Concorso nomina sottotenente: dichiara falsamente di non avere riportato condanne penali o di patteggiamento. Condannato. La Cassazione rigetta il ricorso.
Cassazione penale sez. V
Data:
28/05/2013 ( ud. 28/05/2013 , dep.05/12/2013 )
Numero: 48759
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLDI Paolo - Presidente -
Dott. DE BERARDINIS Silva - rel. Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 687/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gaeta Pietro, che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4-6-2012 la Corte di Appello di Torino confermava nei confronti di C.A. la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta, in data 9.7.2009, con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 483 c.p., ascritto per aver reso autocertificazione con la quale dichiarava falsamente di non aver riportato condanne penali o applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nella presentazione di una domanda diretta al Ministero della Difesa, di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente nell'esercito.
B - del reato di cui all'art. 166 c.p.m.p. perchè nella sua qualità di Maresciallo, mediante raggiri consistiti nella presentazione della falsa dichiarazione di cui al capo che precede, veniva ammesso al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 178 sottotenenti dell'esercito in servizio permanente - fatti rispettivamente accertati in data (OMISSIS) - e in data (OMISSIS) con recidiva nel quinquennio.
Nella specie era emerso, a carico dell'imputato, che lo stesso aveva riportato, in virtù di sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 28.4.2006, l'applicazione della pena di mesi due di reclusione, Euro 200,00 di multa, con la sostituzione della pena detentiva con quella della multa di Euro 2.280, per reato di detenzione illegale di munizioni di arma da guerra.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: 1 - la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa. A riguardo rilevava che il difensore di fiducia - Avv. Massimo Garofano - non aveva ricevuto avviso della udienza innanzi al Giudice di appello, avendo riscontrato in atti la notifica al difensore presso l'indirizzo di (OMISSIS), a mani di persona non identificata, evidenziando che tale recapito non era quello nel quale si trovava lo studio del difensore.
2 - censurava la decisione per difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, rilevando che nella specie,la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., pronunziata nel 2006,non era divenuta definitiva all'epoca della contestata autocertificazione.
Inoltre evidenziava la carenza della motivazione in ordine alle richieste dell'appellante finalizzate alla sostituzione della pena con sanzione pecuniaria.
Diritto
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero, per quanto concerne il primo motivo si osserva che le censure di violazione del diritto di difesa si rivelano manifestamente infondate, atteso che in atti si rileva che l'atto di appello risulta redatto dal difensore su carta intestata dello studio legale "Garofano-Finizio" con indicazione dell'indirizzo di (OMISSIS), e (OMISSIS). Deve ritenersi pertanto che risulta evidente che tali indirizzi si riferivano ad un medesimo studio legale, riconducibile al difensore dell'imputato ricorrente.
Pertanto non si configura il vizio del difetto di notifica al suddetto difensore.
Il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi inammissibile, in quanto il ricorrente formula censure meramente ripetitive di quelle formulate in appello, mentre la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata sul punto, ritenendo ininfluente il rilievo, non dimostrato, della mancata annotazione del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, a carico dell'odierno imputato, dal momento che egli stesso era consapevole di non aver proposto impugnazione, e per la circostanza che l'imputato si era impegnato nei confronti del proprio Comando a rendere note le eventuali variazioni della propria posizione giuridica, all'atto della domanda di partecipazione al concorso pubblico.
Parimenti si rivelano manifestamente infondati i rilievi concernenti il difetto di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio, dato che dal testo del provvedimento impugnato si evince la compiuta valutazione delle doglianze dell'appellante sulla applicazione dei benefici.
Peraltro la chiesta sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria era stata già concessa dal giudice di primo grado:
perciò il giudice di appellerei confermare la sentenza ha tenuto ferma anche la sostituzione già concessa.
Per tali motivi deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013
02-01-2014 14:44
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