Brigadiere dei CC in servizio pattuglia radiomobile turno dalle 24 alle 6 del mattino interrompe il servizio alle 3,38 senza annotarlo. Violata consegna pluriaggravata.
Cassazione penale sez. I Data: 13/06/2014 ( ud. 13/06/2014 , dep.30/06/2014 )
Numero: 28133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -
Dott. BONI Monica - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.A. n. l'(OMISSIS);
avverso la sentenza 12 marzo 2013 - Corte Militare di Appello;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in
persona del dr. FLAMINI Luigi Maria, sostituto Procuratore Generale
Militare, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore avv. Tizzani Vincenzo, che ha concluso per
l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 12 marzo 2013, depositata in cancelleria il 20 marzo 2013, la Corte Militare di Appello confermava la sentenza 29 maggio 2012 del Tribunale Militare di Napoli che aveva dichiarato D.A. responsabile del reato di violata consegna pluriaggravata (art. 120 c.p.m.p., commi 1 e 2, art. 47 c.p.m.p., n. 2) condannandolo alla pena di giustizia.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata D.A., in qualità di vice brigadiere in servizio presso l'Aliquota Rediomobile della Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia, comandato di servizio di pattuglia automontata con turno dalla mezzanotte alle sei del mattino, violava le consegne avute interrompendo il servizio anticipatamente e facendo rientro in caserma verso le ore 3.38 circa, uscendone poi senza riprendere il normale servizio e senza provvedere alla relativa annotazione sull'ordine di servizio.
Il giudice chiariva, tra l'altro, che la sentenza andava interpretata nel senso che la condanna era stata pronunciata per il reato sub a) nella sua interezza, come formulato nel capo di imputazione, vale a dire non solo per la mancata annotazione omessa dal militare, ma anche e ancor di più per la sua interruzione dal servizio;
diversamente la decisione ne avrebbe fatta menzione sia in motivazione che in dispositivo anche perchè l'interruzione del servizio è la parte più grave della complessiva condotta addebitata, rispetto alla semplice omissione detta.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dai documenti prodotti e acquisiti in giudizio nonchè dal compendio delle prove dichiarative, da cui emergeva la perpetrazione del reato in questione.
2. - Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione D.A. chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente due motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 605 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 606 c.p.p., lett. b) ed e); la Corte aveva ritenuto che l'interpretazione restrittiva operata dall'odierno ricorrente doveva ritenersi erronea, senza spiegarne le ragioni.
b) con la seconda censura veniva eccepita la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 605 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 120 c.p.m.p. e art. 54 cod. pen., art. 606 c.p.p., lett. b) ed e); la sentenza è nulla per illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del delitto di violata consegna nonchè all'insussistenza della scriminante dello stato di necessità; il giudice non ha tenuto conto che il teste S. ha dichiarato che l'imputato aveva avvisato la centrale e che il teste L.M. ha ricordato che il D. aveva accusato un malore. Il ricorrente pertanto quella sera aveva rispettato le regole dello svolgimento del servizio dando rituale avviso alla centrale operativa dell'interruzione, sicchè la mancata annotazione è circostanza priva di rilievo penale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 - Il primo motivo di ricorso, in particolare, è privo di ogni fondamento. La sentenza chiarisce le ragioni per le quali la decisione del Tribunale doveva interpretarsi come condanna per il reato nella sua completezza, attesa la maggior gravità della condotta illecita relativa alla interruzione del servizio rispetto alla mancata annotazione, per cui una parziale assoluzione avrebbe dovuto trovare espressione non solo in motivazione ma anche in dispositivo, cosa non avvenuta; inoltre la motivazione adottata sul punto specifico dalla sentenza è redatta a titolo esemplificativo, per una miglior chiarificazione del senso, senza asserire alcunchè di limitante o di riduttivo; inoltre non avrebbe avuto senso per il giudice condannare il militare per la mancata annotazione e non per l'interruzione di servizio (senza motivazione alcuna, peraltro) trattandosi, come già osservato dal giudice, di una condotta minore dipendente dall'altra di maggior spessore.
3.2 - Il secondo motivo di gravame è altresì manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.2.1 - Il giudice di merito ha chiarito, con ampia e logica motivazione, le ragioni di responsabilità del prefato il quale ebbe a interrompere il proprio servizio per una causa non giustificata nè documentata. Nè si comprende sotto quale profilo l'imputato avrebbe assicurato, come si legge in ricorso, la "propria presenzà in servizio se, per contro, è pacifico che si sia allontanato dalla caserma senza far più ritorno, nè è dato comprendere come possa ritenersi il malore accusato un elemento integratore dello stato di necessità se si è risolto in una mera indisposizione temporanea non bisognevole di attestazione medica, come si afferma parimenti in gravame. Le censure difensive si palesano pertanto generiche e inconsistenti e pertanto inammissibili.
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
PQM
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2014
14-07-2014 10:33
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