Agente di polizia municipale si rifiuta di effettuare un posto di controllo della circolazione stradale, benchè l'ordine provenisse da un superiore gerarchico.
Cassazione penale sez. VI Data: 25/06/2009 Numero: 38119
Integra il reato di cui all'art. 329 c.p. la condotta dell'agente di polizia municipale che, contravvenendo all'ordine del superiore, rifiuta di effettuare un posto di controllo della circolazione stradale e di eseguire sopralluoghi per la verifica di regolarità presso negozi. Ai fini della configurabilità del reato in esame, infatti, tra i poteri coercitivi - intesi come caratterizzati dal legittimo uso della forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica precisamente determinate - rientrano quelli connessi con i settori della p.a. riservati per legge alla competenza dei vigili urbani ed inerenti alla funzione istituzionale loro propria.
06-03-2014 22:22
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