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Sentenza

Forze armate - Procedimento disciplinare - Fatti emersi da processo penale concl...
Forze armate - Procedimento disciplinare - Fatti emersi da processo penale concluso con sentenza passeggiata - Assunzione degli stessi a motivo del provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione - Legittimità.
Consiglio di Stato    sez. IV Data:    17/02/2014 Numero:    733
L'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ritiene ricorrano le condizioni per il proscioglimento; pertanto, se ai fini del giudizio disciplinare, conclusosi con un provvedimento di perdita del grado per rimozione, il patteggiamento non è da solo sufficiente per affermare la responsabilità del dipendente pubblico incolpato, nondimeno l'Amministrazione può fare legittimo riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente, in base ad un ragionevole apprezzamento delle altre risultanze del procedimento.
Avv. Antonino Sugamele

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