Forze armate.Trasferimenti. Generici motivi di impossibilità a prestare assistenza. Non esimono dagli obblighi legali di assistenza familiare.
T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI Data: 07/11/2013Numero: 4986
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2009, proposto da:
Pa. Mu., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mastroianni, con
lui elettivamente domiciliato eletto presso l'avv. Felice Laudadio
con studio in Napoli alla via Caracciolo,15;
contro
Ministero dell'Interno - Polizia Di Stato, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato di
Napoli, domiciliataria ex lege, con sede in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento,
della nota telegramma del 15.01.2009 recante riferimento n.
333.D/88668, con la quale il Ministero dell'Interno- Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, mediante il IV Reparto Mobile della Polizia
di Stato di Napoli, ha comunicato la valutazione sfavorevole
dell'istanza avanzata dal ricorrente, recante prot. n. 9900 del
30.06.07, finalizzata alla concessione del beneficio di cui all'art.
33 L. 104/92, a firma del Capo della Polizia Direttore Generale
Pubblica Sicurezza Manganelli in data 15.01.09 e di seguito
notificato all'istante dal IV Reparto Mobile della Polizia di Stato
di Napoli in data 20.01.2009, di ogni altro atto conseguente,
preordinato e connesso se ed in quanto lesivo dei diritti del
ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott.
Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Fatto
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Mu. Pa. impugnava i provvedimenti meglio indicati in epigrafe con cui il Ministero dell'Interno, ha negato al ricorrente il beneficio del trasferimento per assistere persona con handicap grave ai sensi dell'art. 33 co. 5 L. 104/1992.
1.2. In particolare, il ricorrente esponeva in ricorso diverse censure, meglio descritte nella parte in diritto e, all'esito, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia.
1.3. Si costituiva il Ministero dell'Interno che chiedeva il rigetto del ricorso.
1.4. Con ordinanza del 24.06.2009, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione.
1.5. All'esito dell'udienza di trattazione del 23.10.2013, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
2.1. Con il provvedimento impugnato il Ministero dell'interno ha rigettato la richiesta del ricorrente, del 13.06.2008, volta a ottenere il trasferimento al Commissariato di P.S. di Telese al fine di poter accudire l'anziano padre, Mu. Fr., portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/1992.
2.2. A sostegno del diniego, l'amministrazione invocava la circostanza che non risultava provata adeguatamente l'indisponibilità assistenziale degli altri familiari ad assistere la persona portatrice di handicap grave, provata per mezzo di "semplici dichiarazioni di carattere formale".
3.1. Con le due articolate censure, parte ricorrente, da un lato, contesta che si sia ritenuta necessaria l'esclusività dell'assistenza che, all'opposto, non sarebbe necessaria e non è, al momento, in atto proprio in ragione degli impegni lavorativi del ricorrente e, dall'altro, lamenta che si siano ritenuti insufficienti i diversi elementi addotti al fine di comprovare la sussistenza dei presupposti di legge e ciò anche per l'inadeguata istruttoria svolta.
3.2. Gli elementi riportati dal ricorrente a corredo dell'istanza si fondano principalmente sulla circostanza secondo cui i genitori sarebbero 'di fatto' separati; tale prospettazione è corroborata solo con la produzione dei certificati anagrafici che attestano come il soggetto portatore di handicap viva con la famiglia del ricorrente, mentre la sorella del ricorrente, Maria, convivrebbe con la madre separata 'di fatto' e priva della patente di guida. Inoltre, la moglie del ricorrente, DE MARCO Addolorata, bracciante agricola e madre di due bambini non potrebbe in alcun modo assistere l'anziano padre del marito.
4.1.1. Valga la precisazione per cui è necessario far riferimento alla disciplina applicabile 'ratione temporis' secondo la quale, nella condivisibile interpretazione giurisprudenziale prevalente, doveva essere verificato il requisito della esclusività dell'assistenza, ("il requisito dell'esclusività dell'assistenza, benché non contenuto nella lettera dell'art. 33 (...), l. 5 febbraio 1992 n. 104, è sicuramente desumibile dalla sua ratio, che non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest'ultimo un'assistenza" cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 luglio 2008 , n. 6609, nonché, di recente, T.A.R. Campania, sez. VI n. 2268/2009). A seguito della modifica intervenuta con legge n. 183 del 2010 i requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza sono stati definitivamente espunti dal sistema della legge anche con riferimento al personale delle Forze dell'ordine (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1005 con cui il Supremo consesso, dopo alcuni tentennamenti, ha adottato la condivisibile opzione interpretativa in questione); il ricorrente, evidentemente, potrà presentare una nuova istanza che sarà decisa in applicazione della disciplina attualmente vigente.
4.2. Alla luce della precisazione appena operata, va anche ribadito che, a causa del venir meno del requisito della convivenza ad opera dell'art. 20 della legge n. 53 del 2000, l'Amministrazione era tenuta a valutare più rigorosamente l'indisponibilità di altri familiari, come anche l'esistenza del requisito dell'assistenza continuativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 febbraio 2001, n. 898).
5.1. Ebbene, nel caso di specie, la valutazione operata dall'amministrazione appare tutt'altro che irragionevole. Il soggetto affetto da handicap grave, infatti, risulta tutt'ora sposato con LUONGO Iolanda e le certificazioni anagrafiche prodotte non sono idonee a dimostrare l'effettiva separazione tra i due. Inoltre, a maggior ragione, non si comprova adeguatamente l'impossibilità a prestare assistenza al padre da parte della sorella del ricorrente, Mu. Ma., che sarebbe "non gradita" dal padre per la differenza di sesso e in ragione della convivenza con la predetta Lu. Io., separata di fatto dal soggetto bisognoso di assistenza.
5.2. In proposito, va detto che nessuna delle circostanze appena citate appare in grado di esimere Mu. Ma. dall'obbligo di assistenza nei confronti del padre, anche considerato che giammai possono farsi valere generici motivi di impossibilità di prestare assistenza, atteso che gli stessi non esimono dagli obblighi legali di assistenza familiare (cfr., ex multis, T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 14 marzo 2006 , n. 109, T.A.R. Napoli sez. VI, n. 10745/2008).
6.1. Quanto precede dimostra l'insussistenza di qualsivoglia vizio motivazionale o di istruttoria e, conseguentemente, l'infondatezza del ricorso che va, perciò, respinto.
6.2. In ragione della peculiarità della materia, attinente a diritti fondamentali della persona e contraddistinta da plurime stratificazioni normative, si compensano le spese di lite.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 NOV. 2013.
06-03-2014 22:05
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