La Corte Militare di Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione di un militare perchè non depositata ma spedita per posta. La Cassazione annulla affermando che è consentito presentare la domanda di riparazione, a mezzo del servizio postale.
Cassazione penale sez. IV
Data:
07/11/2013 ( ud. 07/11/2013 , dep.22/11/2013 )
Numero:
46780
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andr - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.A. N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 1/2011 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del
11/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2011 la Corte Militare di Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da R.A..
La Corte territoriale rilevava: che l'istanza in oggetto risultava proposta a mezzo posta; e che detta modalità di presentazione integrava causa di inammissibilità della richiesta, atteso che ai sensi dell'art. 645 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 315 cod. proc. pen., la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, presso la cancelleria della Corte di Appello competente. Il Collegio osservava che la Suprema Corte di cassazione ha chiarito che non sono previsti ulteriori modi di presentazione della richiesta.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il R., a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l'esponente considera che la Corte di Appello ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità della richiesta, in assenza di alcuna eccezione sollevata al riguardo dalla Avvocatura Generale costituitasi in giudizio e dal Procuratore Generale.
Con il secondo motivo la parte deduce la mancanza di motivazione, assumendo che il Collegio non abbia chiarito le ragioni della decisione.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte rigetti il ricorso. La parte ha osservato che la Corte di Appello ha correttamente rilevato l'inammissibilità della richiesta di riparazione, che deve essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Oltre a ciò, il Procuratore Generale ha sottolineato che l'inammissibilità della domanda può essere rilavata d'ufficio dal giudice, trattandosi di sanzione processuale espressamente prevista dall'art. 645 cod. proc. pen..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso in esame muove alle considerazione che seguono.
4.1 Procedendo allo scrutinio congiunto dei motivi ai quali il ricorso è affidato, va premesso che l'art. 315 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, rinvia alle disposizioni che regolano la riparazione dell'errore giudiziario (artt. 643 e 647 cod. proc. pen.), in quanto applicabili. Il richiamo, quindi, deve ritenersi riferito anche all'art. 645 il quale detta disposizioni relativamente alla proposizione della domanda. Prevede detta norma che "La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza".
4.1.2 Non sfugge che la giurisprudenza meno recente, nell'esaminare la questione relativa all'ambito di operatività della richiamata sanzione di inammissibilità e, in particolare, se la stessa debba applicarsi anche con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di riparazione, si è orientata affermando che "Nel caso dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, non è previsto che questa possa essere trasmessa a mezzo del servizio postale" (Cass. Sez. 4, ord. n. 11962, del 7.11.2006, dep. 22.3.2007, Rv. 236275; conf., Cass. Sez. 4, sent. N. 2243 del 24.09.1997, dep. 28.10.1997, Rv. 208786). Si tratta di decisioni che fanno leva sulla circostanza che l'utilizzo del mezzo postale è previsto solo per le impugnazioni (art. 583 cod. proc. pen.) e per la querela (art. 337 cod. proc. pen.), mentre gli artt. 315 e 645 cod. proc. pen. non prevedono ulteriori mezzi di presentazione, diversi dal deposito in cancelleria.
4.2 Deve peraltro rilevarsi che, sul tema di interesse, viene sviluppandosi un diverso orientamento interpretativo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2103 del 6.10.2011, dep. 19/01/2012, Rv. 251735), che muove dalla piana lettura della norma di cui all'art. 645 cod. proc. pen. Ed invero, nella sentenza ora richiamata, si è considerato che l'art. 645 cod. proc. pen. riconnette la sanzione della inammissibilità esplicitamente al termine per proporre la domanda, ma non alle modalità di presentazione della richiesta. Ciò in quanto la norma ora citata stabilisce che "La domanda ... è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni ... ed è presentata nella cancelleria della corte di appello ...". Tanto chiarito, nella sentenza in commento si è pure rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il principio di tassatività deve valere anche in relazione alle cause di inammissibilità: la Corte regolatrice ha infatti affermato che "Il principio di tassatività trova applicazione non solo in materia di nullità, ma anche in materia di inammissibilità, con la conseguenza che detta causa di invalidità può essere ritenuta solo quando la espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consentono" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4354 del 17.10.1994, dep. 9.11.1994), Rv. 199705).
4.3 Stabilito, pertanto, che anche con riferimento alla inammissibilità vige il principio di tassatività, deve allora rilevarsi che risulta certamente consentito presentare la domanda di riparazione, a mezzo del servizio postale. Ad avallare tale interpretazione vi è anche un obiter della sentenza delle Sezioni Unite n. 27 del 1994. Nel caso, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in tema di modalità di presentazione della domanda di riparazione, pur non facendo espresso riferimento al mezzo postale, ma solo all'attività materiale del deposito, hanno affermato che mentre "la mancanza di legittimazione alla domanda comporta di per sè l'inammissibilità, uguale affermazione non può farsi per l'inosservanza di prescrizioni come quelle concernenti la materiale presentazione in cancelleria, che in tanto possono ritenersi assistite dalla sanzione dell'inammissibilità solo in quanto la legge espressamente lo stabilisca" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27 del 14/12/1994, dep. 09/01/1995, Rv. 199496), ribadendo che, nella specifica materia, opera il principio di tassatività. E deve pure considerarsi che la Corte regolatrice ha chiarito, nel procedere all'ermeneusi della cornice normativa che regola la materiale presentazione della domanda di riparazione, che l'intenzione del legislatore, nel disciplinare il procedimento, è quella di favorire l'istanza riparatoria e non quella di frapporre ostacoli sul suo percorso (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21737 del 20/04/2006, dep. 22/06/2006, Rv. 234514).
4.4 In conclusione, deve in questa sede ribadirsi, per condivise ragioni, l'insegnamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 4, sentenza n. 2103 del 6.10.2011, cit.), laddove si è chiarito: che la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione può essere presentata anche a mezzo del servizio postale;
e che in tal caso occorre che le modalità dell'utilizzo del mezzo postale, siano idonee a garantire la certezza della provenienza del documento.
5. Orbene, applicando alla fattispecie in esame i principi di diritto ora richiamati, si evidenzia che la certezza della provenienza della domanda di riparazione, inviata a mezzo posta, è nel caso attestata dalla apposizione, in calce, delle firme della parte interessata e del difensore; e dal fatto che all'istanza è allegata la nomina del medesimo difensore, con sottoscrizione autenticata. Si tratta di verifiche alle quali questa Suprema Corte procede direttamente, a fronte della natura processuale della materia trattata.
5.1 Si impone, per quanto detto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte Militare di Appello di Roma, per l'ulteriore corso del procedimento.
PQM
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte Militare di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013
30-12-2013 23:19
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