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Sentenza

Forze armate. Sottufficiali - stato - ferma e rafferma....
Forze armate. Sottufficiali - stato - ferma e rafferma.
T.A.R.  sez. I  Roma , Lazio 06/10/2014 ( ud. 04/09/2014 , dep.06/10/2014 ) 
Numero:    10200


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio          
                         (Sezione Prima Bis)                         
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
ex art. 60 cod. proc. amm.;                                          
sul ricorso numero di registro generale 9922 del 2014, proposto da:  
Pa.  Vo.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Corrado    Tortorella
Esposito, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar  Lazio
in Roma, via Flaminia, 189;                                          
                               contro                                
Ministero  della  Difesa,  rappresentato  e    difeso    per    legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12;                                                      
                         per l'annullamento                          
del provvedimento, del Ministero della Difesa, avente ad  oggetto  il
diniego  all'ammissione  alla  rafferma  biennale  per  mancanza  del
requisito di cui  all'art.  3,  co.  1,  lett.  a)  del  decreto  del
Ministero della Difesa 8 luglio 2005 e di tutti gli atti presupposti,
consequenziali e connessi.                                           
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nella camera di consiglio del giorno  4  settembre  2014  il
dott.  Domenico  Landi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale;                                             
Avvertite le  stesse  parti  circa  la  possibilità  di  definire  il
giudizio in forma semplificata, ai  sensi  dell'art.  60  cod.  proc.
amm.;                                                                


Fatto
FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa, avente ad oggetto il diniego alla rafferma biennale per mancanza del requisito di cui all'art. 3, primo comma, lett. a) del decreto del Ministero della Difesa 8 luglio 2005;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo che il suddetto requisito è richiesto solo per i volontari in ferma prefissata annuale e non per i volontari in ferma prefissata quadriennale, per i quali il giudizio finale non costituirebbe un requisito per l'immissione in servizio, ma solo un titolo;

Considerato che l'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso, atteso che il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante le modalità di ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica alle rafferme biennali, all'art. 3 prevede espressamente, tra i requisiti per l'ammissione alle rafferme, l'aver riportato, in sede di valutazione caratteristica relativa al servizio prestato, una qualifica non inferiore a"superiore alla media" o un giudizio equivalente per l'intero periodo comprendente i 12 mesi di ferma immediatamente precedenti la presentazione della domanda;

Considerato che il ricorrente nel periodo in esame è stato valutato con qualifica finale "nella media" per cui correttamente l'Amministrazione della Difesa ha disposto la sua non ammissione alla rafferma biennale per carenza del suddetto acquisito e conseguentemente ha collocato in congedo illimitato il ricorrente;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 OTT. 2014.
Avv. Antonino Sugamele

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