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Sentenza

Detenzione e porto illecito di una pistola cal. 9 parabellum. E' arma comune da ...
Detenzione e porto illecito di una pistola cal. 9 parabellum. E' arma comune da sparo o arma da guerra?
Cassazione penale  sez. I   
Data:    30/05/2014 ( ud. 30/05/2014 , dep.13/06/2014 ) 
Numero: 25388

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. GIORDANO  Umberto       -  Presidente   -                      
    Dott. ZAMPETTI  Umberto       -  Consigliere  -                      
    Dott. BONITO    F. M. S. -  rel. Consigliere  -                      
    Dott. LOCATELLI Giuseppe      -  Consigliere  -                      
    Dott. BONI      Monica        -  Consigliere  -                      
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA; 
    nei confronti di: 
              S.M. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  la  sentenza  n.  5126/2013 GIUDICE UDIENZA  PRELIMINARE  di 
    BRESCIA, del 17/09/2013; 
    sentita  la  relazione  fatta dal Consigliere Dott.  FRANCESCO  MARIA 
    SILVIO BONITO; 
    lette  le  conclusioni  del  PG che ha chiesto  l'annullamento  senza 
    rinvio della sentenza impugnata. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il GIP del Tribunale di Brescia, con sentenza del 17 settembre 2013 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a carico di S.M., riconosciuta la continuazione e con la diminuente del rito, la pena di anni due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, per detenzione e porto illecito di una pistola cal. 9 parabellum, arma comune da sparo (capo a); al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 3 e 4, (capo b) per la detenzione ed il porto della stessa pistola, clandestina perchè con matricola abrasa;

    al reato di cui all'art. 648 c.p., per la ricettazione della medesima arma. Con la sentenza il giudicante sospendeva la pena sospesa e confiscava l'arma in sequestro.

    2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della repubblica di Brescia denunciandone la illegittimità per violazione delle norme incriminatrici in materia di armi contestate ai capi a) e b) della rubrica.

    Argomenta in particolare il procuratore ricorrente: il giudice di prime cure ha errato nella qualificazione giuridica della condotta là dove non ha considerato la pistola cal. 9 parabellum arma da guerra, ma arma comune da sparo; d'altra parte il giudice al quale viene richiesta una decisione, ha tra i suoi compiti il controllo sulla regolarità della contestazione di reato eppertanto sulla corretta qualificazione della condotta di cui alla imputazione, giacchè sottratta alle parti che richiedono l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la possibilità di concordare sulla qualificazione giuridica del fatto.

    3. Il ricorso è fondato.

    Per comune e costante insegnamento, allo stato attuale della specifica normativa la pistola cal. 9 parabellum si deve considerare arma da guerra, sia per la sua spiccata potenzialità offensiva, sia perchè di fatto destinata all'uso dei moderni armamenti delle forze militari e di polizia.

    Tale conclusione non è in contrasto con la L. n. 185 del 1990, (che, all'art. 2, comma 2, lett. b, include in via generale le armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento tra gli armamenti militari, ma non le descrive, rimandando alla restante normativa), ed è coerente con il D.Lgs. n. 204 del 2010, che - di contro - conferma la natura di arma da guerra del cal. 9 parabellum, posto che al suo art. 5 introduce una modifica alla L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 2, nei seguenti termini: "Salvo che siano destinate alle Forze armate, ai corpi militari dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione che siano camerate per il munizionamento nel cal. 9 parabellum". Tale disposizione, all'evidenza, esclude quindi tale tipo di armi dal novero delle armi comuni da sparo, (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1^, n. 12737 in data 20.03.2012, Rv. 252560, Tornasello;

    id. 14.3.2013, n. 16630, rv. 255842).

    Tanto premesso, non può non convenirsi con il Procuratore ricorrente in ordine alla errata qualificazione della condotta da parte del giudice territoriale, il quale ha contestato il porto e la detenzione illegale di un'arma comune da sparo là dove, in costanza di una pistola cal. 9 parabellum, doveva contestarsi il più grave reato di porto e detenzione di arma da guerra.

    Di qui la inammissibilità dell'accordo proposto dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p., e l'annullabilità della sentenza impugnata, su di esso fondata, giacchè resa in violazione di legge. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, giova ribadirlo, compito fondamentale del giudice è il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ciò al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 444 c.p.p., e dell'art. 112 Cost., (Cass., Sez. 6^, 22/10/2002, n. 1282); ne deriva che il giudice deve dare adeguatamente conto in motivazione dell'effettuazione di tale controllo, nel caso in esame apoditticamente richiamato ma sostanzialmente eseguito in violazione di legge. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

    Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.

    Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014
Avv. Antonino Sugamele

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