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Sentenza

Un carabiniere chiede l'indennità piena per straordinario per turni di vigilanza...
Un carabiniere chiede l'indennità piena per straordinario per turni di vigilanza svolti presso i ripetitori RAI di Monte Soro. Rigetto.
T.A.R.  sez. I  Roma , Lazio Data: 16/04/2013 ( ud. 13/02/2013, dep.16/04/2013 ) 
Numero:    3834


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio          
                         (Sezione Prima Bis)                         
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 19315 del 2000, proposto da: 
Pi. Ri., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo  Parente,
Antonio Di Francesco, con domicilio  eletto  presso  l'avv.  Giovanni
Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;                               
                               contro                                
Ministero  della  Difesa,  Comando  Generale  Arma  dei  Carabinieri,
Comando Regione Carabinieri Sicilia, Comando Provinciale  Carabinieri
di Messina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;            
                         per l'annullamento                          
- del provvedimento del 23.6.2000 prot.  n.  4004/5-3  della  Regione
Carabinieri Sicilia;                                                 
- della nota  del  23.6.2000  prot.  n.  341/35-13-1998  del  Comando
Provinciale di Messina;                                              
e per il riconoscimento                                              
del diritto a percepire l'indennità per  straordinario  nella  misura
piena per i turni di vigilanza svolti presso il posto c.c.  di  Monte
Soro negli anni 1989-90-91-92-93-94-96-97-98-99, nonché le  indennità
di missione piena,  con  conseguente  condanna  a  corrispondere  gli
importi dovuti aumentati degli interessi legali.                     
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa
e del Comando Regione Carabinieri Sicilia;                           
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013  il  dott.
Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;                                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, ha svolto servizio di vigilanza presso il posto fisso di sorveglianza ai ripetitori RAI di Monte Soro in Sicilia.

Il relativo orario di servizio era così articolato: 24 ore continuative per quindici giorni fino al 31.3.1995; ridotto a sette giorni dall'aprile del 1995; dopo il 20.6.1999 ulteriormente ridotto a sei ore lavorative per sette giorni.

Per il suo impegno lavorativo è stata corrisposta al ricorrente un'indennità di missione ridotta del 50% nonché un'indennità di straordinario pari al 10% dell'importo previsto per ogni ora di lavoro in applicazione dell'art. 17 della legge n. 668/1986.

Contro tale interpretazione del computo dell'indennità di missione e di lavoro straordinario, ribadita dall'Amministrazione negli atti impugnati indicati in epigrafe, ha proposto il presente ricorso prospettando i seguenti motivi di gravame:

1. violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 668/1986;

2. violazione e falsa applicazione del DM 25.7.1990 del Ministero della Difesa e delle Finanze di concerto con il Ministero del tesoro;

3. violazione dell'art. 36 della Costituzione;

4. eccesso di potere per travisamento dei fatti, errata rappresentazione della realtà.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'8.2.2013.

Il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria il 10.1.2013.

La causa è stata trattenuta per la decisone all'udienza pubblica del 13.2.2013.

Ciò premesso, il ricorrente, oltre all'annullamento del provvedimento del 23.6.2000 prot. n. 4004/5-3 della Regione Carabinieri Sicilia e della nota del 23.6.2000 prot. n. 341/35-13-1998 del Comando Provinciale di Messina, chiede l'accertamento del suo diritto a percepire per il servizio di vigilanza svolto l'indennità piena di missione e di straordinario.

Nel ricorso sostanzialmente lamenta che l'art. 17 della legge n. 668/1986, richiamato dall'Amministrazione intimata nel calcolo in riduzione al 10% del lavoro straordinario, non si applicherebbe al suo caso.

Il Collegio ritiene il gravame infondato.

L'art. 17 della legge 10.10.1986 n. 668 prevede che: "Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennità per servizio notturno e festivo, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59, sono stabiliti l'entità del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministeri della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro."

Tale disposizione si applica dunque nel caso in cui il servizio consista nel lavoro di piantone in caserma svolto dai militari in aggiunta al normale orario di lavoro e ciò in quanto tale attività si ritiene debba rientrare di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto delle Forze di Polizia, compensate con le indennità di cui alla legge n. 284/1977.

Tuttavia, altre attività di vigilanza debbono essere ricomprese nella previsione del citato art. 17. Ad esempio, come ha rilevato la giurisprudenza, la vigilanza di impianti Nato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3686/2008) ovvero tutte le circostanze in cui il servizio di vigilanza si concretizzi, come nel caso di piantonamento di impianti di radiodiffusione, in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché, seppure si richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, ciò non comporta, comunque, un impegno assiduo e continuativo di norma necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, costituiscono un valido titolo per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Va, in altri termini, considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all'Arma.

Ne consegue che la differenziazione del trattamento economico operata dall'Amministrazione intimata per la retribuzione dell'attività di vigilanza svolta dal ricorrente non può apparire illegittima in quanto risponde alla scelta del legislatore che si è proposto di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 APR. 2013.
Avv. Antonino Sugamele

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