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Sentenza

Forze armate - Ufficiali - Stato - Indennità - Indennità di trasferimento - Non ...
Forze armate - Ufficiali - Stato - Indennità - Indennità di trasferimento - Non è dovuta - Nei casi di prima destinazione al termine della fase addestrativa di servizio e nei casi di mutamento di sede conseguente allo svolgimento di attività che hanno durata temporanea.
T.A.R.  Roma (Lazio)  sez. I  10/12/2013 Numero: 10666

 

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio          
                         (Sezione Prima Bis)                         
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 6258 del 2004, proposto da:  
Ca. Gi., rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Salvatore Rapisarda,
con domicilio eletto presso Sandro Salvatore Rapisarda in  Roma,  via
C. Garofolini, 7;                                                    
                               contro                                
Ministero  della  Difesa,  rappresentato  e    difeso    per    legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;        
                         per l'annullamento                          
del diniego della corresponsione dell'indennità di cui alla L. 86/01.
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;  
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre  2013  il  dott.
Alessandro  Tomassetti  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale;                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il sottotenente Gi. Ca. impugna la disposizione emessa dalla Direzione Territoriale di Amministrazione del Comando III Regione Aerea dell'Aeronautica Militare - fg. Prot. n. TR3-843/269 in data 11 febbraio 2004 - che ha escluso per gli ufficiali in ferma biennale vincitori di concorso in SPE, tra cui il ricorrente, il trattamento economico di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, trasmessa dal Servizio Amministrativo 9^ Brigata Aerea con fg. Prot. RA9-71-2/14640/F3-1 dell'11 marzo 2004 oltre alla conseguente reiezione della istanza diretta ad ottenere la fruizione del trattamento in oggetto disposta, con restituzione della pratica, dal Servizio Amministrativo 9^ Brigata Aerea.

Il ricorrente assolse il servizio di prima nomina quale Ufficiale di complemento con decorrenza 1 luglio 2000 e contrasse successivamente ferma biennale, con decorrenza 10 giugno 2001, prestando servizio quale ufficiale addetto alla Sezione VAM del Gruppo Difesa del Q.G. Comando A.M. Roma; risultato vincitore di concorso in SPE per la quota di riserva e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo con decorrenza 12 novembre 2002 in data 15 gennaio 2003, venne trasferito d'autorità alla 9^ Brigata Aerea di Pratica di Mare, Gruppo Automazione Sistemi di Comando e Controllo e, in data 20 gennaio 2003 e sino all'8 maggio 2002, venne inviato alla frequenza del corso SPE presso la Scuola di Guerra Aerea di Firenze.

La domanda del ricorrente, diretta ad ottenere la corresponsione del trattamento economico ex L. n. 86/2001, veniva restituita all'interessato dal Servizio Amministrativo della 9^ Brigata Aerea, con il foglio di comunicazione epigrafato, poiché la competente Direzione Territoriale di Amministrazione disponeva che detto trattamento economico non competerebbe agli Ufficiali di complemento in ferma biennale trasferiti in quanto vincitori di concorso in SPE, sia perché "il trasferimento d'autorità (...) deve avvenire tra due sedi permanenti di servizio e tale non può considerarsi la sede di provenienza del personale in parola", sia perché il Sottotenente in ferma biennale "con il superamento del concorso in SPE ha cambiato il proprio stato giuridico, con la conseguenza che la destinazione presso il nuovo Ente costituisce prima assegnazione".

Deduce il ricorrente la illegittimità degli atti per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 2 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Rileva il Collegio che l'indennità di trasferimento non è dovuta nei casi di prima destinazione al termine della fase addestrativa di servizio e neppure, per carenza dei relativi presupposti, qualora il mutamento di sede consegua allo svolgimento di attività che hanno durata temporanea e non possono ontologicamente implicare, pertanto, un trasferimento definitivo ovvero permanente.

Così come risulta dagli atti di causa, infatti, l'odierno ricorrente, risultato vincitore di concorso in SPE per la quota di riserva (bando del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del 27 marzo 2002) è stato assegnato alla 9^ Brigata Aerea di Pratica di Mare quale prima assegnazione alla sede di servizio dopo l'assunzione nel servizio permanente.

D'altra parte, lo stesso ricorrente è ritornato presso il reparto di provenienza all'esito del corso di formazione presso la Scuola di Guerra Aerea di Firenze, che costituisce soltanto l'espletamento di attività temporanea tale da non implicare alcun trasferimento permanente della sede di servizio.

Conseguentemente e per i motivi esposti, la pretesa del ricorrente è infondata mentre sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 DIC. 2013.
Avv. Antonino Sugamele

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