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Sentenza

Trasferito d'autorità dal nucleo radiomobile perchè accusato col collega di aver...
Trasferito d'autorità dal nucleo radiomobile perchè accusato col collega di aver minacciato un negoziante di sequestrare fuochi pirotecnici, senza che ve ne fossero i presupposti, al fine di farseli consegnare. Poi viene assolto e il Tar annulla il trasferimento. Il Consiglio di Stato però dice no.
Consiglio di Stato  sez. IV  Data: 26/07/2012 ( ud. 24/04/2012, dep.26/07/2012 ) numero:nr. 4260
                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
ha pronunciato la presente                                           
                               SENTENZA                              
sul ricorso numero di registro generale 4488 del 2010, proposto da:  
Ministero  della  Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
rappresentati  e  difesi  per  legge  dall'Avvocatura, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12;                                        
                                contro                               
Mi.   Sa.,   rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Giovanni  Abet, con
domicilio  eletto  presso Louella Santini in Roma, via Lungotevere di
Pietra Papa N. 9;                                                    
per la riforma                                                       
della  sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 373/2010,
resa tra le parti, concernente trasferimento d'autorità.             
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mi. Sa.;                 
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno 24 aprile 2012 il Cons.
Umberto   Realfonzo  e  uditi  per  le  parti  l'avv.  Melania Nicoli
(avv.St.);                                                           
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il Ministero della Difesa chiede l'annullamento della sentenza in forma semplificata del TAR CampaniaNapoli, con cui era stato annullato il trasferimento d'autorità dell'appellato Sa., dal Nucleo radiomobile del Comando provinciale di Napoli alla Stazione C.C. di Castelnuovo Vallo Scalo(SA), in conseguenza della sottoposizione a procedimento penale del ricorrente, unitamente al collega A.A., per i reati di cui agli artt. 110, 317 c.p. (concussione in concorso) per aver minacciato un negoziante di sequestrare dei fuochi pirotecnici, senza che ve ne fossero i presupposti, al fine indebito di ottenere la consegna di fuochi pirotecnici del valore di Euro. 1000,00.

Il processo penale si era successivamente concluso con l'assoluzione piena del ricorrente essendo il comportamento delittuoso stato interamente ascritto al coimputato A. (cfr. sent. del Tribunale di Napoli n. 14150 del 5.11.2009), fatte salve solo le ulteriori valutazioni della Procura della Repubblica circa la sussistenza del reato di omissione di atti di ufficio art. 328 c.p., per non avere denunciato il fatto.

La decisione impugnata è affidata alle seguenti considerazioni:

- gli atti di trasferimento d'autorità, pur ampiamente discrezionali, sarebbero comunque soggetti al generale obbligo di motivazione;

- nel caso, il trasferimento d'autorità, del tutto immotivato, sarebbe stato operato con riferimento a vicende di indubbio carattere disciplinare senza tuttavia, peraltro, rispettare le garanzie proprie di tali procedimenti.

- non sarebbero verificabili le ragioni affermate dall'Amministrazione per cui sarebbe stato pregiudicato il "corretto e sereno svolgimento delle funzioni" da parte del Sa." (cfr. nota del 07.07.2008 del Comando Regione Carabinieri Campania);

- il trasferimento medesimo sarebbe il risultato di un oggettivo sviamento, avendo finalità sostanzialmente sanzionatorie adottato, però, senza il rispetto delle garanzie proprie dei procedimenti disciplinari.

L'appello è affidato a tre profili di censura non espressamente rubricati.

L'appellato si è costituito in giudizio in data 4.7.2010 e con memoria ha confutato analiticamente le argomentazioni dell'Amministrazione.

Con ordinanza cautelare n. 3140/2010 è stata accolta la istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata.

All'udienza pubblica la causa, su richiesta della Difesa Erariale è stato ritenuto in decisione.

L'appello è fondato.

Per ragioni di economia espositiva, i tre motivi di censura possono essere unitariamente considerati.

- 1. Con il primo motivo la Difesa Erariale lamenta che gli eventi che avevano visto coinvolto l'appellato, specie in un territorio caratterizzato da alti indici di criminalità; non erano consoni ad un operatore di polizia ed erano tali da connotare negativamente, da un lato, la sua affidabilità operativa, nei confronti dei magistrati, degli altri appartenenti al Corpo, e dall'altro, l'immagine stessa del Corpo.

Il trasferimento non presupporrebbe alcuna valutazione comparativa delle esigenze organizzative degli uffici né la valutazione dei limiti geografici dell'incompatibilità. Nel caso, la motivazione sarebbe stata dunque correttamente ancorata all'opportunità di far venir meno una situazione in grado di compromettere la credibilità e l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, i quali non sarebbero venuti meno in seguito alla successiva assoluzione della fattispecie più grave, dato il permanere di quella di minore gravità.

- 2. Con la seconda censura si lamenta che la motivazione era specificamente collegata alla natura di provvedimenti di trasferimento "d'autorità" per ragioni di servizio degli appartenenti alle Forze dell'Ordine più volte ribadita dalla giurisprudenza della Sezione.

- 3. Con il terzo capo si lamenta l'inesistenza dell'eccesso di potere per sviamento e finalità sanzionatoria dato che tale affermazione si risolverebbe in una mera petizione di principio, mentre al contrario il provvedimento sarebbe stato adottato con un'obiettiva valutazione dei fatti e delle ragioni di opportunità che sconsigliavano il permanere del carabiniere nella precedente sede, senza alcun riferimento ad alcun rapporto di imputabilità.

L'assunto va complessivamente condiviso.

In primo luogo deve confermarsi l'esattezza dell'orientamento più recente di questa Sezione per cui i trasferimenti dei militari per servizio - ivi ricompresi anche i trasferimenti per motivi di incompatibilità ambientale- appartengono al "genus" dei trasferimenti d'autorità, di tal che essi hanno la natura giuridica di "ordine" e come tali sono sottratti alla disciplina generale degli atti amministrativi di cui alla L. n.241/1990. L'ordine di trasferimento per ragioni di servizio è dunque un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico e, diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, non richiede alcuna motivazione, perché è intrinseco a materia in cui l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 10 maggio 2012 n. 2724; Consiglio di Stato sez. IV 04 aprile 2012 n. 1992; Consiglio di Stato sez. IV 13 luglio 2011 n. 4258; ecc.).

In tale ottica del tutto recessivo è il precedente (peraltro risalente nel tempo) orientamento richiamato dal TAR (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 07 novembre 2001, n. 5718) il quale seppure mosso da un sempre condivisibile affilato garantista, non tiene conto che, nella specie, quello che conta non è la formalistica verificabilità delle ragioni, ma la sostanza delle circostanze e delle situazioni dedotte in giudizio.

In tale direzione infatti la qualificazione del trasferimento di autorità dei militari in termini di "ordine" non si risolve affatto in un generalizzato diniego di giustizia, ma impone che il giudice amministrativo verifichi comunque -- alla stregua della logica, dell'equità e dell'assenza di profili di sviamento in danno del militare inciso -- la legittimità sostanziale del provvedimento alla luce delle pregresse vicende e in bilanciata considerazione dei diversi interessi in questione.

In tale scia la Sezione ha di recente annullato un trasferimento, avendo in quel caso rilevato la pretestuosità e l'inconsistenza delle ragioni di opportunità e di interesse pubblico addotte dal Comando (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 20 ottobre 2011 n. 5635).

Del resto, nel particolare contesto organizzativo e sociale in cui si trovano ad operare gli appartenenti alle Forze dell'ordine, la precisa e diffusa indicazione delle ragioni di "incompatibilità ambientale" potrebbe finire addirittura per danneggiare il medesimo interessato, in quanto amplierebbe, al di là del necessario, la conoscenza delle ragioni del trasferimento.

Ciò posto, nel caso invece deve assolutamente condividersi che la permanenza del militare nello stesso ambiente avrebbe seriamente pregiudicato il corretto e sereno svolgimento delle funzioni.

Non pare dunque potersi seguire il Tar quando, apoditticamente, assume la sussistenza di un oggettivo sviamento, che sarebbe meccanicisticamente consistito nell'adozione di un provvedimento con finalità sostanzialmente disciplinari, in quanto l'appellato era stato trasferito in sede piuttosto lontana e con mansioni diverse.

Al contrario, da un lato, è proprio l'individuazione di una sede ubicata nella medesima regione per di più servita da ferrovia, che toglie ogni valenza argomentativa alla asserita sviatorietà del trasferimento; mentre, dall'altro, il mutamento di mansioni appare diretto proprio a una più serena collocazione del militare nel nuovo ambito lavorativo.

Le esigenze di servizio relative ad ipotesi di incompatibilità ambientale, sulla base delle quali può essere disposto il trasferimento d'autorità di un militare, possono essere ricondotte a tutti i motivi di opportunità che siano connessi, o comunque conseguenti, a vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (cfr. Consiglio Stato sez. IV 11 novembre 2010 n. 8022).

Nel caso in esame, il trasferimento d'autorità era ben giustificato sul piano dell'opportunità con riferimento al comportamento di un carabiniere che, pur in presenza di un comportamento delittuoso di altro milite, in luogo di difendere il cittadino vittima delle prepotenze concussoria (come sarebbe stato suo preciso dovere), non solo rimaneva colpevolmente inerte, ma nemmeno successivamente provvedeva alla denuncia dell'episodio alle competenti autorità.

In definitiva, ancorché il relativo processo penale si sia poi concluso con l'assoluzione del ricorrente, la dinamica della vicenda dimostra che la permanenza dell'appellato nella sede era stata legittimamente ritenuta assolutamente incompatibile con il decoro ed il prestigio di chi vesta una divisa, anche e soprattutto in considerazione del difficilissimo e particolare contesto civile,sociale e dell'ordine pubblico di Napoli.

L'appello è dunque fondato e deve essere accolto e per l'effetto deve esser pronunciato l'annullamento della decisione impugnata..

Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti..
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

- 1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

- 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 LUG. 2012
Avv. Antonino Sugamele

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