Guardia di finanza - Organi a cui compete la redazione delle note caratteristiche e poteri loro spettanti - Ai sensi dell'art. 6 comma 1, d.P.R. n. 429 del 1967.
T.A.R. sez. II Roma , Lazio Data: 10/07/2012 ( ud. 23/05/2012 , dep.10/07/2012 )
Numero 6229
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10622 del 2003, proposto da:
Ru. Se., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala, con
domicilio eletto presso Se. Ru. in Fiumicino, C. F. di Cossato, 100;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comandante Generale della
Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege
per l'annullamento
DELLA SCHEDA VALUTATIVA RELATIVA AL PERIODO: 6.4.2002-5.4.2003
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott.
Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Il ricorrente presta servizio, con il grado di Maresciallo Ordinario, nel Corpo della Guardia di Finanza a far data dal 5 ottobre 1992.
Con il proposto ricorso impugna i documenti caratteristici e la scheda valutativa redatta a suo carico nella parte in cui, con riguardo al servizio prestato dal 6 aprile 2002 al 5 aprile 2003, allo stesso è attribuito in servizio "un rendimento normale", esattamente come nei giudizi degli undici anni precedenti quello per cui è causa, con attribuzione della qualifica "nella media".
A sostegno del proposto ricorso deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria e per contraddittorietà nonché violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Diritto
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Giova premettere che secondo consolidati principi giurisprudenziali, condivisi dalla Sezione, la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, essendo frutto di attività ampiamente discrezionale, è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità (Stato, sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6701; TAR Piemonte, sez. I, 16 febbraio 2009, n. 431).
Essa, del resto, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 dicembre 2010 , n. 35303).
Va ancora ricordato che le valutazioni dei militari, riferite ad archi temporali ben definiti, sono autonome e indipendenti l'una dalle altre, con la prescrizione che ogni scheda è l'espressione di un giudizio scaturente da un ben circostanziato contesto storico-professionale-umano, per cui ciò che rileva è esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio temporalmente riferiti al periodo considerato (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 novembre 2010 , n. 33161). Si tratta di un principio di diritto utile a spiegare variazioni, talora significative, nelle valutazioni e nei giudizi da un anno all'altro. E, tuttavia, con riferimento all'odierno ricorrente, è proprio la perdurante valutazione (per dodici anni, compreso quello per cui è causa) di un "rendimento normale" con qualifica "nella media" a (ulteriormente) supportare, in assenza di significative emergenze nel periodo di riferimento, la legittimità dell'ultimo giudizio avversato. Peraltro, come si legge nella relazione della resistente Amministrazione, alcune voci interne della valutazione caratteristica impugnata risultano essere state innalzate, a testimonianza di un giudizio orientato al miglioramento, ma non ancora tale da evidenziare un miglioramento anche nel rendimento e quindi nella qualifica finale.
Per il resto, la scheda valutativa ed i giudizi recati non risultano segnati dai vizi denunciati atteso che, per come in effetti già considerato, i giudizi di cui trattasi sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dall'interessato nel predetto periodo e si estrinsecano in apprezzamenti qualitativi sulle stesse, per cui non occorre che l'eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario (cfr.T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 16 luglio 2009 , n. 1069).
In altri termini, l'avversato giudizio non può dirsi, in ragione delle risultanze documentali in atti del giudizio, viziato per carenza di istruttoria né per difetto di motivazione.
Il giudizio avversato vede, peraltro, concordi il compilatore ed il primo ed il secondo revisore, anche quanto al possesso di qualità valutabili al fine di un prossimo innalzamento delle note caratteristiche. Orbene, ai sensi dell'art. 6 comma 1, d.P.R. 13 febbraio 1967 n. 429 gli organi ai quali compete la redazione delle note caratteristiche, ed in particolare della scheda valutativa dei militari della Guardia di finanza sono, per la compilazione, l'autorità dalla quale il militare dipende per il suo impiego e, per la revisione, le due autorità superiori nella stessa linea di servizio; indubbiamente l'onere maggiore, di compilazione della quasi totalità del documento, ricade in capo al superiore diretto, ma tale potere è soggetto ad un duplice controllo, che non è di tipo meramente formale, visto che il superiore, che revisiona il documento caratteristico, ha il potere di dissentire ed il dovere di motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio già espresso dall'autorità inferiore (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 29 luglio 2009 , n. 4747). Nella specie, attesa la concordanza di valutazione dei tre soggetti considerati, non è dato cogliere quale profilo di illegittimità, sotto questo specifico profilo, segni la condotta dell'amministrazione.
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 LUG. 2012.
15-09-2013 20:52
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