Militare porta con se un manganello, custodito all'interno della propria auto, solo perchè, in precedenza, l'imputato aveva subito in prossimità di un locale un'aggressione. La Cassazione conferma la condanna.
Cassazione penale sez. I 18/06/2013 ( ud. 18/06/2013 , dep.27/08/2013 )
Numero: 35572
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 326/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
03/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello
Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. M.G. ricorre per cassazione, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza resa in data 10 dicembre 2012 dalla Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato quella resa in prime cure dal Tribunale della sede, che lo aveva ritenuto colpevole del reato previsto della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, a lui contestato "per avere, senza giustificato motivo, portato fuori della propria abitazione un manganello estensibile della lunghezza complessiva di cm 60 circa", fatto accertato in (OMISSIS).
2. La difesa del M. attraverso l'unico motivo di impugnazione ivi prospettato, deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, sostanziale (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2) e processuale (art. 192 c.p.p.), relativamente all'esclusione dell'esistenza di un "giustificato motivo" del porto del manganello, non avendo i giudici del merito adeguatamente valutato la circostanza che il predetto strumento - ricompreso tra quelli in dotazione all'imputato, militare di stanza a (OMISSIS) e da lui custodito all'interno della propria auto, in occasione del suo ritorno in caserma da Cagliari - veniva portato con sè dall'imputato, nella cintola del pantalone, allorquando lo stesso era stato controllato dalle forze dell'ordine nei pressi del bar (OMISSIS), solo perchè, in precedenza, l'imputato aveva subito nel locale un'aggressione, ad opera di C.G., come dallo stesso riconosciuto in dibattimento, e che al militare non si offrivano altre condotte alternative, compresa la fuga, trovandosi in una situazione di agitazione e confusione, in una località sconosciuta.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse del M., è basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità o comunque manifestamente infondati e ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità.
1.1 In vero le doglianze del ricorrente relativamente all'esclusione di un giustificato motivo per il porto del manganello, ripropongono una questione già esaminata e decisa dalla Corte territoriale e si sviluppano tutte lungo una direttrice di completa rivisitazione delle risultanze probatorie, delle quali è delineata una valutazione alternativa rispetto a quella operata dalla Corte. Siffatta proposta rilettura delle emergenze fattuali detta causa non è però esperibile nella odierna sede di legittimità, avuto riguardo alla completezza e linearità espositiva della sentenza impugnata e dai corretti passaggi argomentativi attraverso i quali la stessa ha concluso per la inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato, rimarcando come la difesa dell'imputato, al momento dell'accertamento dei fatti in palese stato di ebrezza, non poteva fondatamente invocare uno stato di legittima difesa, avendo accettato il rischio di una eventuale sfida con i pretesi "avversari", circostanza che impediva di ritenere sussistente quella scriminante, nonchè, quel che più conta, un giustificato motivo in relazione al porto del manganello.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013
16-11-2013 15:57
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