Reclutamento carabinieri. Esclusione. Alterazione acquisita della cute sulla scapola destra (un tatuaggio raffigurante un drago).
Autorità
Consiglio di Stato sez. IV
Data:
25/02/2013 ( ud. 19/02/2013 , dep.25/02/2013 )
Numero:
1115
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3640 del 2011, proposto da:
Em. Ur., rappresentato e difeso dagli avv. Michelangelo Raso, Daniela
Bergamini, Daniela Tomassi, con domicilio eletto presso Nicola
Giancaspro in Roma, via Postumia, 1;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 7036 del 2012, proposto da:
Em. Ur., rappresentato e difeso dagli avv. Michelangelo Raso, Daniela
Bergamini, Daniela Tomassi, con domicilio eletto presso Nicola
Giancaspro in Roma, via Postumia, 1;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
quanto al ricorso n. 3640 del 2011:
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.
33445/2010, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso
per il reclutamento di n. 1.552 carabinieri effettivi in ferma
quadriennale;
quanto al ricorso n. 7036 del 2012:
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.
02828/2012, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso
per il reclutamento di n. 1.552 carabinieri effettivi in ferma
quadriennale
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale
Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento,
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons.
Giuseppe Castiglia e udito per l'Amministrazione l'avvocato dello
Stato Melania Nicoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Il signor Em. Ur. ha partecipato al concorso indetto per il reclutamento di 1552 carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari delle Forze armate.
Ne è stato escluso una prima volta (provvedimento del 14 luglio 2010) per accertata inidoneità agli accertamenti sanitari, essendogli stata riscontrata una alterazione acquisita della cute sulla scapola destra (un tatuaggio raffigurante un drago).
Il signor Uras ha impugnato l'esclusione. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sez. I bis ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata 15 novembre 2010, n. 33445.
Contro la sentenza il ricorrente ha proposto appello (ricorso n. 2011/3640).
L'Uras sostiene che - a norma dell'art. 10, comma 8 (recte: 7) del bando di concorso - il tatuaggio costituirebbe motivo di idoneità non di per sé, ma solo quando per la sede, le dimensioni o la natura sia deturpante o contrario al decoro della persona o indice di personalità abnorme: nessuna di queste circostanze sussisterebbe nel caso di specie. Egli ripropone poi i motivi aggiunti non esaminati nella sentenza di primo grado, con i quali ha impugnato - per vizi autonomi e vizi derivati - la graduatoria finale di merito e il relativo decreto di approvazione, e chiede, ove occorra, una consulenza tecnica d'ufficio. Formula inoltre una domanda cautelare.
L'Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio per resistere all'appello.
La domanda cautelare è stata accolta dalla Sezione con ordinanza 14 giugno 2011, n. 2545.
Per l'effetto, l'appellante è stato ammesso con riserva alle successive fasi della selezione, nell'ambito della quale egli è stato giudicato ancora non idoneo agli accertamenti sanitari e nuovamente escluso dal concorso con la motivazione di "note di insicurezza" (provvedimento del 20 luglio 2011).
L'Uras ha impugnato anche la nuova esclusione. Il T.A.R. del Lazio, sez. I bis, dopo avere disposto una visita medica di revisione, ha ancora una volta respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata 26 marzo 2012, n. 2828.
L'Uras è ricorso in appello anche contro tale decisione (ricorso n. 2012/7036).
L'appellante sostiene che:
- nel corso della verificazione disposta in primo grado, sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, non avendo egli potuto controdedurre sulla relazione del verificatore;
- le note di insicurezza riscontrate sarebbero irrilevanti - anche ai sensi della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 - ai fini dell'espletamento del servizio militare;
- il verificatore non avrebbe tenuto conto dell'elaborato depositato dal consulente di parte né di una pregressa visita psicologica.
L'Uras chiede la rinnovazione della verificazione, con termine per controdedurre, o, in alternativa, una consulenza tecnica d'ufficio. Rinnova, infine, la richiesta di tutela cautelare.
L'Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio per resistere all'appello.
La domanda cautelare, questa volta, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza 24 ottobre 2012, n. 4238.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione, l'appellante ha depositato una memoria, nella quale contesta la regolarità della procedura adottata in sede sia di concorso che di verificazione e chiede nuovamente istruttoria.
All'udienza pubblica del 19 febbraio 2013, gli appelli sono stati chiamati trattenuti in decisione.
Diritto
Poiché gli appelli riguardano provvedimenti adottati nel corso di successive scansioni della stessa procedura selettiva, essi vanno riuniti a norma dell'art. 70 c.p.a.
Per economia di giudizi, conviene iniziare con l'esame del secondo ricorso (n. 2012/7036).
Con questo, Em. Ur. si duole dell'esclusione disposta a seguito del giudizio di "note di insicurezza", adottato all'esito della visita psichiatrica.
La censura non è fondata.
L'accertamento ha portato all'attribuzione del coefficiente 2, che - secondo la direttiva richiamata - in linea di principio viene attribuito solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medicolegale, ai fini dell'espletamento del servizio militare. Il coefficiente delinea, pertanto, il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, ma fa salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza Armata.
Nel caso di specie, il coefficiente è inferiore a quello richiesto dall'art. 10, comma 4, del bando di concorso. E" questo il parametro al quale occorre fare riferimento, al di là delle previsioni generali (e minime) della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005, che - dettate in genere per il servizio militare - sono suscettibili di essere derogate e rese più stringenti in relazione alle particolari esigenze delle singole procedure di reclutamento.
A questo proposito, del tutto a ragione la sentenza impugnata ricorda che il tipo di servizio, che viene in questione nella fattispecie, comporta anche l'esercizio dei delicati poteri propri degli agenti di polizia giudiziaria.
Quanto poi all'asserita violazione del principio del contraddittorio, in occasione della verificazione disposta dal Tribunale regionale, questa, da un lato, non appare in concreto sussistere, perché non è contestato che il candidato abbia potuto farsi assistere da un consulente di propria fiducia, né che egli abbia formulato osservazioni o richieste di cui l'organo verificatore non abbia tenuto conto.
Non sembra, inoltre, che l'appellante abbia eccepito in primo grado - come invece avrebbe potuto e dovuto - il vizio ora allegato.
Infine - e, se si vuole, soprattutto - non vi era neppure motivo perché il T.A.R. disponesse la verificazione in oggetto giacché, in linea di principio, l'accertamento che rileva nell'ambito delle procedure concorsuali - nell'interesse proprio dell'Amministrazione e anche a tutela della parità di trattamento con gli altri candidati - non può essere se non quello effettuato dall'Amministrazione competente medesima, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti (cfr. per tutte, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 31 ottobre 2012, n. 5577; Id., 5 novembre 2012, n. 5617; ivi riferimenti ulteriori).
Ciò rende inutile la verificazione e privi d'interesse gli apprezzamenti resi da organi o professionisti diversi da quelli competenti.
Queste considerazioni sono rafforzate dalla particolarità del caso di specie, là dove l'accertamento psichiatrico risente evidentemente di un complesso di fattori che possono mutare in modo significativo al variare delle circostanze, senza che per ciò solo sia consentito rinnovare ad arbitrio la valutazione compiuta dall'Amministrazione nella debita sede.
Come ha ripetutamente affermato il Consiglio di Stato, con riguardo alle operazioni di accertamento dei requisiti psicofisici solo potrebbe essere contestata - e con gli strumenti idonei - la regolarità della procedura di accertamento in sé.
In effetti, l'appellante deduce questo profilo nella memoria dell'8 gennaio scorso, traendo evidente suggerimento dal contenuto dell'ordinanza cautelare n. 4235 del 2012, ricordata in narrativa. Così facendo, peraltro, egli evoca profili ulteriori rispetto alla ritenuta violazione del contraddittorio nel corso della verificazione, di cui prima si è detto. Si tratta perciò di una censura nuova, non contenuta nei motivi di appello, come tale inammissibile.
Si aggiunga che la pretesa irregolarità della procedura in parte investe la verificazione, dunque è irrilevante per le ragioni sopra esposte. Per la parte poi che riguarda l'accertamento concorsuale, sembra fondarsi solo sulla mancanza, agli atti, del verbale del colloquio clinico, mentre la verbalizzazione dello svolgimento delle modalità del colloquio non è prevista dalla legge generale né, nel caso di specie, dalla legge particolare del concorso e quindi l'omissione non è certo viziante (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2012, n. 6083).
Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso n. 2012/7036 è infondato e va perciò respinto.
Di conseguenza, l'Uras non potrà ottenere il bene della vita cui aspira, cioè l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri.
Il ricorso n. 2011/3640 è dunque improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse e va dichiarato tale.
Considerata la natura delle controversie, sussistono giustificate ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso n. n. 2012/7036 e dichiara improcedibile il ricorso n. 2011/3640; per l'effetto, conferma le sentenze impugnate.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 FEB. 2013
12-03-2013 22:12
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