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Sentenza

Un capitano viene sottoposto a procedimento penale per oltre 13 anni. Chiede ind...
Un capitano viene sottoposto a procedimento penale per oltre 13 anni. Chiede indennizzo per danni non patrimoniali e i danni per mancato avanzamento di carriera e conseguente perdita degli emolumenti ad esso collegati. Ottiene 18.600 Euro.
Cassazione civile  sez. II   Data:13/12/2013 ( ud. 05/11/2013 , dep.13/12/2013 ) 
Numero: 27938
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE SECONDA CIVILE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. GOLDONI     Umberto                           -  Presidente   -
    Dott. BIANCHINI   Bruno                        -  rel. Consigliere  -
    Dott. PETITTI     Stefano                           -  Consigliere  -
    Dott. MANNA       Felice                            -  Consigliere  -
    Dott. GIUSTI      Alberto                           -  Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 22163-2012 proposto da: 
              M.P.  (OMISSIS),  elettivamente  domiciliato  in 
    ROMA,  VIALE  LIEGI  35/B, presso lo studio dell'avvocato  COLAGRANDE 
    ROBERTO,   che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente  all'avvocato 
    SOLIMINI CATERINA; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS); 
                                                             - intimato - 
    avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di TORINO, reso nel proc. N. 
    7/12 V.G. e depositato il 23/02/2012; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI; 
    udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    SALVATO  Luigi  che ha concluso per l'accoglimento  del  ricorso  per 
    quanto di ragione. 
                     


    Fatto
    IN FATTO ED IN DIRITTO

    1 - Il capitano M.P., il 5 gennaio 2012 depositò ricorso, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, alla Corte di Appello di Torino, contro il Ministero della Giustizia, in conseguenza dell'asserito mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, 1, della Convenzione Europea, ratificata dall'Italia con L. n. 848 del 1955, nell'ambito di un giudizio penale di cui aveva avuto notizia con la notifica di una informazione di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Genova in data 1 aprile 1998 e conclusosi con la sentenza n. 623 dell'11 aprile 2011 del Tribunale di Genova di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del fatto di incolpazione; chiese che gli venisse riconosciuto non solo l'indennizzo per il danno non patrimoniale ma anche il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dal mancato avanzamento di carriera e dalla conseguente perdita degli emolumenti ad esso collegati.

    2 - La Corte del merito, con decreto depositato il 1 aprile 2012, liquidò in Euro 18.600,00 l'indennizzo per danno non patrimoniale e patrimoniale: più specificamente, determinò equitativamente in Euro 10.000,00 la negativa incidenza della durata del processo quanto al precluso accesso al grado massimo di carriera militare al quale il ricorrente avrebbe avuto aspirare ma negò uno specifico risarcimento per la conseguente ricostruzione di carriera che avrebbe dovuto essere valutata nelle sedi competenti, anche in ragione dell'ampia discrezionalità che un tale giudizio avrebbe comportato.

    3 - Per la cassazione di tale pronunzia il M. ha proposto ricorso affidandolo ad unico pur se articolato motivo di annullamento, illustrato da successiva memoria; il Ministero resistente ha notificato controricorso.

    4 - E' stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.

    1 - Viene denunziata l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla determinazione della eccessiva durata del processo; è poi fatta valere la violazione della normativa CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2; degli artt. 405 e 407 c.p.p. nonchè la pronunzia su una eccezione non proposta.

    1a - Lamenta innanzi tutto il ricorrente che, nonostante l'Avvocatura Erariale non avesse avanzato richiesta per aumentare la durata ritenuta congrua del processo rispetto al termine di tre anni, d'ufficio - e quindi in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato - la Corte genovese avrebbe aggiunto un anno ed otto mesi per la durata delle indagini preliminari (stante la complessità e delicatezza delle stesse) nonchè due ulteriori anni di sospensione necessaria del procedimento a cagione della pendenza del giudizio presso la Corte costituzionale, giusta rimessione di questione sollevata di ufficio.

    1.a.1 - Il rilievo è infondato perchè rientra nel potere-dovere del decidente di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e, nel giudizio ex lege n. 89 del 2001, esso si estrinseca nello scrutinio della riconducibilità del riscontrato ritardo decisionale a fatti addebitabili all'ufficio giudiziario.

    1.b Evidenzia poi il ricorrente la erroneità di porre la sospensione del giudizio innanzi alla Corte delle leggi interamente a carico dell'imputato, in contraddizione con il fatto che anche per la stessa, andava compiuto un giudizio di congruità, tenuto conto del rilievo di ufficio.

    1.b.1 - Il rilievo è assorbito dalla considerazione che va applicato - nella parte in cui non incide su statuizioni oramai irrevocabili per difetto di impugnazione - il principio ricavabile dalla sentenza Gagliano Giorgi c/ Italia del 6 marzo 2012 della Corte CEDU (cui adde, in ambito nazionale: Cass. Sez. 6-1 n. 21051/2012, le cui considerazioni non si ritengono superate dai distinguo operati dall'ordinanza Cass Sez. 6-1 n. 14729/2013, in merito alla rilevanza che, ai fini del decorso del termine della prescrizione, occorrerebbe attribuire a condotte difensive ostruzionistiche dell'incolpato - mancando, al postutto, nel ricorso, una specificazione difensiva in detti termini-) secondo il quale non sussiste un pregiudizio per la non congrua durata del procedimento penale poi conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, stante l'esito, in ogni caso favorevole per l'incolpato, del predetto giudizio, facendo venir meno, ad un tempo, la presunzione di prova del pregiudizio non patrimoniale e la suscettibilità di lesione di un interesse patrimoniale.

    1.c - Censura inoltre il M. la decisione di detrarre l'intera durata di un anno ed otto mesi per le indagini preliminari, non considerando che esse possono durare solo sei mesi, eventualmente raddoppiabili e, solo per indagini relative a delitti indicati nell'art. 407 c.p.p. (non ricorrenti nella fattispecie) ulteriormente prorogabili.

    1.c.1 - Il rilievo, è infondato non solo per le considerazioni esposte sub 1.b.1 - ma anche in quanto l'art. 406 c.p.p., comma 2, prevede la possibilità di proroghe ulteriori alla prima se la relativa richiesta sia congruamente motivata dal PM procedente e parte ricorrente non ha affermato, nè tanto meno provato nel giudizio di merito, l'insorgenza di tale indebita proroga.

    1.d - Si duole il ricorrente che il danno non patrimoniale sia stato liquidato nella somma ritenuta non congrua di Euro 1.200,00 per ogni anno di ritardo: la censura - assorbita per quanto esposto in precedenza circa l'elisione del potenziale pregiudizio per indebita durata del processo penale se rapportato all'esito dello stesso - è generica a fronte della compiuta motivazione sul punto da parte della Corte del merito.

    1e - Lamenta il M. che la liquidazione del danno patrimoniale oltre ad essere del tutto immotivata, quanto a parametri di giudizio, non avrebbe tenuto conto che la richiesta sarebbe stata finalizzata ad ottenere il ristoro di quanto non fosse stato poi riconosciuto in sede amministrativa a seguito dell'accoglimento della già presentata domanda di ricostruzione della carriera.

    1.e.1 - La censura è infondata per quanto appena ricordato e perchè il ricorrente omette di riportare il contenuto del ricorso ex lege n. 89 del 2001 da cui si sarebbe dovuta trarre tale conclusione; in ogni caso comunque la Corte del merito ha sottolineato che il risarcimento per perdita di chances può esser riconosciuto solo se si dimostri, con certo criterio inferenziale, la sussistenza delle medesime e questa valutazione non poteva esser compiuta sia perchè non si sapeva se la ricostruzione della carriera, nella sede sua propria, sarebbe stata completa sia perchè per pervenire ad essa vi sarebbero stati elementi discrezionali non valutabili in sede giudiziaria.

    2. Rigetta il ricorso senza onere di spese, non avendo il Ministero intimato svolto difese.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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