Le valutazioni espresse dall'autorità militare nelle c.d. schede caratteristichesono sindacabili in sede giurisdizionale.Irrilevanza di sanzioni disciplinari annullate in via giustiziale.
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 6 settembre 2013, n. 602
N. 00602/2013 REG.SEN.
N. 01162/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2009, proposto da:
Gaetano Virgilio, rappresentato e difeso dagli avv. Simone Addario Solieri, Maria Giovanna Addario, con domicilio eletto presso Simone Addario Solieri in Bologna, viale Aldini N.28;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
della documentazione caratteristica "scheda valutativa" per il periodo 08.11.2008 - 24 maggio 2009
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Guardia Di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, maresciallo capo della guardia di finanza, con il presente ricorso ha contestato la “scheda valutativa” per il periodo 8/11/2008 – 24/05/2009.
Ha, in particolare, evidenziato come rispetto alla penultima “scheda valutativa” sono state riscontrate una serie di flessioni sostanziali che il ricorrente quantifica in 21 giudizi peggiorativi evidenziati in una tabella di raffronto, riportata nel ricorso, e non contestata dall'amministrazione.
Avverso detta scheda valutativa ha dedotto varie censure sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità dei criteri di valutazione applicati dall'amministrazione.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
2. Costituisce un fatto non contestato che l'interessato ha svolto il proprio servizio, sia nel periodo in contestazione, sia nel periodo precedente, sempre presso il “servizio centrale di protezione, nucleo operativo di protezione Emilia-Romagna”.
Non risulta pertanto che vi sia stato mutamento di incarico nè di funzioni svolte.
3. La maggior parte del 21 giudizi peggiorativi contestati concernono le qualità fisiche, morali e di carattere, qualità culturali ed intellettuali e, quindi, non sono riferibili alle specifiche qualità professionali richieste per l'espletamento del servizio.
4. Ciò premesso il ricorso è fondato.
Vero è che, in linea di principio, nell'esprimere le proprie valutazioni l'autorità militare ha un'amplissima autonomia espressione di discrezionalità e che, stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare.
Tuttavia, occorre comunque riscontrare se nel caso concreto le valutazioni effettuate siano caratterizzate da un eccesso di potere ove non sussista nessun elemento nuovo tale da giustificare una diversa valutazione. Ciò con particolare riferimento a quelle valutazioni che attengono a caratteristiche consolidate in una persona quali le qualità morali e di carattere e le qualità culturali ed intellettuali.
5. Nel caso concreto sussistono almeno due elementi sintomatici dell'eccesso di potere nelle valutazioni effettuate.
La prima circostanza attiene alla sistematica flessione delle suddette valutazioni che soltanto la presenza di fatti specifici, che dovrebbero essere indicati o comunque emergere dalla documentazione caratteristica, potrebbero giustificare.
Nel caso concreto, infatti, non sussistono elementi nè gli stessi risultano indicati dalle difese dell'amministrazione, tali da giustificare almeno un istruttoria processuale, per quanto concerne la riduzione della valutazione dell'intelligenza, della cultura generale, della capacità di espressione, della memoria, del buon senso, dell'amor proprio, del comportamento nella vita privata (in assenza di alcun elemento di novità), della capacità di giudizio.
Certamente anche tali elementi possono subire delle flessioni ma quando la stessa è sistematica con riferimento ad un numero così elevato di voci occorrerebbe darne quanto meno una sintetica motivazione (Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2003) o, comunque, dovrebbe emergere da qualche elemento istruttorio posto alla base della valutazione stessa affinché sia possibile verificarne, in sede giudiziaria, la legittimità, naturalmente nel rispetto delle valutazioni discrezionali spettanti all'autorità militare.
6. Nel caso concreto, poi, sussiste un ulteriore elemento determinante in ordine alla fondatezza del vizio dedotto di eccesso di potere per travisamento dei fatti nonché per sviamento del potere valutativo esercitato.
La stessa difesa dell'amministrazione evidenzia quale fatto determinante per il decremento del giudizio complessivo l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
In effetti, risulta che al ricorrente sia stata comminata una sanzione disciplinare di rimprovero, in data 15 gennaio 2009 per non aver informato il comando competente di un “impegno di giustizia” concernente la propria testimonianza resa presso gli uffici della squadra mobile di Bologna in data 7 novembre 2008.
6.1. Tuttavia, tale sanzione disciplinare è stata annullata in sede di ricorso straordinario al capo dello Stato con d.p.r. 12 aprile 2012, prodotto in atti, in quanto il comando era già pienamente informato della circostanza oggetto di contestazione.
6.2. L'eliminazione della sanzione disciplinare, con evidente carattere di retroattività, rende del tutto ingiustificata la sistematica riduzione delle valutazioni concernente le 21 voci che, in assenza di altri elementi concreti risultante dagli atti, ben potrebbero essere state indotte, in modo perciò fuorviante, da tale elemento.
7. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
8. Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si quantificano in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre c.p.a. ed I.V.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente FF
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
13-09-2013 17:12
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