Appuntato dei NORM ritenuto dal tribunale militare colpevole di disobbedienza agli ordini. La Corte Militare di Appello di Roma riformava parzialmente il giudizio e la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Cassazione penale sez. I
Data:
19/02/2014 ( ud. 19/02/2014 , dep.26/02/2014 )
Numero:
9293
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente -
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
C.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 144/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del
20/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini L.M. ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 12 luglio 2012 il Tribunale militare di Napoli aveva riconosciuto l'imputato C.S., appuntato in servizio presso il N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Mistretta, colpevole del reato di disobbedienza agli ordini, intimatigli dal vice brigadiere M.G., capo servizio, di prendere parte all'esecuzione di due differenti posti di controllo alla circolazione stradale in (OMISSIS), con l'aggravante di essere rivestito di un grado e di aver commesso il fatto in servizio il (OMISSIS) e, unificati i reati per continuazione, aveva condannato l'imputato con le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di mesi quattro di reclusione militare, con spese e conseguenze di legge e la concessione dei doppi benefici della sospensione dell'esecuzione delle pene inflitte e della non menzione.
2. Con sentenza resa il 12 aprile 2013 la Corte di Appello militare di Roma, investita dell'appello proposto dall'imputato, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, che confermava nel resto, escludeva la continuazione e riduceva la pena a mesi due di reclusione.
3. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale militare presso la Corte militare di Appello di Roma, il quale ha lamentato contraddittorietà della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena, ridotta in misura eccedente quanto sarebbe stato giustificato dall'accoglimento del motivo di appello concernente l'esclusione della continuazione e la ritenuta sussistenza di un unico reato in contrasto con la ritenuta infondatezza degli altri motivi di gravame.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. La motivazione della sentenza impugnata ha premesso di ritenere infondati tutti i motivi di appello proposti dalla difesa dell'imputato, ad eccezione di quello relativo alla continuazione per cui, "ritenendosi più correttamente che il C. abbia posto in essere una sola disobbedienza, ferma la statuizione di condanna e fermi i benefici, deve essere ridotta la pena". Quindi nel delineare il trattamento sanzionatorio ha osservato che "la pena deve essere rideterminata a seguito della considerazione della vicenda come unico reato" e, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ha ritenuto congrua la pena di mesi due di reclusione militare, così stabilita in misura superiore al minimo edittale assoluto per gli effetti della condotta illecita, che aveva indotto il brig. M. a svolgere in parte da solo il servizio e quindi a doversi avvalere del personale di altra stazione, il che aveva cagionato delle oggettive difficoltà nell'espletamento dei compiti d'istituto.
1.1. Deve quindi concludersi che, a dispetto delle premesse, la Corte militare di merito ha proceduto ad un'autonoma individuazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo e proporzionato al fatto di reato, inteso come unica violazione, e ha esplicitato di avere fatto ricorso ai criteri valutativi dell'art. 133 c.p. per l'esercito dei suoi poteri discrezionali; in altri termini, non si è limitata ad eliminare la porzione di pena che il Tribunale aveva indicato ed applicato a titolo di continuazione per il reato satellite rispetto a quello ritenuto di maggiore gravità, ma, mantenendosi entro i limiti del tema devoluto con l'appello, di fatto ha accolto anche il motivo concernente l'eccessività della pena. Il profilo di contraddittorietà denunciato in realtà è frutto di un'inappropriata espressione quanto al rigetto di tutti i motivi diversi da quello riguardante la pluralità di episodi autonomi, unificati per continuazione, ma non determina una situazione di palese incongruenza logica e di insanabile contrasto, interna al testo della motivazione, tale da renderlo incomprensibile e da compromettere la possibilità di individuazione della "ratio decidendi". Deve dunque escludersi la sussistenza del vizio denunciato, per cui il ricorso, per la sua infondatezza, va respinto.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014
18-03-2014 15:01
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