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Sentenza

Forze armate - Arruolamento - Volontario in ferma breve prefissata - Inidoneità ...
Forze armate - Arruolamento - Volontario in ferma breve prefissata - Inidoneità fisio-psico-attitudinale - Esclusione - Obbligo.
Consiglio di Stato  sez. IV Data: 17/02/2014 ( ud. 30/04/2013 , dep.17/02/2014 ) 
Numero:732
                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                            Il Consiglio di Stato                        
    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
    ha pronunciato la presente                                           
                                   SENTENZA                              
    sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2007, proposto da:  
    Fa.  So., rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Palombo, Marco
    Pisano  e Giovanni Ghia ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
    G.  Ferrari  n.  35, presso lo studio dell'avv. Massimo Filippo Marzi,
    per mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovi difensori ed
    elezione  di  nuovo  domicilio,  depositato  il  10  aprile  2008, in
    sostituzione  dei precedenti difensori avv.ti Domenico Bonaiuti, Luca
    Sanna e Andrea Pettinau, officiati col mandato in calce all'appello; 
                                    contro                               
    Ministero   della   Difesa,   in  persona  del  Ministro  in  carica,
    rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e
    presso  gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla
    via dei Portoghesi n. 12;                                            
    nei confronti di                                                     
    Matteo  Spada, intimato, non costituito nel giudizio di primo grado e
    nel giudizio d'appello;                                              
    per la riforma                                                       
    della  sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez.1^ bis, n.
    5432  del 5 luglio 2006, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato
    in  parte  irricevibile  e  in parte inammissibile il ricorso in primo
    grado   n.r.   5501/2006  proposto  per  l'annullamento  del  decreto
    dirigenziale  del 22 marzo 2006 di esclusione dall'arruolamento quale
    volontario in ferma breve prefissata triennale, a decorrere dalla data
    di  notifica  del  decreto e con qualificazione del servizio prestato
    quale  servizio  di  fatto, nonché del presupposto bando di concorso,
    con  riferimento  alla prescrizione di cui all'art. 2 punto 1 lettera
    m)  e  del  foglio  di  congedo illimitato in data 5 aprile 2006, con
    compensazione delle spese del giudizio                               
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno 30 aprile 2013 il Cons.
    Leonardo  Spagnoletti  e  uditi  per  le  l'avv. Giuseppe Giunta, per
    delega dell'avv. Marco Pisano, per l'appellante e l'avvocato di Stato
    Carla Colelli per l'Autorità appellata;                              
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    1.) Fa. So. ha presentato domanda per l'arruolamento quale volontario in ferma breve triennale per uno dei posti previsti per l'aereonautica militare (250) nel terzo bando individuato nel decreto di indizione per l'arruolamento nell'anno 2002, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 36 dell'8 maggio 2001.

    Dopo l'arruolamento, e in funzione dell'accertamento della sussistenza di profili di inidoneità psicofisica, attinenti al visus, come emersi in relazione a precedente procedura di arruolamento, con il decreto dirigenziale del 22 marzo 2006 è stato escluso dall'arruolamento con decorrenza dalla data di notifica del decreto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m) del bando di arruolamento, ricevendo il foglio di congedo illimitato in data 5 aprile 2006.

    Con il ricorso in primo grado n. 5501/2006, l'interessato ha impugnato sia il decreto di esclusione dell'arruolamento e il foglio di congedo, sia il bando di arruolamento con riferimento alla prescrizione dell'art. 2 comma 1 lettera m), deducendo quanto a quest'ultima l'illegittimità per violazione degli artt. 3 e 32 Cost. (in quanto disponente l'esclusione in presenza di semplice precedente proscioglimento d'autorità senza indicazione della causa specifica del proscioglimento e della possibilità di eliminare mediotempore il profilo d'inidoneità psicofisica, nonché per violazione del principio di buon andamento sotto il profilo dell'illogicità e irragionevolezza della prescrizione).

    Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. del Lazio, considerata tardiva l'impugnazione del bando e quindi insostenibile l'illegittimità derivata del provvedimento di esclusione, ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile (quanto appunto all'impugnativa del bando) e in parte inammissibile (quanto al consequenziale e doveroso provvedimento di esclusione), con compensazione delle spese del giudizio.

    Con l'appello, notificato il 26 febbraio 2007 e depositato il 14 marzo 2007, la sentenza è stata impugnata deducendo, in sintesi, le seguenti censure:

    1) Violazione ed errata applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 2 comma 1 lettera m) e comma 2) del bando, perché il decreto dirigenziale e il T.A.R. hanno ritenuto, in modo del tutto erroneo, l'equiparazione tra esclusione da precedente arruolamento e proscioglimento d'autorità, come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera m), ed anzi i rilievi del T.A.R. in ordine all'irrilevanza del riferimento al proscioglimento d'autorità si concretizzerebbe in una integrazione giurisdizionale del provvedimento impugnato.

    2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del bando, perché in modo erroneo il T.A.R. ha richiamato il proscioglimento ivi disciplinato che fa riferimento a specifici accertamenti anche successivi, laddove l'interessato in sede di visita fisiopsicoattitudinale in occasione dell'arruolamento per il 2002 venne ritenuto idoneo.

    Peraltro l'esclusione dalla precedente arruolamento era stata comunicata soltanto il 18 settembre 2001, laddove il termine per l'impugnativa del bando de quo era già spirata.

    3) Riproposizione delle censure già dedotte in primo grado (come già in precedenza sintetizzate).

    Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'appello.

    Con memoria difensiva depositata il 9 aprile 2013 l'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello, ribadendo che la temporanea precedente inidoneità non poteva ostare al successivo arruolamento, poiché il proscioglimento può essere disposto, in base all'art. 14 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, ora sostituito dall'art. 957 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, solo per la perdita permanente dell'idoneità fisiopsicoattitudinale.

    All'udienza pubblica del 30 aprile 2013, l'appello è stato discusso e riservato per la decisione,

    2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza impugnata, la cui motivazione deve essere integrata nei sensi di seguito indicati.

    2.1) Deve premettersi, in punto di fatto, che non è contestato, ed anzi è ammesso dall'interessato, che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di arruolamento (31 dicembre 2001) egli fosse stato escluso da una precedente procedura di arruolamento per inidoneità psicofisica, comunicatagli in data 18 settembre 2001, con provvedimento che non risulta essere stato mai gravato.

    2.2.) Tanto chiarito, deve osservarsi che, anche ove si voglia prescindere dalla questione della tempestività dell'impugnativa del bando, e anche al di là del richiamo, contenuto nel decreto direttoriale, all'art. 2 comma 1 lettera m) (che esclude dall'arruolamento i candidati che siano incorsi nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento) è del tutto evidente, sia ai sensi dell' art. 2 comma 2 sia ai sensi dell'art. 9 del bando che quando sia comunque accertata, anche in via successiva (e dunque a fortiori quando risulti già accertata anche in momento precedente all'arruolamento, come nel caso di specie) il difetto di uno dei requisiti previsti per l'arruolamento (tra cui appunto l'idoneità fisiopsicoattitudinale) deve procedersi all'esclusione dall'arruolamento, e se l'interessato sia già incorporato alla revoca della ferma o al proscioglimento.

    Infatti l'art. 2 comma 2 del bando dispone che:

    "I candidati che risultassero, ad una verifica anche successiva, in difetto di uno soltanto dei requisiti richiesti saranno esclusi dall'arruolamento con provvedimento motivato della

    direzione generale per il personale militare o da autorità, da questa delegata, appartenente alle forze di Polizia ad ordinamento militare o civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; se già incorporati, verrà disposta la revoca della ferma".

    A sua volta,l'art. 9 del bando prevede che:

    "L'amministrazione della Difesa o autorità da essa delegata delle Forze di polizia o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi aspirante che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti (comma 1)

    "I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente decreto di arruolamento saranno, con provvedimento motivato emanato dalla direzione generale per il personale militare: esclusi dall'arruolamento, se non incorporati; prosciolti, se già incorporati" (comma 2).

    3.) Alla stregua dei rilievi che precedono, è quindi confermata l'infondatezza dell'appello, onde la sentenza gravata deve essere confermata sia pure con diversa motivazione di reiezione del ricorso proposto in primo grado.

    4.) Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari anche del giudizio d'appello.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello in epigrafe n.r. 2205 del 2007 e, per l'effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez.1^ bis, n. 5432 del 5 luglio 2006, rigettando il ricorso proposto in primo grado.

    Spese del giudizio d'appello compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

    Marzio Branca, Presidente FF

    Raffaele Potenza, Consigliere

    Francesca Quadri, Consigliere

    Andrea Migliozzi, Consigliere

    Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 FEB. 2014
Avv. Antonino Sugamele

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