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Sentenza

Colonnello della Guardia di Finanza partecipa all'avanzamento al grado di genera...
Colonnello della Guardia di Finanza partecipa all'avanzamento al grado di generale di brigata. Idoneo, non viene promosso in relazione ai posti disponibili.
Consiglio di Stato  sez. IV Data:20/12/2013 ( ud. 08/03/2013 , dep.20/12/2013 ) 
Numero:    6168
                              REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                            Il Consiglio di Stato                        
    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
    ha pronunciato la presente                                           
                                   SENTENZA                              
    sul ricorso numero di registro generale 4391 del 2012, proposto da:  
    Ma.  Ri.,  rappresentato  e difeso dagli avv.ti Giovanni C. Sciacca e
    Benedetto  G.  Carbone  e  presso  lo  studio del primo elettivamente
    domiciliato  in  Roma alla via della Vite n. 7, per mandato a margine
    dell'appello;                                                        
                                    contro                               
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in
    carica;                                                              
    -   Comando   Generale  della  Guardia  di  Finanza,  in  persona del
    Comandante generale protempore;                                      
    rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e
    presso  gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla
    via dei Portoghesi n. 12;                                            
    nei confronti di                                                     
    Luciano  Carta,  Mario  D'Alonso, Michele Calandro, Giuseppe Alineri,
    Maurizio  Raponi,  Giorgio  Bartoletti, Renato Maria Russo, Francesco
    Attardi,  controinteressati  intimati,  in quanto ufficiali parigrado
    iscritti  in quadro di avanzamento e promossi al grado superiore, non
    costituiti in giudizio;                                              
    per la riforma                                                       
    della  sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n.
    424  del 16 gennaio 2012, resa tra le parti, con cui è stato rigettato
    il  ricorso  in  primo  grado  n.r.  6017/2009,  integrato  con motivi
    aggiunti, proposto per l'annullamento degli atti relativi al giudizio
    d'avanzamento  a  scelta  al  grado di generale di brigata per l'anno
    2005,  nella parte in cui l'interessato è stato considerato idoneo ma
    in  posizione  non  utile  di  graduatoria  (al  n.  11  bis con punti
    28.30/30) al fine dell'iscrizione nel quadro di avanzamento, limitata
    a otto posti (l'ultimo coperto dall'Attardi con punti 28.37/30)      
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Visto  l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia
    e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;     
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  8  marzo 2013 il Cons.
    Leonardo   Spagnoletti   e   uditi   l'avv.   Benedetto   Carbone per
    l'appellante  e l'avvocato di Stato Marinella Di Cave per le Autorità
    statali appellate;                                                   
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    1.) Ma. Ri., colonnello della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo, ha partecipato all'avanzamento a scelta al grado superiore di generale di brigata per l'anno 2005, e pur essendo stato giudicato idoneo, in quanto collocato al posto undicesimo bis della graduatoria, con punti 28.30/30, non è stato promosso in relazione agli otto posti disponibili, l'ultimo dei quali attribuito all'ufficiale pari grado Francesco Attardi, che ha conseguito punti 28,37/30.

    Con la sentenza in epigrafe il TAR Lazio ha respinto il ricorso, integrato con motivi aggiunti, proposto dall'interessato per l'annullamento del giudizio della commissione, della graduatoria e della promozione dei controinteressati, ritenendo che, pur non dubitandosi del rilevante profilo quale ufficiale del ricorrente, non emergessero elementi sintomatici di eccesso di potere in senso assoluto o relativo, tenuto conto dell'ampiezza e globalità del giudizio di merito assoluto e della mancanza di evidente e manifesta superiorità dei titoli del ricorrente rispetto a quelli del controinteressato,

    Con appello notificato il 1415 aprile 2011 e depositato il 6 maggio 2011, la sentenza è stata gravata, deducendosene l'erroneità e ingiustizia con unico, articolato, motivo, non rubricato, con puntuale riproposizione dei vizi di legittimità dedotti, in relazione alle illustrate e rivendicate preminenti qualità. nonché al raffronto con i titoli dei parigrado promossi, con peculiare riferimento ai controinteressati Giuseppe Alineri e Francesco Attardi.

    Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa appellato, con memoria dell'Avvocatura dello Stato depositata il 30 gennaio 2013, ha dedotto, a sua volta l'infondatezza dell'appello, rilevando che esso tende a introdurre un sindacato diretto di merito di natura comparativa tra i profili dell'appellante e dei controinteressati appellati (non costituito), laddove il giudizio globale espresso dalla commissione superiore di avanzamento è adeguatamente motivato e correlato alla documentazione caratteristica.

    Con memoria depositata il 12 febbraio 2013, l'appellante ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle dedotte censure.

    All'udienza pubblica dell'8 marzo 2013 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

    2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

    2.1) Giova premettere un quadro normativo di riferimento, per quanto possibile sintetico.

    E" noto che gli avanzamenti normalizzati degli ufficiali al grado superiore possono assumere due distinte forme: ad anzianità e a scelta, salvo quello per meriti eccezionali.

    La relativa disciplina, già costituita dalle disposizioni "comuni" di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 intitolata "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", integrata dal d.m. 2 novembre 1993, n. 571, è stata poi in ampia parte rideterminata dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662", e quindi novellata dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante "Codice del''ordinamento militare").

    Per gli ufficiali della Guardia di Finanza, invece, la disciplina è costituita dalle disposizioni del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69 (recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"), in base alle cui disposizioni:

    - "Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore", laddove "Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado" (art. 12 commi 1 e 2);

    - il giudizio sull'avanzamento a scelta è demandato ad apposite Commissioni di avanzamento (superiore per gli ufficiali superiori: art. 16; ordinaria per gli altri ufficiali: art. 17),;

    - ai fini dell'avanzamento l'ufficiale deve essere riconosciuto idoneo dalla commissione all'adempimento delle funzioni del grado superiore -qualora riporti un numero di voti superiore ai due terzi dei componenti della commissione- e soltanto per gli idonei è attribuito un punteggio di merito (da uno a trenta punti) per ciascuno di quattro "complessi di elementi" (a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione); le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi sono poi divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro, con successiva divisione del totale per quattro, calcolando il quoziente sino al centesimo, costituente il punto di merito finale (art. 21);

    - gli ufficiali scrutinandi sono compresi in apposite aliquote di ruolo (art. 20 della legge n. 1137 del 1955) e sono valutati sulla base dei documenti caratteristici, ed in specie del libretto personale (art. 23 della legge n. 1137 del 1955)

    - le commissioni di avanzamento devono anzitutto dichiarare se l'ufficiale valutato sia o meno idoneo all'avanzamento, quindi attribuiscono a ciascun ufficiale giudicato idoneo "...un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila(no) una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo" (art. 25 della legge n. 1137 del 1955);

    - al fine dell'attribuzione del punto di merito per gli ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente ogni componente della commissione "...assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione" (art. 26 della legge n. 1137 del 1955);

    - gli elenchi degli idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro per l'approvazione (per i gradi di colonnello e generale) o al Comandante Generale (per i gradi da tenente a tenente colonnello) e sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie sono formati i quadri di avanzamento, che, per quello a scelta, comprende "...gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare" validità "...per l'anno cui si riferiscono" (art. 22)

    - l'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento "...è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso", con decreto del Presidente della Repubblica, per ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata -previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per i generali di corpo d'armata, o con determinazione del Comandante Generale, per gli altri gradi (art. 23).

    Il quadro normativo di riferimento deve completarsi (ratione temporis), con il richiamo alle disposizioni del d.m. 2 novembre 1993, n. 571, (recante il "Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate"), espressamente richiamato per i giudizi di avanzamento relativi ad annualità precedenti la sua entrata in vigore dall'art. 15 del d.m. 29 novembre 2007, n. 266 (recante il "Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle disposizioni normative afferenti le procedure di avanzamento, a scelta, al grado superiore di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza"), pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 21 comma 8 del d.lgs. n. 69/2001.

    In base al suddetto regolamento:

    - la valutazione degli ufficiali si basa "...sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all'art. 23 della legge 12 novembre 1955, n. 1137...", integrati, a richiesta delle commissioni, da informazioni fornite dagli ufficiali che hanno o hanno avuto "...alle dipendenze il valutando" e deve "...tener conto di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale da giudicare" (art. 2)

    - i vari giudizi di avanzamento nel tempo concernenti lo stesso ufficiale "sono autonomi tra loro", anche se la commissione sia composta dagli stessi membri, epperò la diversità di valutazioni, positive o negative, "...deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 2" (art. 3);

    - l'avanzamento a scelta si svolge attraverso due fasi valutative, la prima "...diretta ad accertare l'idoneità complessiva all'avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni da adempiere nel grado superiore", la seconda "...rivolta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo", con conseguente formazione della graduatoria degli ufficiali giudicati idonei (art. 4);

    - la prima fase valutativa è, più in particolare, "...diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore" (art. 5);

    - la seconda fase valutativa si risolve, attraverso l'attribuzione del punteggio, e nella sintesi da questo espresso, in un "...giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini" (art. 6);

    - in particolare, le qualità morali e di carattere, come risultanti dalla documentazione caratteristica e specialmente evidenziate nel grado rivestito, vanno apprezzate in "...relazione ad un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni"; mentre la rilevanza delle qualità fisiche va "...rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza", non mutando invece quella del decoro della persona (art. 8);

    - la valutazione delle qualità professionali "...dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito..." va desunta dalla "...analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni", con "adeguata considerazione...(della) motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l'espressione dell'interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio" (art. 9); peraltro, "La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto" (art. 10);

    - quanto alle qualità intellettuali e di cultura esse vanno considerate "...prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui...(l'ufficiale)...appartiene ed all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione", non costituendo quindi "...il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini...elemento di particolare considerazione", mentre "...sono elementi essenziali da valutare...in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia ed all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni" (art. 11).

    - altro elemento da valutare è la tendenza di carriera, ovvero il raffronto tra qualità, capacità e attitudini "...risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi...con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego" nonché "l'andamento complessivo della progressione di carriera" (art. 12).

    2.2) Così delineato il quadro normativo di riferimento, è agevole comprendere come il giudizio valutativo di idoneità, e ancor più quello di merito assoluto (e quindi non comparativo) espresso con l'attribuzione del punteggio, costituiscano esplicazione di apprezzamenti di amplissima discrezionalità "tecnica" che hanno riguardo alla percezione globale e complessiva di tutto il complesso di qualità manifestate dall'ufficiale (sia pure riferite a "indicatori" tipizzati) nel corso dell'intera carriera, di tal ché il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è "confinato" (salvi i casi di violazioni delle regole formali procedurali) in uno spazio assai limitato, se non angusto, come delineato dai vizi funzionali dell'eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo.

    Il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione (eccesso di potere in senso assoluto).

    Il secondo, invece, attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell'ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza tralignare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell'interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (eccesso di potere in senso relativo).

    Secondo giurisprudenza consolidata di questa Sezione, sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto il sindacato è appunto circoscritto alla coerenza generale del metro valutativo adoperato oppure alla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della carriera degli scrutinandi; mentre l'eccesso di potere in senso relativo è rilevabile solo se il giudice amministrativo nell'esaminare le varie posizioni dei parigrado valutati -senza effettuare una comparazione tra le stesse e ricercando la coerenza generale delle valutazioni contestualmente espresse in rapporto ad elementi oggettivi di giudizio- accerti il mancato rispetto della logica del metodo di valutazione e la violazione della regola dell'uniformità di giudizio.

    Nell'uno come nell'altro caso, però, l'incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) devono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza, ovvero deve essere "palesamente ed immediatamente" evidente l'inadeguatezza del punteggio in rapporto ad un livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità, tanto da porne in luce l'abnormità (che può essere predicata, in particolare, quando l'interessato occupi posizioni di graduatoria prossime a quelle degli ufficiali parigrado con punteggio tale da consentire l'iscrizione nel quadro di avanzamento e meritevoli di conseguire il grado superiore in misura non superiore all'interessato).

    2.3) La sentenza impugnata ha dato conto, quanto al profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto, che:

    - "...nella documentazione caratteristica del ricorrente si associano -e, pur se impropriamente, potrebbe dirsi si bilanciano- titoli di assoluto rilievo con altri non parimenti dotati di quella connotazione di eccezionalità e preminenza che caratterizza i primi, cosicché la conseguente non emersione di una personalità professionale complessiva di estremo livello";

    - "...lo stesso ha ottenuto notazioni di apprezzamento nel grado di Capitano dopo 6 anni dalla data di immissione in servizio e notazioni di lode dopo 19 anni, nel grado di Tenente Colonnello";

    - "...emerge, inoltre, la mancata conferma della notazione di lode per due volte, nonché 20 flessioni di giudizio nelle voci interne delle schede valutative, ricevendo, nell'intero arco della carriera, 7 encomi solenni e 9 encomi semplici, ovvero un numero di ricompense che non collocano la figura dell'ufficiale su livelli di eccezionalità";

    - "in sede di scrutinio a scelta al grado di Maggiore si è collocato al terzo posto della graduatoria finale di merito, mentre in quello per il grado di Colonnello si è collocato al posto terzo bis a seguito di contenzioso";

    - "..in sede di concorso per l'ammissione al 20° Corso Superiore di Polizia Tributaria è risultato idoneo ma non ammesso alla frequenza in quanto collocatosi in soprannumero..";

    - in definitiva il punteggio assegnato, in relazione a tutti gli elementi valutabili "...non presenta quel carattere di manifesta e macroscopica irrazionalità necessario ad invalidare il gravato giudizio".

    In ordine poi all'eccesso di potere in senso relativo la sentenza ha considerato anche le posizioni dei controinteressati intimati Alineri e Attardi, sulle quali si sono incentrate le doglianze del Ricciardi.

    Il giudice amministrativo capitolino, ha rilevato quanto ad Alineri, come l'ufficiale:

    "...vanti una maggiore anzianità di servizio di 4 anni rispetto al ricorrente... ha, inoltre, sin dal primo documento caratteristico, ottenuto la massima qualifica di "eccellentè o giudizio equipollente, laddove il ricorrente ha conseguito, all'inizio della carriera, giudizio equivalente a "superiore alla media', mai conseguita dal controinteressato... ha conseguito un numero inferiore di flessioni di giudizio nelle singole voci interne delle schede valutative rispetto al ricorrente... ha ottenuto 8 encomi solenni, a fronte dei 7 del ricorrente, ha conseguito 34 encomi semplici, laddove il ricorrente ne ha ottenuti 9, ha ottenuto 74 elogi, mai conseguiti dal ricorrente, mentre gli stessi si equivalgono per aver ottenuto, nel grado di Colonnello, 2 encomi solenni ed un encomio semplice... il controinteressato Alineri ha riportato, nelle voci interne delle schede valutative relative alle qualità professionali, un numero di flessioni di giudizio inferiore rispetto a quelle riportate dal ricorrente (rispettivamente, 3 e 7), vantando un profilo d'impiego di assoluto rilievo caratterizzato dallo svolgimento di incarichi diversificati e di responsabilità, maturando un periodo di comando complessivo di circa 289 mesi su 328 mesi di servizio prestato (laddove il ricorrente ha prestati 238 mesi di periodo di comando su 279 mesi di servizio), di cui 196 mesi risultano di comando c.d. "pieno', contro gli 84 del ricorrente".

    Il T.A.R. Lazio, poi, con riguardo all'Attardi, ha osservato come l'ufficiale:

    "...vanti una maggiore anzianità di servizio, rispetto al ricorrente, di 4 anni... (il ricorrente) ha, inoltre, conseguito note di apprezzamento abbinate alla massima qualifica finale, per complessivi 213 mesi, laddove il controinteressato Attardi le ha ottenute per complessivi 214 mesi, ha conseguito 42 ricompense di ordine morale e 7 encomi solenni, rispetto alla 16 ricompense e ai 7 encomi solenni ottenuti dal controinteressato... il controinteressato abbia espletato anch'egli incarichi di sicura rilevanza e prestigio, maturando un periodo di comando di 283 mesi su 329 di servizio complessivamente prestato, rispetto ai 238 mesi connessi a periodo di comando del ricorrente su 279 mesi...ha inoltre svolto 139 mesi di comando pieno, laddove il ricorrente ne ha effettuati solo 84, reggendo il primo il Comando Provinciale di Modena nel grado di Colonnello, laddove il ricorrente, dal grado dirigenziale di Colonnello, non ha svolto incarichi di comando di rilievo operativo a carattere territoriale, avendo retto il Gruppo di Ravenna nel grado di Tenente Colonnello, ricoprendo successivamente le mansioni di staff presso la Scuola di Polizia Tributaria e quelle di Comandante presso il reparto specialistico del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Torino".

    2.4) Il Collegio condivide la valutazione del primo giudice, laddove l'impostazione del ricorso in primo grado e dell'appello risente della sostanziale "parcellizzazione", comprensibilmente operata al fine di far risaltare le doti del Ricciardi, che pur potendo vantare un cursus professionale di sicuro prestigio e spessore non delinea una assoluta, evidente, preminenza su quello di tutti parigrado che lo precedono in quadro di avanzamento, e nemmeno rispetto ai controinteressati Alineri e Attardi promosso.

    Escluso che il complessivo apprezzamento delle qualità dell'appellante e il punteggio assegnatogli si pongano in evidente contrasto con il suo profilo professionale, che non appare caratterizzato ictu oculi da quel grado di eminenza ed esemplarità che solo potrebbe consentire di enucleare il dedotto eccesso di potere in senso assoluto, deve ribadirsi che nel contesto di un apprezzamento complessivo, connotato dalla "compressione" dei punteggi attribuiti agli ufficiali in valutazione in frazioni decimali di punto, non possono non apprezzarsi come elementi obiettivi giustificativi del maggior punteggio attribuito ai controinteressati Alineri e Accardo la loro maggiore anzianità di servizio (e quanto ad Alineri anche nel grado di colonnello), la continuità e maggior risalenza dei giudizi di qualifica in termini di "eccellente", il maggior numero delle notazioni di lode, il maggior numero di encomi e di ricompense, la rilevanza degli incarichi di comando anche di natura territoriale; elementi tutti che, in un giudizio complessivo, quale è quello demandato alla commissione superiore d'avanzamento, ben possono giustificare l'attribuzione di un quoziente superiore (sia pure per decimi di punto).

    2.5) Del pari e come rilevato dal giudice amministrativo capitolino, nessuna valenza invalidante può ex se assumere la circostanza che le schede di valutazione redatte dai singoli componenti della commissione riportino giudizi sovrapponibili, giacché, secondo quanto esattamente osservato nella sentenza gravata è ben possibile che i commissari "...concordino sulle valutazioni e sul punteggio da assegnare a ciascun complesso di qualità, costituendo la scheda di valutazione atto di sintesi della discussione orale, la cui funzione è quella di fornire l'indicazione degli elementi di valutazione su cui si basa il punteggio attribuito".

    3.) In conclusione l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.

    4.) Sussistono, peraltro, giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del giudizio d'appello, essendo state già compensate quelle del giudizio di primo grado.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello in epigrafe n.r. 4391 del 2012 e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 424 del 16 gennaio 2012.

    Spese del giudizio d'appello compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

    Sergio De Felice, Presidente FF

    Andrea Migliozzi, Consigliere

    Fulvio Rocco, Consigliere

    Umberto Realfonzo, Consigliere

    Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DIC. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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