perchè i fatti non sussistono, dai reati di cui ai rimanenti numeri sub A, dal reato sub B (peculato militare relativo a lavoro straordinario del (OMISSIS)), dal reato sub C (peculato militare relativo a lavoro straordinario del (OMISSIS)), dal reato sub D (truffa militare aggravata in danno dell'amministrazione militare per il rimborso di spese alberghiere relative a un viaggio in Olanda del (OMISSIS)) e dai reati di cui ai rimanenti numeri sub G. Con sentenza n. 37 del 5/7/2010 lo stesso Tribunale Militare di Verona condannava il P., nella surriferita qualità, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione militare, con le attenuanti generiche, per il reato di peculato militare per l'appropriazione di un climatizzatore (capo D, (OMISSIS)) e alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione militare per i reati, in continuazione tra loro e colle attenuanti generiche, di tentato peculato militare continuato per fittizie cessioni di beni e prestazioni di servizi in realtà destinati alla ristrutturazione di un alloggio dell'UTT che voleva far assegnare alla figlia F. (capo A, (OMISSIS)) e tentato peculato militare per la mancata appropriazione, a sola ragione del trasferimento in altra sede di servizio, di somma di proprietà dell'amministrazione militare in pagamento a una ditta privata per prestazioni fatte a suo beneficio personale (capo E, anno (OMISSIS)).
Con sentenza 20/9/11 la Corte Militare di Appello di Roma, previa unificazione dei due processi e in parziale riforma delle rispettive sentenze, così provvedeva:
quanto alla n. 33/2010, qualificati i fatti di peculato di cui ai capi sub A e G come di truffa a danno dell'amministrazione militare, assolveva il P. da quelli n. 19 del capo A e n. 8 dei capo G perchè il fatto non sussiste, confermava (a fronte dell'appello del Pm) le dieci pregresse assoluzioni del capo G, dichiarava non doversi procedere per prescrizione per alcuni dei fatti di reato sub A e G e per il capo F e confermava la condanna per i rimanenti sette numeri (2, 3, 4, 5, 16, 17 e 21), come sopra qualificati, del capo G e per il reato sub E, riducendo la pena (con le già riconosciute attenuanti generiche e la continuazione) a mesi 9 e giorni 15 di reclusione militare;
quanto alla n. 37/2010, qualificati i fatti sub A (di tentato peculato) come di abuso di ufficio, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e la trasmissione degli atti al competente Tribunale (ordinario) di (OMISSIS); assolveva l'imputato dal reato sub E perchè il fatto non sussiste; riduceva la pena per il (residuo) reato sub D in anni 1 e mesi 6 di reclusione militare.
La pena complessiva risultava di anni 2, mesi 3 e giorni 15 di reclusione militare, interamente condonati.
Ricorreva per cassazione la difesa del P., deducendo: 1) violazione di legge per la mancata qualificazione dei residui fatti sub G del primo processo come di comune abuso di ufficio invece che di truffa militare e la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice militare con la trasmissione degli atti al competente giudice ordinario (i fatti non richiedevano artifici o raggiri, essendo lo stesso imputato a comandarsi le missioni e le giustificazioni di spesa erano reali); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione dei fatti G-17 e G-21 come truffa tentata invece che consumata (non essendovi la prova del pagamento delle somme, solo liquidate); 3) vizio di motivazione per la mancata assoluzione da tutti i fatti sub G (un'attività istituzionale, sia pure concorrente a quella privata, vi era sempre stata); 4) vizio di motivazione per la mancata assoluzione (sotto il profilo dell'assenza di dolo circa la mancanza di autorizzazione) dal fatto sub E del primo processo; 5) vizio di motivazione sulla verificazione del fatto sub D del secondo processo (in ordine alla consegna del condizionatore) e violazione di legge per la mancata sua qualificazione come peculato d'uso, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice militare; 6) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 48 c.p.m.p. (riguardo al militare di ottima condotta o di provato valore); 7) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto sub D del secondo processo e quelli sub G ed E del primo, per i quali era stata pronunciata condanna.
Allegava documentazione e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Con motivi nuovi (depositati il 26/7/12), senza rinunciare ai principali, deduceva ancora: 1) mancata qualificazione del fatto sub D come comune peculato d'uso (motivo principale sub 5) e ciò a seguito del ritrovamento (giusta documento del (OMISSIS)) dell'oggetto materiale del reato (il condizionatore marca Ariagel) in una struttura dell'amministrazione militare quale il (OMISSIS) (il (OMISSIS); 2) estinzione, per il decorso del tempo della prescrizione, di tutti gli altri reati (dal giudice qualificati di truffa) per cui vi era stata condanna (capi E, G-2, G-3, G-4, G-5, G- 16, G-17 e G-21). Allegava altra documentazione e insisteva nel ricorso.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi E-G (truffa) e il rigetto del ricorso in relazione al reato di cui al capo D (peculato); i difensori presenti chiedevano l'accoglimento del ricorso (era depositata nota di produzione del 20-21/9/12 relativa al reato sub D).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Residuano dunque - oggetto dei motivi di ricorso - otto fatti di truffa militare (così qualificati in appello a fronte dell'originaria qualificazione di peculato) ed un fatto di peculato militare (così rimasta la qualificazione dopo il vaglio dei giudici di merito).
Per gli episodi di truffa (che il ricorrente, al di là di alcune individuazioni dei fatti quali di reato tentato e non consumato, assume di abuso di ufficio e come tali appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario) è intervenuta pacificamente la prescrizione. Diligentemente, nel secondo dei motivi aggiunti, la difesa si è data cura di calcolare il tempo della prescrizione maturata per ciascuno dei fatti contestati. Considerato che per i fogli di viaggio G-17 e G21 vi è prova solo della liquidazione e non del pagamento, deve darsi atto (conformi le conclusioni del PG) che per tutti i reati in questione è oggi decorsa (non risultando sospensioni) la prescrizione (con ogni atto interruttivo) di sette anni e sei mesi (senza differenze tra reati consumati o tentati e tra vecchia e nuova formulazione dell'art. 157 c.p.).
Va solo ribadito che correttamente, in tutti i casi in questione, è stata contestata la truffa e non l'abuso di ufficio, una volta che la liquidazione dei fogli di viaggio da parte del soggetto agente era sostenuta da una falsa rappresentazione della realtà diretta non (ovviamente) a ingannare il loro autore, ma gli organi supervisori senza i quali il pagamento non sarebbe avvenuto. Nè può sostenersi, a fronte dei risultati istruttori, che le giustificazioni di spesa fossero reali o che comunque lo fossero (come doveroso) nella loro interezza.
li dettato dell'art. 129 c.p.p., comma 2, impone dunque, in assenza di evidenze assolutorie (motivi 1^, 2^ e 3^ del ricorso), la declaratoria di estinzione dei reati sub G per prescrizione. Ciò vale, sia pure per il diverso profilo della pretesa assenza di dolo, anche per il reato sub E (motivo 4^ del ricorso).
Va invece esaminata nel merito l'imputazione di peculato militare di cui al capo D (oggetto del motivo 5^ di ricorso, del 1^ dei motivi nuovi e della successiva nota di produzione). Si tratta della vicenda, invero solo apparentemente complessa, dell'appropriazione, contestata all'imputato in data successiva al giugno 2001 quale Direttore dell'UTT (Ufficio Tecnico Territoriale) dell'E.I. in (OMISSIS), di un climatizzatore Ariagel Ecologie 8000 M del valore di euro 1.174 di pertinenza della amministrazione militare.
Si richiama (e si riassume) quanto si evince dalle sentenze di merito. Nel corso dell'anno (OMISSIS) il climatizzatore in questione era acquistato dall'UTT dalla venditrice Snc Control Clima, che il (OMISSIS) lo consegnava al P.. Dalla documentazione acquisita e prodotta dal m.llo Pi., consegnatario dei materiali, si appurava però che l'apparecchio era scomparso subito dopo la sua consegna: in particolare, nel novembre dello stesso (OMISSIS), in occasione dell'assegnazione al detto condizionatore del cd. N.U.C., (numero unificato di codificazione) era trovato al suo posto, nella stanza del P., un condizionatore Splendid Ecosl (cui, in assenza dell'altro, era assegnato il NUC). In seguito (lasciato dal P. l'incarico presso l'UTT nell'aprile (OMISSIS)) anche questo secondo apparecchio sarebbe sparito dalla stanza, rinvenuto il (OMISSIS) (senza alcun contrassegno riconducibile all'amministrazione militare) nell'abitazione della figlia F. dell'imputato. Nel nuovo ufficio del P. (Comando Interregionale Nord) era invece rinvenuto un condizionatore Delchi Ariele 1001 con lo stesso NUC (UTT) a suo tempo era assegnato allo Splendid Ecosl. Di qui l'imputazione di peculato militare.
Inappuntabile la motivazione dei giudici di merito, che sulla base dei dati di fatto (e nonostante le maldestre giustificazioni dell'imputato) giungono alla conclusione che al posto dell'Ariagel, acquistato per conto dell'amministrazione militare, il P. collocò uno Splendid Ecosl che, al momento di lasciare l'UTT nel (OMISSIS), regalò alla figlia (presso la cui abitazione fu trovato, senza contrassegni, il (OMISSIS)), trasferendo il NUC ad altro condizionatore in suo possesso nel nuovo ufficio (Comando Interregionale Nord). Che dell'irregolarità l'imputato fosse ben consapevole è attestato dalle sue missive dell'(OMISSIS) all'UTT con cui rifiuta (adducendo l'esigenza di non inquinare le prove: pag.
89 della sentenza impugnata) di restituire il condizionatore che aveva arbitrariamente portato nel nuovo ente.
I motivi di ricorso, dopo avere indugiato sulla pretesa assenza di prova in ordine al fatto che il condizionatore, direttamente ritirato e trasportato all'UTT dalla signora C., addetta alla segreteria del P., fosse stato da lei subito consegnato all'ufficiale comandante (circostanza pacifica, ammessa in sede di dichiarazioni spontanee in prime grado dallo stesso imputato, che afferma invece che dopo un pò di tempo l'apparecchio, portatile, fu collocato nella sala attigua al suo ufficio, a disposizione di chiunque ne avesse bisogno: v. sentenza di primo grado a pag. 71), pone il tema di diritto (comune) sul peculato d'uso. Si afferma, cioè, che l'appropriazione del bene avvenne con l'intenzione (profilo psicologico) di farne un uso solo temporaneo per poi restituirlo. Ciò tanto più che la stessa contestazione del reato afferisce ad un lasso di tempo di pochi mesi, che va dalla consegna dell'apparecchio ((OMISSIS)) alla sua constatata assenza ((OMISSIS)). Il tema è sviluppato nei motivi nuovi a seguito del ritrovamento del bene in questione, in data (OMISSIS), in una struttura dell'amministrazione militare quale il (OMISSIS) (dipendente dall'UTT). Se ne vuole dedurre (1^ motivo, pag. 5) che, se anche l'imputato si fosse appropriato del bene, lo avrebbe fatto per un periodo di tempo limitato (per favor rei da far coincidere con l'accertamento della scomparsa nel (OMISSIS)) ed incompatibile con la definitiva appropriazione richiesta dalla fattispecie di peculato militare. Nella nota di produzione del (OMISSIS), infine, si documenta (precisando che la circostanza era divenuta rilevante solo a seguito del ritrovamento dell'apparecchio scomparso) l'inagibilità dei locali del detto (OMISSIS), a causa di "crolli avvenuti in giornata (OMISSIS) che pregiudcano sicurezza edificio et incolumità personale" (giusta fonogramma del Comando Genio di (OMISSIS) protocollato dall'UTT di (OMISSIS)).
Come è evidente (al di là di ogni considerazione sulla ritualità delle produzioni), le circostanze allegate dalla difesa non hanno alcuna efficacia favorevole alla tesi del peculato d'uso, ciò che manca nella specie per configurare una simile ipotesi di reato (art. 314 c.p., comma 2) essendo comunque, come ben evidenziato dal PG d'udienza, il requisito dell'immediata restituzione dei bene, esso non potendosi configurare nell'abbandono del bene stesso in un momento sì incerto (anche se logicamente sospetto), ma in un luogo sicuramente diverso (senza avviso alcuno) da quello in cui il bene fu prelevato: di fatto esso non fu mai restituito.
Manifestamente infondati anche i motivi 6^ e 7^ del ricorso principale: sull'attenuante dell'art. 48 c.p.m.p. il giudice di appello, nel negarla, si è compiutamente e correttamente espresso (v. a pag. 147 della sentenza impugnata), di talchè i contrari motivi si appalesano di mero fatto e come tali inammissibili in sede di legittimità; idem sulla negata continuazione (pagg. 146-147 della stessa sentenza), motivo peraltro non più attuale dopo la dichiarata prescrizione dei reati di truffa militare).
La sentenza impugnata va pertanto annullata (senza rinvio) limitatamente ai capi relativi alle truffe (sub E, G-2, G-3, G-4, G- 5, G-16, G-17, G-21) e confermata nel rimanente, con il rigetto per esso del ricorso. La pena residua, autonomamente determinata per il reato di peculato sub D dai giudice di appello, è quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione militare.
PQM
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi E) e G-2), G-3), G-4), G-5), G-16), G-17) e G-21) perchè estinti per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso, ferma la pena per il reato di cui al capo D) in anni uno è mesi sei di reclusione militare.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012
12-03-2013 23:20
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