Criteri di valutazione ai fini del trasferimento di un Tenente di Vascello nel Corpo delle Capitanerie di Porto.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Bis, 22 maggio 2013, n. 5132
N. 05132/2013 REG.SEN.
N. 17700/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17700/1996, proposto da:
C.G.i, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dei Trasporti e della Navigazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota del 3.10.96 relativa al parere contrario espresso in ordine al trasferimento del ricorrente nel corpo delle capitanerie di porto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 3 dicembre 1996, depositato nei termini, il Sig. G. C. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della nota del 3 ottobre 1996 del Direttore Generale per il Personale Militare della Marina del Ministero della Difesa, prot. n. 10415, con cui si è comunicato al ricorrente che la Commissione Ordinaria di Avanzamento, riunitasi nell'Adunanza del 10 settembre 1996, ha espresso parere contrario al trasferimento nel Corpo della Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 41, lett. c), della legge n. 1178 del 1926, perché, pur avendo il ricorrente superato le prove di esame previste dalla legge, era rispondente agli interessi dell'Amministrazione che l'Ufficiale permanesse nel Corpo di appartenenza – Corpo dello Stato Maggiore – “stante la critica disponibilità degli Ufficiali di Stato Maggiore ed in particolare dei Tenenti di Vascello, rispetto alle esigenze di impiego”.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 23 e seguenti della legge n. 1137 del 1955 ed eccesso di potere per sviamento da parte della Commissione di Avanzamento.
Si censura il parere negativo espresso dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento che avrebbe debordato dai suoi poteri esprimendo un parere che concerne profili organizzativi che nulla hanno a che vedere con i giudizi che può formulare la suddetta Commissione.
2) Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti.
Si sostiene che non sussiste alcuna deficienza degli Ufficiali con grado superiore a quello di Tenente di Vascello.
3) Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e mancata comparazione con la situazione del Corpo della Capitaneria di Porto.
Si sostiene che la Commissione nell'esprimere il proprio parere avrebbe dovuto tener conto comparativamente della situazione presente nel Corpo della Capitaneria di Porto, relativamente ai Tenenti di Vascello, che risulta essere l'unico grado che presenta deficienze nel Corpo dello Stato Maggiore.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell'impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 20 gennaio 1997 l'istanza incidentale di sospensione è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa fondato.
Va premesso, in punto di fatto, che il ricorrente, Tenente di Vascello in servizio permanente effettivo, con anzianità di grado inferiore a 4 anni, ha superato le prove (scritte e orali) previste dalla legge per il passaggio dal Corpo di Stato Maggiore nel Corpo della Capitaneria di Porto.
Con il provvedimento impugnato l'Amministrazione della Difesa ha comunicato al ricorrente che la Commissione Ordinaria di Avanzamento, nell'adunanza del 10 settembre 1996, ha espresso un parere negativo al richiesto trasferimento adducendo ragioni di natura organizzativa che impedirebbero il passaggio del ricorrente nel Corpo della Capitaneria di Porto. Il suddetto parere, impugnato insieme alla nota di comunicazione, si appalesa illegittimo in quanto sulla base della normativa vigente la Commissione Ordinaria di Avanzamento è chiamata ad esprimersi unicamente in ordine all'idoneità personale del candidato, mentre, nel caso in esame, ha debordato dai suoi poteri esprimendo considerazioni che riguardano aspetti di natura organizzativa che, a suo dire, imporrebbero la permanenza del ricorrente nel Corpo di Stato Maggiore.
La fondatezza della censura testè esaminata comporta l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre ogni altra censura non espressamente esaminata può considerarsi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
27-02-2014 09:20
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