Escluso dal concorso: era stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Confermata l'esclusione dal Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato sez. IV
Data:
07/11/2014 ( ud. 07/10/2014 , dep.07/11/2014 )
Numero:
5483
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Gruner,
Federico Dinelli, con domicilio eletto presso Federico Dinelli in
Roma, via del Quirinale, 26;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore; Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del
Comandante Generale pro tempore; entrambi rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
- OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione II n. 01490/2014,
resa tra le parti, concernente concorso per reclutamento di 750
allievi finanzieri nel corpo della Guardia di finanza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia
e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il Cons.
Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l'Avv. Gruner e l'Avvocato
dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 750 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata, indetto per l'anno 2012.
Con nota del Comando generale della Guardia di finanza del 28 dicembre 2012, ne è stato escluso per mancanza del requisito prescritto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del bando (possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria) ed espunto dalla graduatoria finale di merito. Ciò, a seguito della pregressa condanna alla pena dell'arresto di giorni 36 e all'ammenda di euro 1.333 inflittagli dal Tribunale di Oristano per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, del codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata in data 14 giugno 2009 dalla Polizia stradale di Oristano con riguardo a un tasso alcolemico di 1,44 g/l e 1,49 g/l).
Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione, proponendo anche una domanda cautelare che, rigettata dal T.A.R., è stata accolta dalla Sezione con ordinanza 31 luglio 2013, n. 3079.
Il ricorso è stato quindi respinto dal T.A.R. per il Lazio, sez. II, con sentenza 7 febbraio 2014, n. 1490.
Il signor -OMISSIS- ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva con una domanda cautelare che la Sezione - con ordinanza 30 aprile 2014, n. 1756 - ha accolto, al solo scopo di consentire una sollecita fissazione dell'udienza pubblica di discussione.
Nel merito, l'appello è affidato a due motivi, che entrambi censurano l'asserita erroneità e ingiustizia della sentenza che:
1. non avrebbe tenuto conto dell'orientamento del Consiglio di Stato il quale, in una fattispecie ritenuta analoga, avrebbe invece accolto l'appello della parte privata (sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5245). Le vicende sarebbero sostanzialmente sovrapponibili, tenuto conto dell'unicità dell'episodio, della giovane età del soggetto (venti anni), dell'intervallo di tempo intercorso tra la commissione del reato e la partecipazione al concorso. Non sarebbero fattori decisivi di differenziazione il diverso tasso alcolemico accertato (tra 0,5 e 0,8 g/l in un caso, tra 0,8 e 1,5 g/l nell'altro), compensato dalla circostanza che in un'ipotesi si sarebbe trattato di concorso per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, nell'ipotesi presente di concorso per allievi finanzieri (dunque, per una categoria inferiore) e neppure l'avvenuta estinzione del reato per oblazione, perché, nell'attuale vicenda, il reato sarebbe stato dichiarato estinto in data 11 ottobre 2012, per non avere l'odierno appellante commesso altri reati nei due anni successivi alla condanna. La sentenza appellata sarebbe inoltre distonica rispetto all'orientamento della medesima Sezione del T.A.R. circa di rilievo da accordarsi a episodi isolati di assunzione di sostanze stupefacenti da parte di militari della Guardia di Finanza;
2. avrebbe omesso di censurare la meccanicità e l'automatismo del provvedimento, che avrebbe, ad esempio, del tutto tralasciato i giudizi di eccellenza ricevuti dal signor -OMISSIS- in relazione al servizio prestato in ferma prefissata presso la Capitaneria di porto di Oristano, e sarebbe dunque del tutto sproporzionato rispetto al fatto contestato.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all'appello, facendo riferimento alle memorie di primo grado.
All'udienza pubblica del 7 ottobre 2014, l'appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
Diritto
In linea di principio, il Collegio non può che ribadire la propria giurisprudenza, formulata anche con riguardo anche a singoli fatti che, nell'ambito di procedure selettive per l'accesso alle Forze di polizia denunzino, ad avviso dell'Amministrazione, il difetto dei necessari requisiti morali e di condotta. E cioè che l'Amministrazione ha, al riguardo, ampia (benché non indiscriminata) discrezionalità nell'apprezzare la sussistenza negli aspiranti dei requisiti richiesti dalla normativa di legge e di concorso. In tale prospettiva, anche un isolato episodio, in cui il candidato abbia tenuto una condotta riprovevole, è suscettibile di essere valutato negativamente, seppure avvenuto a notevole distanza di tempo dal concorso, e di rappresentare di per sé causa di esclusione dalla procedura selettiva, senza che per tale motivo la decisione dell'Amministrazione possa dirsi irragionevole (si veda Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343; Id., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2912,; Id., sez. IV, sent. breve 25 giugno 2013, n. 3473, tutte con riguardo a episodi isolati di detenzione o assunzione di sostanze stupefacenti, dunque a vicende bensì diverse, che peraltro lo stesso appello - pagg. 19-20 - assume a idoneo termine di paragone).
Nel caso di specie, ampiamente si dibatte del precedente costituito dalla decisione del Consiglio di Stato ricordata in narrativa, resa in una vicenda che l'appellante considera sostanzialmente sovrapponibile a quella attuale e rispetto alla quale il Tribunale territoriale individua elementi di difformità ritenuti significativi.
Il Collegio è dell'avviso di poter fare proprie le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado.
In disparte gli ulteriori profili di diversità tra le due vicende (conclusasi l'una con l'estinzione del reato per oblazione, l'altra con una condanna cui ha fatto seguito, dopo due anni, la dichiarazione di estinzione, e relative a non omogenei livelli di acceso all'impiego militare), che potrebbero anche compensarsi reciprocamente, il precedente di questo Consiglio di Stato prendeva in esame il caso di un soggetto che si riteneva avesse "bevuto un bicchiere di troppo".
Ben diverso, invece, è il comportamento di chi si ponga alla guida di un'autovettura dopo avere ingerito sostanze alcoliche che hanno portato il tasso relativo vicino al livello di 1,50 g/l, cioè circa tre volte il massimo consentito. Un simile comportamento non può essere valutato con superficialità e leggerezza, nella misura in cui è concretamente idoneo a mettere in pericolo l'incolumità e la vita del soggetto e di altre persone.
Non è un caso, d'altronde, che il legislatore, dopo avere depenalizzato la fattispecie ex art. 186, comma 2, lett. a), del codice della strada (tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l: ed è questa l'ipotesi su cui ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5245/2011), abbia invece mantenuto la sanzione penale anche per la fattispecie di livello immediatamente superiore ex lett. b) (che viene in questione nella presente controversia).
Non è dunque stereotipato, né irragionevole o censurabile il giudizio dell'Amministrazione che, alla luce degli specifici e delicati compiti attribuiti dalla legge alla Guardia di finanza, abbia fatto uso di un metro di giudizio particolarmente rigoroso e considerato quell'episodio, sebbene isolato e posto in essere in giovane età, in termini di disvalore tali da non consentire l'accesso al Corpo. Si tratta di una valutazione che non può essere reputata manifestamente incongrua, come tale sindacabile in questa sede, e - restando irrilevante qualunque apprezzamento circa la tenuità penale del fatto e i positivi precedenti dell'appellato - giustifica il provvedimento di esclusione.
Dalle considerazioni che precedono, discende che l'appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Peraltro, tenuto conto della natura della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 NOV. 2014.
08-12-2014 22:10
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