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Sentenza

Maresciallo dei Carabinieri imputato di peculato continuato, sospeso precauziona...
Maresciallo dei Carabinieri imputato di peculato continuato, sospeso precauzionalmente dal servizio. Illegittimità. Necessita di motivazione adeguata.
Autorità:  T.A.R.  Ancona  Marche  sez. I
Data:  15 dicembre 2012
Numero:  n. 830
Intestazione

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche         
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2011, proposto da:   
Ra.  Ve.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Ranieri  Felici,  con
domicilio eletto presso Avv. Fabrizio  Panzavuota  in  Ancona,  corso
Mazzini, 73;                                                         
                               contro                                
Ministero  della  Difesa,  rappresentato  e    difeso    per    legge
dall'Avvocatura Distr. Dello Stato,  domiciliata  in  Ancona,  piazza
Cavour, 29;                                                          
Ministero della Difesa Direzione Generale Per il  Personale  Militare
IX Divisione, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di
Corpo D'Armata  c/o  Ministero  della  Difesa,  Comando  Legione  dei
Carabinieri di Ancona, non costituiti in giudizio;                   
                         per l'annullamento                          
Del Decreto  Ministeriale  nr.  0047/III-7/2011  del  28/01/2011  dei
Ministero  della  Difesa  -  Direzione  Generale  per  il   Personale
Militare, notificato a mani del ricorrente il  successivo  18/02/2011
con cui è stata disposta nei confronti del  Maresciallo  Aiutante  s.
UPS. dei  Carabinieri,  in  servizio  permanente,  Ra.  Ve.  nato  ad
Acquaviva delle Fonti il 18.02.1965,  la  "sospensione  precauzionale
dall'impiego a titolo  facoltativo"  ai  sensi  dell'art.  20,  comma
primo, della Legge 31/07/1954 nr. 599, a  decorrere  dalla  data  del
presente decreto, (29/01/2011)                                       
NONCHÉ'                                                              
Di tutti gli atti preparatori, e consequenziali come per legge, tra i
quali.                                                               
a)  La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento    amministrativo
notificata al ricorrente il 30.8.2010;                               
b) La proposta di sospensione formulata il 27.9.2010;                
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;  
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre  2012  il  dott.
Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come  specificato  nel
verbale;                                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

(Torna su   ) Fatto
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è maresciallo dell'arma dei carabinieri in servizio dal 1984.
Dal 1992 al 2009 ha comandato la stazione di Apiro (Mc).
In data 28.5.2010, perveniva la comunicazione di esercizio dell'azione penale nei confronti del ricorrente, per il reato di peculato continuato (artt. 314 e 81 c.p.).
In data 5.8.2010, il Comando Legione carabinieri Marche avviava, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, il procedimento per una eventuale sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo, con atto notificato al ricorrente il 30 agosto 2010.
Il Vice Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su conforme parere dei superiori gerarchici, proponeva che nei confronti del militare venisse adottata la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo, tenuto conto che il ricorrente è imputato di un reato grave che, in caso di condanna definitiva, potrebbe comportare la "perdita del grado" e che l'ulteriore permanenza in servizio dello stesso creerebbe nocumento al decoro ed al prestigio dell'Arma, nonché pregiudizio al regolare andamento del servizio.
Successivamente, la competente Direzione generale, con decreto ministeriale n. 0047/III-7/2011 del 28.1.2011, adottava la sospensione cautelare dall'impiego a titolo facoltativo del ricorrente, ai sensi dell'articolo 20, primo comma della legge n. 599/54, a decorrere dalla data del provvedimento, notificato all'interessato il 18.2.2011
Con il ricorso in epigrafe, depositato il 15.3.2011, il ricorrente contesta gli impugnati provvedimenti per i seguenti motivi:
a)Violazione della normativa sulla sospensione cautelare di impiegati civili e militari, eccesso di potere sotto vari profili.
Sarebbe mancato un giudizio sulla gravità del fatto reato e sul nocumento all'Amministrazione della permanenza in servizio dell'interessato, comparato con lo dsi servizio del ricorrente. Non si sarebbe tenuto conto che lo stesso era stato già trasferito d'ufficio in altra provincia.
Si è costituito il Ministero della Difesa, resistendo al ricorso.
Con ordinanza 7.4.2011 n. 299 è stata accolta l'istanza cautelare, con la motivazione che per gli stessi fatti che sono alla base del procedimento penale a cui è stato sottoposto il ricorrente, lo stesso era stato proposto per il trasferimento per incompatibilità ambientale, poi mutato in trasferimento a domanda e che la sospensione dal servizio appariva prima facie eccessiva, anche con riguardo alla natura del reato contestato al ricorrente.
Alla pubblica udienza dell'11.10.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1 A tale riguardo, il Tribunale non può che ribadire la propria giurisprudenza in materia, come da sentenza 24.2.2021 n. 138, in un caso praticamente analogo al presente, sempre riguardante la sospensione cautelare dal servizio di un carabiniere ex art. 20 legge 559/1954.
2 In particolare:
- non è in discussione il fatto che, per i medesimi accadimenti da cui è scaturito il procedimento penale a carico del ricorrente, lo stesso è stato trasferito in altra sede (Stazione di Ostra /Vetere) per incompatibilità ambientale (Provv. Nr. 189/6-T del Comando Regione Carabinieri Marche). Il trasferimento, su domanda del ricorrente, è stato revocato con accoglimento del trasferimento a domanda nella Stazione di Staffolo (Provv. 18918-T del medesimo Comando). Ciò non muta la circostanza che il ricorrente sia stato trasferito, per i medesimi fatti, fuori Provincia.
- è altrettanto indiscutibile che il trasferimento per incompatibilità ambientale e la sospensione cautelare dal servizio sono strumenti alternativi che l'ordinamento mette a disposizione della P.A. per fronteggiare possibili effetti pregiudizievoli per il buon andamento e il prestigio della stessa amministrazione, scaturenti da comportamenti dei dipendenti (o comunque da situazioni che li riguardano) che sono oggetto di indagini penali e nelle more della conclusione del processo penale;
- la sospensione dal servizio si rende necessaria o quantomeno opportuna nel caso in cui il comportamento del dipendente che ha assunto rilievo penale implica una incompatibilità assoluta fra la prestazione delle mansioni lavorative e la permanenza in servizio dell'interessato. In sostanza, in questi casi né l'adibizione a mansioni diverse, né l'eventuale trasferimento ad altra sede di servizio sono idonei ad elidere il rischio di reiterazione delle condotte illecite e/o la compromissione dell'immagine della P.A. datrice di lavoro;
- il trasferimento per incompatibilità ambientale, invece (che in generale non costituisce misura "punitiva", non essendo sempre addebitabile a responsabilità del dipendente il fatto che intorno a lui si venga a creare un clima di sfiducia), è utilizzabile quando la condotta del dipendente è condizionata dal contesto ambientale. Per il personale militare, il caso tipico è quello di rapporti conflittuali con i superiori gerarchici dovuti non ad un atteggiamento di fondo del dipendente di insofferenza alla disciplina ma a specifici accadimenti, oppure, per le forze di polizia, l'avere il dipendente svolto indagini su vicende particolari che, nell'ambiente locale, abbiano avuto notevole (e non positiva) risonanza;
- nella specie, pur essendo il reato addebitati al ricorrente astrattamente gravi ed ascrivibili al novero di quelli che giustificano una sospensione cautelare, è evidente che alla base dei fatti vi siano anche dei conflitti di natura personale, tenendo anche conto che, a quanto dichiarato in atti, il ricorrente ha denunciato per calunnia l'autore dell'ispezione che ha portato al citato procedimento penale;
- il ricorrente, al momento dell'adozione dell'impugnata sospensione era trasferito da circa un anno nella nuova stazione, senza che risultino rilievi di sorta sul suo comportamento.
2.1 Il Collegio non ignora, ovviamente, che la sospensione è stata causata dal fatto nuovo del rinvio a giudizio del ricorrente, il quale si trova attualmente sotto processo. Così come non ignora l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, per cui è sufficiente una motivazione estremamente sintetica circa le ragioni del provvedimento, con riferimento alle esigenze di tutela immediata del prestigio o della funzionalità degli uffici in cui presta servizio il dipendente da allontanare, ovvero alla gravità dei fatti contestati in sede penale e tali da rendere improcrastinabile la sospensione del servizio, soprattutto quando il reato contestato si riferisce a fatti specificamente attinenti alla sfera dell'Amministrazione e trova origine proprio dalle funzioni esercitate dall'impiegato (da ultimo Cds sez. V 25.8.2011 n. 4807). Nella fattispecie, però, l'amministrazione non ha spiegato in maniera compiuta le ragioni per le quali la permanenza in servizio del ricorrente lede il prestigio dell'Arma dei Carabinieri (obbligo rafforzato dal fatto che era decorso circa un anno dalla data del trasferimento del ricorrente ad altra sede di servizio). Difatti, a quanto risulta dalla segnalazione che ha dato luogo al procedimento, il ricorrente è accusato di peculato continuato per degli abusi relativi all'area adibita a mensa della Stazione di cui era comandante, che avrebbe utilizzato per fini personali consumando altresì l'energia elettrica.
2.2 Si tratta di fatti rilevanti e di un reato che può portare alla perdita del grado, ma non tali da giustificare, con il solo riferimento all'imputazione, la motivazione generica del provvedimento impugnato e degli atti istruttori (la gravità del fatto, il pregiudizio al decoro e al prestigio dell'Amministrazione militare e la grave turbativa delle attività istituzionali). Soprattutto manca, nella fattispecie, il minimo riferimento all'insufficienza delle misure già prese (trasferimento per incompatibilità ambientale, poi mutato in trasferimento a domanda, in altra Provincia) ad evitare il nocumento asseritamente provocato dalla permanenza in servizio del ricorrente (si veda, sul tema CdS Sez. VI 27.4.1999 n. 527).
3 Pertanto, il ricorso va accolto sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato, con assorbimento degli altri profili di gravame.
3.1 Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 DIC. 2012.
Avv. Antonino Sugamele

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