Tribunale di Siracusa. Funzionario del Ministero della Difesa chiede trasferimento perchè madre di un minore di appena 1 anno di età. Il Giudice del Lavoro accoglie.
Autorità: Tribunale Siracusa sez. lav.
Data: 29 ottobre 2012
Numero:
Intestazione
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il
Tribunale di Siracusa, composto da
1) Dott.ssa Anna Maria Guglielmino Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Giudice relatore
3) Dott. Antonella Resta Giudice
nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2012 al numero
2437 promossa da ...omissis... (avv. D. Caudullo),
contro Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato)
avente ad oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso
ordinanza del giudice di questo
Tribunale del 17.8.2012
sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti di causa,
osserva;
Fatto
...omissis... funzionario amministrativo III Area F2 del Ministero della Difesa, in servizio presso l'Arsenale Militare Marittimo di Augusta, avendo impugnato in sede cautelare il diniego oppostole dall'Amministrazione di appartenenza all'assegnazione temporanea ad altra sede, da lei richiesta ex art. 42 bis D.L.vo 151/2001 in quanto madre di un figlio di appena un anno d'età, propone reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale dì Siracusa in funzione di giudice del lavoro emessa in data 17.8.2012, con la quale era stata negata la sussistenza del periculum in mora della domanda formulata.
Il Ministero della Difesa, costituitosi nella fase di reclamo, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, la ricorrente si duole che non sia stata tenuta nella giusta considerazione la ratio sottesa all'istituto, la cui finalità primaria è quella di consentire ai figli in tenera età di godere maggiormente della presenza e delle cure dei genitori, ed osserva che la proposizione di un ordinario giudizio di merito per vedersi riconoscere il diritto a godere dell'assegnazione temporanea a sede lavorativa più vicina alla propria abitazione frustrerebbe, anche in ragione dei tempi medi di definizione di una causa, l'interesse del proprio figlio a godere dì una maggiore presenza della madre in un periodo, quale quello dei primi anni di vita, in cui ne ha massimo bisogno.
L'istituto disciplinato dall'art. 42 bis D.L.vo 151/2001 prevede l'assegnazione a richiesta, ed anche in modo frazionato, del genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
Va ora ricordato che la giurisprudenza riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale posta a presidio dì valori costituzionalmente garantiti, inerenti la famiglia e la cura dei figli minori fino a tre anni di età, con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, ed è pertanto ritenuta applicabile ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche (TAR Lazio Roma Sez. I 3.5.2011 n. 3760 e TAR Lazio Roma Sez. II 15.7.2010 n. 26064, per l'estensione dell'istituto alle Forze di Polizia).
Rileva preliminarmente il Collegio che l'ordinanza del giudice dì prime cure ha riconosciuto, nel caso dì specie, il fumus boni iuris della domanda proposta in giudizio, ritenendo condivisibili le argomentazioni contenute in ricorso ed inconsistenti le ragioni poste dall'Amministrazione resistente a fondamento del proprio diniego, poiché fondate unicamente sull'incarico di cui la ricorrente è titolare presso l'ufficio di assegnazione, oltre che inesistenti quelle relative a presunte carenze d'organico smentite dalla produzione documentale effettuata.
Rimangono ferme dunque le valutazioni e conclusioni operale dal giudice di prime cure sotto il profilo del fumus boni iuris, non oggetto dì reclamo.
Non rimane dunque che verificare la sussistenza del periculum in mora.
Sotto tale profilo la reclamante deduce che la distanza tra la propria abitazione e la sede di lavoro la costringe ad allontanarsi al mattino alle 6,30 per poi fare ritorno alle 17,00.
In merito all'orario di lavoro l'Amministrazione della ricorrente nulla dice, così rendendo presumibile quanto allegato dalla ricorrente.
Ne consegue che i tempi dedicati ai quotidiani spostamenti per raggiungere la sede di lavoro e per fare rientro a casa a fine giornata finiscono col comprimere in modo apprezzabile i tempi dedicati dalla ricorrente alla cura del figlio.
Va ora premesso che l'orientamento giurisprudenziale prevalente individua nell'istituto dell'assegnazione provvisoria prevista dall'art. 42 bis D.L.vo 151/2001 una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo del pubblico dipendente, che va comparata con l'interesse pubblico correlato al buon funzionamento della Amministrazione di appartenenza per il tramite della funzionale organizzazione degli uffici; prova ne sia che l'accoglimento dell'istanza di mobilità temporanea è subordinata alla sussistenza nell'ufficio di destinazione di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva.
Va inoltre condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il presupposto dell'età del bambino rappresenta il limite temporale per la presentazione dell'istanza di assegnazione provvisoria, non anche per la fruizione del beneficio (v. anche in tal senso parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 192 del 4.5.2004).
Nondimeno la ratio sottesa all'istituto in parola e l'importanza degli interessi tutelati induce anche a valutare i tempi della fruizione del beneficio in funzione dell'obiettivo perseguito, ovvero della migliore agevolazione possibile dell'unità familiare in rapporto alle ragioni di cura e dì assistenza dei figli minori in tenera età.
Ed invero l'istituto invocato, consentendo l'avvicinamento del pubblico dipendente alla casa familiare, predispone una tutela forte a presidio di valori costituzionali quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 29 Cost), le esigenze proprie del nucleo familiare, meritevole di provvidenze anche di tipo economico per l'adempimento dei propri compiti (art. 31 Cost.), la maternità e l'infanzia (art. 31 co. 2 Cost.).
Ciò rende apprezzabile in questa sede il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere sulla fruizione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza della madre in ogni momento della vita quotidiana e corrispondentemente maggiore l'impegno materno - specie se vi è necessità di conciliare i tempi e le esigenze proprie della maternità con quelli di un'attività lavorativa svolta fuori sede - sì da far apparire non suscettibile di riparazione economica il connesso pregiudizio.
Pertanto, una volta appurata la mancanza di ragioni ostative connesse alle esigenze di buona organizzazione e di regolare funzionamento dell'ufficio di appartenenza, e verificata la possibilità dell'inserimento della dipendente in altra Amministrazione - interessi questi che la norma richiamata impone di contemperare - ritiene il Collegio che la scelta della ricorrente di godere del beneficio nella prima fase di vita del proprio figlio debba essere assecondata, poiché rispondente alle finalità dell'istituto e coerente con i valori costituzionali a tutela dei quali è predisposto.
Per tali motivi, l'ordinanza del giudice di prime cure deve essere riformata.
Conseguentemente, va ordinato al Ministero della Difesa di procedere all'assegnazione provvisoria della ricorrente al Ministero della Giustizia, Amministrazione che ha espresso il proprio nulla osta, ai fini dell'inserimento presso il Tribunale di Catania.
Ex art. 91 c.p.c., il Ministero resistente va infine condannato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio cautelare, che complessivamente si liquidano in euro 1.400,00 per compensi al difensore, oltre IVA e CPA, stante l'avvenuta abrogazione delle tariffe professionali ex art. 9 co. 1 D.L. 24.1.2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27, e l'emanazione del D.M. 20.07.2012 n. 140, pubblicato sulla G.U. 22.8.2012 n. 195 (applicabile, ex art. 41, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore), e tenuto conto infine della effettiva attività professionale espletata.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il reclamo proposto in data 3.9.2012 da ...omissis... nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, ed in riforma della ordinanza del giudice del lavoro del 17.8.2012, disattesa ogni diversa istanza così provvede:
ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, di assegnare provvisoriamente la ricorrente al Ministero della Giustizia, Tribunale di Catania;
condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.400,00, oltre IVA e CPA;
manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza,
Siracusa, lì ...omissis...
20-01-2013 10:40
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