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Sentenza

Poliziotto imputato di violenza sessuale viene assolto in I° e II° grado. Il Cap...
Poliziotto imputato di violenza sessuale viene assolto in I° e II° grado. Il Capo della Polizia lo trasferisce per incompatibilità ambientale. Il Tar dice no.
REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche         
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2011, proposto da:  
Vi. Ta.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Paolo  Campanati,  con
domicilio eletto presso Avv. Paolo Campanati in Ancona,  viale  della
Vittoria, 32;                                                        
                               contro                                
Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello  Stato,
domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;                            
                         per l'annullamento                          
- del provvedimento datato 20.7.2011  con  il  quale  il  Capo  della
Polizia ha disposto .il suo trasferimento, per motivi di  opportunità
ed incompatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 55 c.  4  e  5  del
d.P.R.  335/1982,  dal  Compartimento  Polizia  Stradale  "Marche"  -
Ufficio Compartimentale di Ancona alla Sezione  Polizia  Stradale  di
Macerata.                                                            
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno  -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza;                               
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio  2013  il  dott.
Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come  specificato  nel
verbale;                                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, propone ricorso a questo Tar, depositato il 22.11.2011, per ottenere l'annullamento del provvedimento datato 20.7.2011 con il quale il Capo della Polizia ha disposto .il suo trasferimento, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 55 c. 4 e 5 del d.P.R. 335/1982, dal Compartimento Polizia Stradale "Marche" - Ufficio Compartimentale di Ancona alla Sezione Polizia Stradale di Macerata.

In particolare, il dipendente era stato in precedenza sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del d.P.R. 737/81, poiché sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di cui all'art. 609 bis e ter c.p. (violenza sessuale aggravata), per abusi sulla figlia minore, di anni 16.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 615/08 in data 5.6.2008, assolveva il dipendente dai reati contestati. Detta pronuncia veniva impugnata dalla Procura di Ancona.

Con nota in data 10.1.2011, il competente Dirigente del Compartimento Polizia segnalava l'opportunità di trasferire il dipendente ad altra sede.

Con provvedimento in data 20.1.2011 il Capo della Polizia disponeva la revoca della sospensione cautelare dal servizio dell'interessato e la contestuale riammissione in servizio dello stesso.

Con nota del 1.2.2011 il competente Servizio comunicava al dipendente Ìavvio dell'iter procedurale per il trasferimento per incompatibilità ambientale.

Dopo le osservazioni del dipendente, il Capo della Polizia, con decreto in data 31.3.2011, disponeva l'impugnato trasferimento del ricorrente, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, con effetto immediato, dal Compartimento Polizia Stradale "Marche" - Ufficio Compartimentale di Ancona alla Sezione Polizia Stradale e di Macerata.

Il ricorrente impugna il provvedimento deducendo i vizi di violazione dell'art. 55 c. 4 del d.P.R. 335/1982, dell'art. 10 del DPR 7.8.199 n. 241 e l'eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 25 del 12.1.2012 è stata accolta l'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 10.1.2013 il ricorso è stato tratenuto in decisione.

1 Il ricorso è fondato è deve essere accolto.

1.1 Va premesso che, in data 10.1.2013 ,la difesa del ricorrente ha depositato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona 17.4.2012 n. 1240, che conferma la sentenza di primo grado, assolvendo il ricorrente dal reato di cui agli art. 609 bis e ter del codice penale.

1.2 Sul tema, è noto che, per giurisprudenza pressoché costante, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, ex art. 55 c. 5 del DPR 24.4.1982 n. 335, si connota per una valutazione ampiamente discrezionale, ben maggiore di quella di cui la Pubblica Amministrazione gode nei confronti di altri propri dipendenti, dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di taluno in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare e/o penale, con la precisazione che le oggettive situazioni di incompatibilità vanno rapportate al tipo di attività svolta dall'interessato: pertanto, l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione si correla alla tutela dell'interesse insito in una funzione delicata come quella di pubblica sicurezza, che non tollera ombre né equivoci circa il comportamento degli agenti di polizia (CdS Sez. VI, 14.10.2009, n. 6290). Di conseguenza, anche in presenza di fatti non penalmente rilevanti o di assoluzioni in sede penale, può sussistere una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione che sia, da un lato riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede. Tale principio assume particolare e qualificata consistenza quando venga riferito al personale militare o della Polizia di Stato, dove, per l'appunto, si configurano in capo alle rispettive Amministrazioni più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione della tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile (CdS Sez. VI, 6.4.2010 n. 1913).

1.3 Il caso in esame ha però caratteristiche particolari: il dipendente è stato processato per un delitto particolarmente odioso e assolto (in primo grado prima dell'impugnato provvedimento e, successivamente, anche in appello). Il trasferimento impugnato è motivato essenzialmente con il clamore e la notorietà dei fatti contestati nella sede ove il dipendente presta servizio, dato che la vicenda in questione è stata articolata e ha visto, tra l'altro, il coinvolgimento della scuola frequentata dalla minore e la provvisoria perdita della patria potestà per il ricorrente. Inoltre, il provvedimento cita la formula dubitativa della sentenza di assoluzione e la circostanza che la sentenza sia stata appellata dalla Procura.

1.4 Messo in disparte l'esito negativo dell'appello della Procura di Ancona, successivo al provvedimento, il Collegio ritiene che nella fattispecie siano riscontrabili la violazione dell'art. 55 c. 4 del d.P.R. 335/1982 e profili di eccesso di potere, con la conseguente fondatezza del ricorso.

1.5 Difatti, appare illogico che una vicenda totalmente estranea al servizio del ricorrente, conclusa con un'assoluzione, porti al trasferimento del medesimo sulla base solo del clamore suscitato dalla vicenda nella sede di servizio. Si crea un paradosso per cui il ricorrente, sottoposto a un procedimento penale rivelatosi infondato, si trova a subire ulteriori svantaggi derivanti dall'ovvio clamore derivante dal processo e dalle vicende pregresse.

1.6 Si può dire che, nel caso in esame, non ci si trovi di fronte ad una condotta del ricorrente che, se irrilevante penalmente, può comunque contenere elementi di valutazione riguardo comportamenti del ricorrente tali da integrare l'incompatibilità con la sede di servizio, ma all'accusa di un reato grave relativo alla sfera personale del ricorrente. Al ricorrente non viene quindi attribuita alcuna condotta tale da rendere incompatibile la sua permanenza nel luogo di servizio, incompatibilità che sarebbe invece provocata solo dal clamore provocato dalla vicenda penale.

1.7 In conclusione, il ricorrente, colpito prima dalla sospensione e poi da un procedimento penale (ora arrivato anche alla decisione di appello) rivelatosi infondato, viene ritenuto incompatibile con la sede di servizio per queste vicende.

1.8 A parere del Collegio, risulta ugualmente poco convincente la motivazione relativa alla circostanza che la sentenza di assoluzione sia stata oggetto di appello (poi, si ripete, respinto) e che la formula di assoluzione fosse ex art. 530 c. 2 C.p.p. Difatti, tale formulazione, relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988 (tanto è vero che la pronuncia non può essere impugnata dall'imputato assolto Cass. Pen. 24.11.2005 n. 842, orientamento richiamato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la assoluzione del ricorrente). Del resto, manca del tutto una valutazione sul modo in cui l'appello del PM alla sentenza e la formula di assoluzione (del tutto equiparata alle altre) comportino l'incompatibilità del ricorrente con la sede di servizio.

2 Il ricorso è quindi fondato, mancando i presupposti di cui all'art. 55 c. 4 del DPR 335/1982 e riscontrandosi un cattivo uso del potere di rimuovere le cause di incompatibilità ambientale dei dipendenti da parte dell'Amministrazione.

2.1 Le spese possono essere compensate, in relazione alla particolarità e alla novità della fattispecie.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 MAR. 2013.
Avv. Antonino Sugamele

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