FORZE ARMATE - Note caratteristiche
T.A.R. sez. I Latina , Lazio 25/06/2014 ( ud. 22/05/2014 , dep.25/06/2014 )
Numero: 484
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2007, proposto dal
sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Costantini e
Daniele Serapiglia e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Agostino Santoro, in Latina, via Carlo Alberto, n. 19
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Roma, via
dè Portoghesi, n. 12
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
- del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare, n. -OMISSIS-, recante reiezione del ricorso
gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso la scheda valutativa
"04 ottobre 2005 - 03 ottobre 2006", recante la qualifica di
"superiore alla media" riferita alle note caratteristiche per il
periodo 4 ottobre 2005 - 3 ottobre 2006;
- per quanto di ragione, della scheda valutativa per Ufficiali,
riferita al medesimo periodo.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti l'atto di costituzione in giudizio ed i documenti depositati
dal Ministero della Difesa;
Vista l'ordinanza n. 690/2007 del 13 ottobre 2007, con cui è stata
respinta l'istanza cautelare;
Preso atto del deposito di documentazione da parte del ricorrente
all'udienza pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del 22 maggio 2014 il dott.
Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato
nel verbale;
Visto l'art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Visto, altresì, l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
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Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, n. -OMISSIS-, recante rigetto del ricorso gerarchico proposto dallo stesso avverso la scheda valutativa "04 ottobre 2005 - 03 ottobre 2006", nonché la scheda valutativa per Ufficiali, riferita al medesimo periodo, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione;
Considerato che la predetta scheda valutativa reca, per il sig. -OMISSIS-, la qualifica di "superiore alla media" riferita alle note caratteristiche per il periodo 4 ottobre 2005 - 3 ottobre 2006;
Osservato che a supporto del gravame il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, le doglianze di eccesso di potere per motivazione inesistente, insufficiente, illogica o incongrua;
Considerato che, in sintesi, il ricorrente, dopo aver riportato le regole a cui deve attenersi la P.A. in sede di stesura e compilazione delle note caratteristiche, lamenta:
- che le motivazioni del decreto decisorio del ricorso gerarchico sarebbero inesistenti, insufficienti, illogiche ed incongrue, apparendo delle mere formule di stile, che si limiterebbero sostanzialmente a ribadire la legittimità dell'operato della P.A., senza alcuna esplicitazione dei motivi a supporto di tale convinzione;
- che il decreto impugnato realizzerebbe un'inversione dell'onere della motivazione, addossando al ricorrente sig. -OMISSIS- l'illustrazione dei motivi per cui non condivide il giudizio espresso nei suoi confronti;
- che la condotta ed il rendimento dell'interessato non sarebbero mutati rispetto agli anni precedenti (in cui ha riportato valutazioni di eccellenza), cosicché l'abbassamento del giudizio ("superiore alla media") espresso nei suoi riguardi dipenderebbe da ragioni soggettive, condizionate dalle personali convinzioni del valutatore o comunque estranee all'apprezzamento del servizio prestato dal militare, senza che, in ogni caso, la P.A. abbia esternato i motivi del cambiamento di giudizio;
- che le valutazioni espresse per le singole voci componenti la scheda valutativa non conterrebbero elementi di discordanza rispetto alle schede valutative degli anni precedenti ed anzi sarebbero talora migliorative rispetto alle valutazioni contenute in dette schede, il che confermerebbe l'illegittimità ed inspiegabilità della mancata conferma del giudizio di "eccellente" per il ricorrente;
- che gli atti impugnati non terrebbero in alcun conto i molteplici riconoscimenti ottenuti in passato dal sig. -OMISSIS- ed in specie la sua funzione di Vice-Comandante di Gruppo;
- che nel periodo di riferimento il servizio e la condotta del ricorrente sarebbero stati esemplari, anzi il suo rendimento sarebbe addirittura cresciuto, cosicché sarebbe stato del tutto logico confermargli la valutazione di "eccellente" ripetutamente riconosciutagli in precedenza;
Considerato che si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando documentazione sui fatti di causa e resistendo alle pretese attoree;
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), in virtù della manifesta infondatezza del ricorso;
Considerato, infatti, che gli elementi che depongono per l'infondatezza dei motivi di ricorso sono i seguenti:
- il decreto di reiezione del ricorso gerarchico appare adottato in esito ad una compiuta e scrupolosa istruttoria, nonché adeguatamente motivato;
- nel caso di specie la P.A. ha correttamente sottolineato, nel decreto in questione, l'impossibilità di porre a raffronto la valutazione attuale (oggetto di doglianza) e le valutazioni pregresse, in ragione della reciproca indipendenza delle stesse, relativamente sia al tempo preso in esame, sia alle diverse Autorità che intervengono nella compilazione della documentazione caratteristica, non potendo né la coscienza, né la facoltà di giudizio del superiore/esaminatore subire vincoli o condizionamenti: i riconoscimenti conseguiti (riferiti a periodi precedenti) rappresentano un unicum che - osserva del tutto condivisibilmente il decreto - non può condizionare l'Autorità giudicatrice, la quale deve poter valutare la figura e l'operato del dipendente per il periodo di riferimento. C'è da aggiungere che un discorso analogo va fatto, altresì, per l'analisi del giudice, che non può essere condizionata neppure dalle valutazioni del militare attinenti a periodi successivi a quello ora in esame;
- venendo, pertanto, ad analizzare le valutazioni della P.A. in ordine al periodo di riferimento, deve osservarsi come le stesse risultino adeguate, ragionevoli ed immuni dalle censure svolte nel ricorso, alla luce dell'esauriente istruttoria eseguita dalla P.A. in sede di decisione sul ricorso gerarchico del sig. -OMISSIS-, la cui documentazione è stata versata in atti dalla difesa erariale. Tale documentazione ha, infatti, ben evidenziato alcune situazioni che hanno riguardato il militare nel periodo in esame e che hanno condotto alla formulazione del giudizio di cui l'interessato si duole: situazioni - si deve aggiungere - di cui il ricorrente non contesta la veridicità sul piano storico-fattuale;
- si fa riferimento, più in dettaglio, alle problematiche legate alle difficoltà di apprendimento della lingua inglese da parte del sig. -OMISSIS- ed alle ricadute negative sul piano lavorativo che ne sono derivate (come nell'episodio della mancata presentazione al personale del documento N.A.T.O. in lingua inglese, classificato ed afferente alla Force Protection), nonché alla questione della mancata partenza del militare per una missione nel teatro operativo dell'Afghanistan, dopo che il medesimo aveva assicurato la propria disponibilità a siffatta missione e soprattutto a fronte della circostanza - non contestata dal ricorrente - di avere egli stesso espresso, a più riprese, il desiderio di partecipare ad operazioni all'estero;
- significativo, sotto i profili ora illustrati, è il fatto che la scheda valutativa contestata contenga un giudizio sulla conoscenza, da parte del militare, della lingua inglese ("soddisfacente") palesemente meno positivo rispetto ai giudizi emessi per altre caratteristiche dello stesso oggetto di valutazione (ad es., i giudizi di "ottimo" per la capacità di presentazione e la condizione psicofisica, nonché per l'inclinazione alle relazioni pubbliche);
- a fronte di quanto ora riportato, appaiono, perciò, infondate le molteplici doglianze dedotte con il ricorso, incentrate tutte, in buona sostanza, sui vizi motivazionali degli atti impugnati, apparendo la valutazione contestata, per il periodo di riferimento, coerente nel suo complesso con le menzionate risultanze istruttorie del procedimento decisorio del ricorso gerarchico. L'indicazione di specifiche situazioni, di natura oggettiva (quale per es. la mancata esplicazione al personale del documento in lingua inglese), consente, inoltre, di escludere la fondatezza della doglianza del ricorrente, secondo cui i giudizi espressi nei suoi riguardi nella scheda contestata dipenderebbero da ragioni soggettive (ed in specie dalle personali convinzioni del valutatore), essendo, al contrario, detti giudizi connessi all'apprezzamento del servizio prestato dal militare;
- da ultimo, non può neppure condividersi la censura di mancata valutazione della funzione di Vice-Comandante di Gruppo assolta dal sig. -OMISSIS-, in quanto tale funzione è stata certamente tenuta in conto dall'Amministrazione, la quale, però, l'ha ritenuta estranea alla documentazione caratteristica, in ragione della sua natura di attività vicaria (così testualmente recita il decreto di rigetto del ricorso gerarchico);
Ritenuto in definitiva, alla luce di quanto si è esposto, di dover dichiarare il ricorso manifestamente infondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a., in ragione della palese infondatezza di tutte le doglianze con lo stesso formulate;
Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare nella misura stabilita dal dispositivo le spese e gli onorari di causa, secondo il criterio della soccombenza
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese e degli onorari di causa, che in via forfettaria liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) complessivamente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ora indicati.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 GIU. 2014.
27-12-2014 22:12
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