Assoggettabilità all'Irpef della pensione privilegiata ordinaria.
Cassazione civile sez. VI
Data:
28/10/2014 ( ud. 09/10/2014 , dep.28/10/2014 )
Numero:
22879
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge.
- ricorrente -
contro
D.E. quale erede di D.M.;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Centrale di Perugia n. 27/12/1 depositata il 24/1/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/10/2014 dal Dott. IACOBELLIS Marcello;
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia attiene alla assoggettabilità all'Irpef della pensione privilegiata ordinaria. La CTC ha rigettato il ricorso dell'Agenzia sul rilievo che, nella specie, trattavasi di infermità contratta durante il servizio militare effettivo di leva.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 9/10/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 601 del 1973 e del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 46, laddove la CTC ha riconosciuta l'esenzione Irpef della pensione privilegiata ordinaria percepita dal contribuente.
La censura è infondata avendo la CTC posto a base della decisione i principi di cui alla sentenza 27938/2009, condivisi da questa Corte anche con la successiva sent. n. 26297 del 07/12/2011, secondo cui In tema di pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio, occorre distinguere la pensione di guerra (che presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini e-stranei all'apparato della difesa) dalla pensione privilegiata ordinaria (che presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato e che non presenta carattere risarcitorio, bensì reddituale), nonchè dalla pensione privilegiata ordinaria tabellare (erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva). Le pensioni privilegiate ordinarie, quale è quella corrisposta ad un militare non di leva, sono soggette per l'intero ammontare all'IRPEF, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46, comma 2, (e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2), mancando un'espressa previsione di deroga al principio dell'assoggettabilità ad imposizione delle pensioni, disposta invece dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, per le pensioni di guerra e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale norma (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 387), anche per le pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla prestazione del servizio di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale, ma risarcitorio, dell'erogazione stessa.
Con secondo motivo la ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione laddove la CTC riconosce l'esenzione in parola con riferimento ad un servizio militare " effettivo" nonchè " di leva".
La censura è fondata in quanto le ragioni poste a fondamento della decisione - servizio effettivo e servizio di leva - risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e non consentono l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR dell' Umbria.
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR dell' Umbria.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2014 22-11-2014 18:11
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