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Sentenza

Il Ministero nega a militari in possesso della qualifica di esploratore anfibio,...
Il Ministero nega a militari in possesso della qualifica di esploratore anfibio, l'indennità anfibia di cui all'art 9, comma 8, del dpr n. 52/2009.-
Autorità:  Consiglio di Stato  sez. IV
Data:  09 gennaio 2013
Numero:  n. 70
Intestazione

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
ha pronunciato la presente                                           
                               SENTENZA                              
sul ricorso numero di registro generale 4180 del 2011, proposto da:  
Gu.  Al.,  rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani,
Gabriele  Anni',  con domicilio eletto presso Bdl Studio in Roma, via
Bocca  di  Leone,  78; Sa. Ar. ed altri, rappresentati e difesi dagli
avv.  Gabriele  Anni',  Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto
presso Bdl Studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;                   
                                contro                               
Ministero    della    Difesa,   rappresentato   e   difeso  per legge
dall'Avvocatura,   domiciliata   in  Roma,  via  dei  Portoghesi, 12;
Ministero  della  Difesa Direzione Generale Per il Personale 
		  Militare 
IV Reparto;                                                          
per la riforma                                                       
della  sentenza  breve  del  T.A.R.  VENETO  -  VENEZIA: SEZIONE I n.
06017/2010,  resa  tra le parti, concernente della sentenza breve del
T.A.R.  VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 06017/2010, resa tra le parti,
concernente DINIEGO RICONOSCIMENTO INDENNITA" SUPPLEMENTARE MENSILE  
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;  
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore  nell'udienza  pubblica  del giorno 30 ottobre 2012 il Cons.
Raffaele  Potenza  e  uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi
Damiani  su  delega  di Ernesto Sticchi Damiani e Giulio Bacosi (avv.
St.);                                                                
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

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FATTO
1.- Con ricorso collettivo proposto al TAR Veneto, i signori Ba. Ad. ed altri, tutti appartenenti al personale militare del Reggimento Lagunari "Serenissima", domandavano l'annullamento:
- del provvedimento di cui alla nota prot. N. 0007361 del 21.6.2010 cod. id. 1A3 Ind. cl. 5.7.5/2 a firma del Direttore Gen. Oreste Maglioli, con il quale veniva negato il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 9 co. 8 DPR 52/2009;
- del provvedimento di cui alla nota prot. N. M D GMIL IV 15 3 0275174 del 1.6.2010 cod. class. n. 260 110 000 R/320 e del suo relativo allegato.
1.1.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso così motivando: " Visto il disposto della normativa invocata che chiaramente distingue fra il personale di cui alla prima parte dell'ottavo comma dell'art.9, non in possesso dell'abilitazione anfibia, ed il personale di cui alla seconda parte, in possesso dell'abilitazione, cui unicamente spetta la corresponsione, se più favorevole, dell'indennità pretesa da parte ricorrente;
ritenuto che non risulta condivisibile l'interpretazione offerta dalla difesa istante in quanto il possesso della qualifica ad esploratore anfibio costituisce il presupposto logicogiuridico per il successivo conseguimento dell'attestato di integrazione anfibio presso la Marina Militare ;
che tale conclusione è desumibile anche dalla terminologia utilizzata dal Nomenclatore Militare , il quale definisce l'abilitazione quale riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni previste per una determinata qualifica, con ciò presupponendo il possesso della medesima;
che quindi il conseguimento del brevetto di abilitazione anfibia rappresenta l'ulteriore perfezionamento della già acquisita qualifica anfibia".
2.- Tra gli originari ricorrenti hanno impugnato detta sentenza i signori Al., Gu. ed altri.
I predetti hanno chiesto l'annullamento della decisione del TAR, alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
2.1.- Si è costituito nel giudizio il Ministero della difesa resistendo al gravame.
2.2.- Con ordinanza cautelare (n. 2858 del 2011) il Consiglio ha disposto il rigetto della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dagli appellanti.
2.3.- Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
(Torna su   ) Diritto
DIRITTO
L'appello in trattazione controverte della legittimità di un provvedimento con il quale l'intimato Ministero ha negato il diritto degli appellanti, in possesso della qualifica di esploratore anfibio, all'indennità anfibia di cui all'art 9, comma 8, del dpr n. 52/2009 che, a decorrere dal 1° gennaio 2009), ha modificato sul punto la disciplina di riferimento, costituita dall' art. 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78. Avverso la sentenza del TAR, che ha disconosciuto il diritto in questione rilevando il non possesso da parte degli interessati di abilitazione anfibia, il gravame ripropone la tesi per cui tutto il personale dei lagunari deve ritenersi in possesso dell'abilitazione in quanto appartenente al predetto reggimento e ciò in base alla definizione del nomenclatore militare . In particolare il primo giudice, che avrebbe confuso l'incarico di esploratore anfibio con la qualifica di lagunare, non avrebbe tenuto conto che, in base alla definizione normativa, l'abilitazione è elemento indispensabile della qualifica, e quindi il possesso della prima si desume necessariamente, o deve ritenersi implicito, dal possesso della seconda.
L'appello è infondato, proponendo una lettura della sentenza impugnata ed una ricostruzione giuridica in materia che contrastano con la legge regolatrice dell'istituto, articolato attraverso l' evidente sussistenza di differenti livelli di specializzazione e quindi di un distinto regime dell' indennità.
In primo luogo la decisione non reca rilievi che pongano in relazione l'incarico di esploratore anfibio con la generale qualifica di lagunare, esponendo invece le seguenti ragioni giuridiche:
"Visto il disposto della normativa invocata che chiaramente distingue fra il personale di cui alla prima parte dell'ottavo comma dell'art.9, non in possesso dell'abilitazione anfibia, ed il personale di cui alla seconda parte, in possesso dell'abilitazione, cui unicamente spetta la corresponsione, se più favorevole, dell'indennità pretesa da parte ricorrente;
ritenuto che non risulta condivisibile l'interpretazione offerta dalla difesa istante in quanto il possesso della qualifica ad esploratore anfibio costituisce il presupposto logicogiuridico per il successivo conseguimento dell'attestato di integrazione anfibio presso la Marina Militare ";
" tale conclusione è desumibile anche dalla terminologia utilizzata dal Nomenclatore Militare , il quale definisce l'abilitazione quale riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni previste per una determinata qualifica, con ciò presupponendo il possesso della medesima;
che quindi il conseguimento del brevetto di abilitazione anfibia rappresenta l'ulteriore perfezionamento della già acquisita qualifica anfibia."
Da ciò emerge che correttamente il Tribunale , premessa ed incontestata la presenza nell'ordinamento di diversi gradi di qualifica anfibia (ed emergente anche dal citato art. 9), si è con chiarezza riferito alla posizione di qualifica derivante dal conseguimento del "brevetto di abilitazione" (e non alla generica qualificazione anfibia), indicandola come necessario e specifico presupposto per il riconoscimento dell'indennità in controversia. Resta quindi confermato che, nell'articolazione delle qualifiche anfibie, il possesso da parte degli appellanti della qualifica di esploratore anfibio non può ritenersi equivalente a quello della specializzazione superiore, costituito dalla abilitazione anfibia, e non dà pertanto diritto all'indennità in questione.
- Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
respinge l'appello.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con l'intervento dei signori:
Anna Leoni, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 GEN. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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