il Corpo militare della Croce Rossa Italiana costituisce un corpo speciale volontario ausiliario delle FF.AA., al cui vertice è posto un Generale dello stesso Corpo.
T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10/04/2014, n. 3949
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7142 del 2009, proposto da: proposto M.M.F. e A.M.F. in qualità di eredi del de cuis Ten. Gen. C.R.I. A.M.F., rappresentati e difesi, anche in via fra loro disgiuntiva, dal Prof. Avv. Salvatore Bellomia e dall'Avv. Andrea Barletta ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio, in Roma, Via Gradisca, 7;
contro
la Croce Rossa Italiana - C.R.I., in persona del legale rappresentante pro -tempore
per la condanna
della suddetta Amministrazione al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Ten. Gen. M.F., in dipendenza del provvedimento del Commissario straordinario pro - tempore della Croce Italiana (C.R.I.) n.4910 del 10 aprile 1995 e dell'ordinanza commissariale n,796 del 27 ottobre 1995;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Risulta dagli atti di causa che:
a) Il Gen. A.M.F. veniva richiamato in servizio nel corpo militare della Croce Rossa e destinato alla carica di Ispettore Superiore del Corpo Militare medesimo.
b) In data 7 febbraio 1995, l'interessato riceveva, unitamente ad altri Ufficiali della Croce Rossa, una informazione di garanzia da parte della Procura Militare di Roma;
c) Con ordinanza del 13 marzo 1995, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Militare di Roma disponeva, nei confronti del M.F., la misura cautelare interdittiva della "sospensione per giorni trenta dall'esercizio della funzione di Ispettore Superiore del Corpo Militare della C.R.I." (ordinanza, peraltro, annullata dal Tribunale Militare di Roma, in sede di riesame, con ordinanza dell' 11 aprile successivo, nella quale veniva altresì dichiarato il difetto di giurisdizione sull'intera vicenda;
d) Con Provv. n. 4910 del 10 aprile 1995, il Commissario Straordinario della Croce Rossa disponeva il •ricollocamento in congedo del Gen. M.F., con decorrenza dall'11 aprile 1995;
e) Con ricorso al T.A.R. Lazio (ric. n.7030/1995), il Gen. M.F. impugnava il predetto provvedimento commissariale;
f) Con ordinanza n.838/95 del 28 settembre 1995, T.A.R. Lazio , Sez.III, accoglieva l'istanza cautelare proposta con il gravame, sospendendo il provvedimento impugnato.
g) Nelle more del giudizio il Commissario Straordinario della Croce Rossa adottava una nuova ordinanza n.796 del 27 ottobre 1995, di ricollocamento in congedo del Gen. M.F.;
h) Con ulteriore ricorso al T.A.R. Lazio ((ric.n.497/1996), il Gen. M.F. impugnava anche quest'ultimo predetto provvedimento commissariale;
i) Nel frattempo la vicenda penale in cui era coinvolto il M.F. si concludeva con la sua assoluzione piena, ad opera della Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2003;.
l).- Con sentenza n.749 del l febbraio 2007, il T A.R., Sez.III quater, accoglieva il ricorso proposto avverso il provvedimento commissariale n.4910/11995 (ric. n. 7030/1995), annullando, per l'effetto, detto provvedimento. (sentenza. non notificata, passata in giudicato in data 17 marzo 2008, non essendo stata impugnata dalla Croce Rossa Italiana);
m)Sempre nelle more del giudizio, il Gen. M.F., nato il (...), raggiungeva il limite di età (78 anni) fissato dall'art.45 R.D. n. 484 del 1936 e succ. modif. per l'appartenenza al ruolo della riserva, con conseguente impossibilità di essere richiamato in servizio nella suddetta carica;
n) Con sentenza n.4671 del 6 maggio 2009, il T A.R., Sez.III quater., in accoglimento del! 'istanza in tal senso avanzata dal M.F., dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio instaurato con il ric. n.497/1996, in ragione del raggiungirnento del cennato limite di età.
Con il ricorso in esame l'interessato e di poi gli eredi del ricorrente indicati in epigrafe sostengono che il collocamento in congedo di cui al richiamato fonogramma del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana n.491o del 10 aprile 1995 e la successiva ordinanza n.796 del 27 ottobre 1995 di collocamento in congedo, hanno altresì cagionato e continuano a cagionare danni patrimoniali e non patrimoniali, assai gravi al Gen. M.F. e di conseguenza chiedono l'accertamento del diritto:
I) al risarcimento dei danni patrimoniali Il collocamento anticipato in congedo del Gen. M.F., illegittimamente disposto dalla Croce Rossa, ha infatti precluso al suddetto Ufficiale il percepimento degli emolumenti dovutigli dalla data di esso collocamento in congedo e fino al raggiungimento del limite di età di cui sopra, intervenuto il l agosto 2000.
Sotto questo profilo, la Croce Rossa Italiana va condannata alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali allo stesso arrecati, degli anzidetti emolumenti non percepiti, ivi inclusa la differenza fra il ridotto trattamento di fine servizio erogato e quello spettante alla data dei - raggiunti limiti di età.
A causa del!' allontanamento anticipato dal servizio del M.F., infatti, nella liquidazione del trattamento de qua non si è avuto riguardo alle più elevate retribuzioni degli ultimi anni di servizio prima del raggiungimento dei suddetti limiti.
Il tutto, per l'importo che ci si riserva di quantificare in corso di causa ovvero, comunque, per quello diverso che venga giudizialmente determinato, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
II) al risarcimento dei danni non patrimoniali consistente nel danno morale, all'onore e all'immagine recato dal!' operato della Croce Rossa al Gen. M.F., che fra l'altro, come si è detto e si ripete, è stato assolto dall'addebito in sede penale, con la più ampia formula liberatoria (''perché il atto non sussiste").
Chiede che tale danno non patrimoniale venga risarcito, in forma specifica, mediante l'attribuzione al ricorrente della carica (onorifica e gratuita) di Ispettore emerito del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, con funzioni di Consigliere Militare (titolare o aggiunto) del Presidente Nazionale dell'Istituzione. In .subordine, si insiste affinché il danno di che trattasi venga risarcito per equivalente, mediante condanna dell'Ente resistente alla corresponsione, in favore del Gen. M.F., di una adeguata somma di denaro da determinarsi in via equitativa.
Sotto entrambi i profili di danno parte ricorrente ritiene che nella specie, sussistono sia la colpa della Croce Rossa - che si sostanzia nella gravità e inescusabilità dei vizi che hanno cagionato l'annullamento, ad opera della sentenza n.749/2007 del TAR Lazio., del provvedimento commissariale di collocamento in congedo n.4910/1995 e ritiene che , in via conseguenziale, si sia verificata la caducazione del relativo atto confermativo n.796/1995 - sia il nesso di causalità fra l'illegittimo operato della predetta Amministrazione e i danni ingiusti cagionati al ricorrente.
Con riferimento al provvedimento di collocazione in congedo n.796/1995, peraltro, parte ricorrente, nel ritenere che il medesimo abbia carattere meramente confermativo del provvedimento di ricollocamento in congedo n.4910/1995 con sua conseguente caducazione a seguito dell' annullamento giurisdizionale del suddetto provvedimento, deduce le seguenti doglianze:
A) L'ordinanza de qua è viziata, anzitutto, da evidente eccesso di potere nella parte in cui reca un generico riferimento (sotto la formula "tenuto conto" ... ) alle "indagini giudiziarie promosse dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma".
Con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 22 ottobre 2003, il Gen, M.F. è stato assolto da ogni accusa con la più ampia formula liberatoria (''perché il fatto non sussiste"), non può non rilevarsi che, in virtù della presunzione di non colpevolezza elevata al rango di principio costituzionale dall'art.27 Cost., la mera sottoposizione ad indagini giudiziarie non può di per sé giustificare un provvedimento di estrema sanzione, gravemente lesivo del!' onore di chi lo subisce, quale è il congedo d'autorità. Tanto più che, all' epoca in cui fu emanata, l'ordinanza confermativa n.796/1995, si basava sulla mera attività inquisitoria avviata dal P .M. militare, che non era stata sottoposta ad alcun vaglio della Magistratura giudicante.
B) L'atto commissariale di che trattasi, inoltre, contiene un oscuro riferimento alle "attuali esigenze di ricognizione e riorganizzazione del Corpo militare " •che "rendono opportuna l'assegnazione dell'incarico, ai sensi della O.C. n..238 del 4 marzo 1972, a un Ufficiale Generale designato dal Ministero della Difesa, e ciò anche al fine di assicurare un migliore e più stretto collegamento del Corpo stesso con le FF.AA".
- Sul punto, si sottolinea anzitutto l'erroneità del riferimento all'ordinanza commissariale n.238/1972. Quest'ultima, infatti, è stata integralmente abrogata dall'ordinanza presidenziale n.88 dell4 aprile 1978. Ciò che costituisce ulteriore ed inequivocabile sintomo della singolare sciatteria che ha caratterizzato l'operato del! 'Ente resistente nella vicenda di che trattasi. Del pari inconferente è il richiamo "al più stretto collegamento con le FF.AA.". Ai sensi della suddetta ordinanza n.88/1978 (par. n.3), infatti, anche il Gen. M.F. era già tenuto, oltre che a rispondere del proprio operato al Presidente del! 'Ente, anche a riferirne al Ministero della Difesa.
- Sotto altro profilo, si osserva che la scelta di assegnare l 'incarico de qua ad un Generale delle FF.AA. - e non già ad un Generale appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa - viola i fondamentali principi di indipendenza, autonomia e volontariato, che, a norma delle risoluzioni internazionali dell'Assemblea Generale dell'O.N.U. (del 19 novembre 1946), di Stoccolma (XVII Conf. intemaz. del 1948), di Toronto (XVllii Conf. internaz. del 1952) e di Vienna (XX Conf. intemaz. del 1965), devono caratterizzare le Associazioni della Croce Rossa nei vari Paesi.
Orbene, in tale quadro di riferimento, la collocazione al vertice del Corpo militare della Croce Rossa Italiaoa di un Ufficiale generale non appartenente al suddetto Corpo militare (Corpo rnilitare volontario ed ausiliario, non facente parte delle Forze Armate: art. l R.D. n. 484 del 1936, come Modif. dalla L. n.883 del 1941), ma incardinato nelle FF.AA. quale ausiliario si è risolta chiaramente in una violazione delle cennate guarentigie di autonomia e indipendenza.
C) Ai sensi dell'art.1 R.D. n. 484 del 1936 (modif. con L. n. 883 del 1941 ) il Corpo militare della Croce Rossa Italiana costituisce un corpo speciale volontario ausiliario delle FF.AA., al cui vertice è posto un Generale dello stesso Corpo, così come ora stabilito dall'art.2 D.L. 13 novembre 2004, n.276, conv. nella L. 19 . gennaio 2005, n. l, alla cui stregua l'Ispettore Superiore del Corpo militare della Croce Rossa è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa e designazione del Presidente N azionale C.R.I.Inoltre, l'art.2, comma l, D.P.R. n. 613 del 1980 ribadisce che l'Associazione italiana della Croce Rossa deve conformarsi al principio volontaristico. Come si è ora detto, infatti, è soltanto in tal modo che può essere garantita l'autonomia e l'indipendenza dell'Ente. Ed invero, la collocazione al vertice del Corpo militare della Croce Rossa di un Generale delle FF.AA. ha rappresentato una aperta violazione delle disposizioni appena citate.
D) Anche il riferimento alle "norme vigenti relative al limite di età per il collocamento in congedo del personale militare dello Stato", contenuto nel!' ordinanza commissariale n. 796/1995 risulta del tutto erroneo e pretestuoso.
In subiecta materia valgono, infatti, le disposizioni speciali dettate, per il Corpo militare della Croce Rossa, dal più volte citato R.D. n. 484 del 1936 , il cui art.45 fissa il limite anagrafico per la permanenza nel ruolo della riserva al compimento . del 78" anno di età. Età che, ali' epoca in cui è stata adottata l'ordinanza COliUIJisssariale de qua (27 ottobre 1995), non era stata ancora raggiunta dal Gen. M.F..
E) - La proposta in accoglimento della quale è stata adottata l'ordinanza commissariale n.796/1995 è stata formulata da organo incompetente ed in aperta violazione degli art.. 11 e 12 D.P.R. n. 613 del 1980 . Tale proposta, infatti, risulta formulata dal Dirigente del Servizio legale della C.R.I. e "fatta propria" dal Direttore Generale. Senonché, ai sensi dell'art.11 D.P.R. n. 613 del 1980 cit., le autorità di vertice del Corpo militare della Croce Rossa sono poste alle dirette dipendenze del Presidente nazionale del! 'Ente (o dal Commissario straordinario che lo sostituisca). Per converso, le prerogative attribuite al al Direttore Generale C.R.I. dall'art.6 R.D. n.ll1 del1929, approvativo dello Statuto dell'Ente, devono ritenersi non più esercitabili, dal momento che la richiamata disposizione statutaria è da ritenersi abrogata in forza dell'art.12 D.P.R. n. 613 del 1980 , siccome incompatibile con la nuova disciplina.
Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente, che nel controdedurre alle censure di gravame chiede la reiezione del ricorso
Motivi della decisione
Con ordinanza di questa Sezione n.1548/2014, ," ..Tenuto conto che sul ricorso indicato in epigrafe la correlativa decisione poggia il suo fondamento sulla tardività del gravame, ai sensi del'art.73 comma 3 del codice di procedura,", il Collegio si è riservata la decisione assegnando alle parti il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della predetta ordinanza, per il deposito di memorie controdedutive.
Con memoria controdeduttiva 8 marzo 2014 parte ricorrente ha formulato dettagliate osservazioni sulla ammissibilità del gravame, argomentando la ritualità del ricorso sulla considerazione che il ricorso in epigrafe sarebbe stato tempestivamente attivato nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza n.749/2007
Preliminarmente deve osservarsi che in questa sede non possono avere ingresso le controdeduzioni dell'Amministrazione formulate con memoria depositata il 10 marzo 2014 e cioè tardivamente alla udienza di merito del 18 dicembre 2013.
Le controdeduzioni di parte ricorrente sono palesemente infondate sulla base delle sotto indicate considerazioni.
Con il gravame parte ricorrente ritiene che la lesione dei suo interesse legittimo sia stato operato dal provvedimento di destituzione (atto commissariale n.4910/11995), annullato con sentenza n.749 del l febbraio 2007, del T A.R. Lazio , Sez.III quater, passata in giudicato in data 17 marzo 2008, non impugnata dalla Croce Rossa Italiana).
Ritiene altresì erroneamente parte ricorrente che il successivo secondo provvedimento di destituzione (atto commissariale di collocamento in congedo n.4910/1995 ) abbia natura confermativa e che , in via conseguenziale, si sia verificata la sua caducazione per effetto dell'annullamento giurisdizionale del primo atto commissariale disposto con la citata sentenza n.749/2007.
Detto provvedimento, al contrario, assume consistenza propria di atto autonomo e nuovo sorretto da diverse ed autonome valutazioni rispetto a quelle assunte nell'originario provvedimento di collocamento in congedo.
Detto provvedimento non è stato travolto dalla sentenza n.749/2007 né dalla successiva sentenza n.4671 del 6 maggio 2009, del T A.R. Lazio, Sez.III quater che con il secondo ricorso n.497/1996, in ragione del raggiungimento del limite di età dell'interessato, come affermato dalla stessa parte ricorrente, in accoglimento del! 'istanza in tal senso avanzata dal M.F., ha dichiarato la sola sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio;
Ne consegue che proprio per la sua originaria impugnazione con il secondo ricorso n.497/1996, parte ricorrente sin dal 1996 era a conoscenza dell'indicato atto (atto commissariale di collocamento in congedo n.4910/1995 ) in relazione al quale avrebbe potuto esperire l'azione risarcitoria che risulta attivata tardivamente (con il presente ricorso introduttivo risalente al 2009 ) a distanza di oltre 10 anni di modo che l'azione risulta inammissibile per avvenuta prescrizione estintiva dell'azione risarcitoria.
Relativamente alle doglianze sollevate sotto forma di impugnazione dello stesso atto commissariale di collocamento in congedo n.4910/1995 le stesse devono dichiararsi inammissibili riguardando un provvedimento già impugnato con il ricorso n.497/1996 definito con la citata sentenza n.4671/2009.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va in parte dichiarato irricevibile per tardività ed in parte inammissibile.
Le spese possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione Terza, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile per tardività dell'azione risarcitoria ed in parte inammissibile secondo le modalità di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2013, 12 marzo 2014, con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
24-05-2014 20:56
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