Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Il procuratore militare di Napoli ricorre avverso sentenza di non luogo a proced...
Il procuratore militare di Napoli ricorre avverso sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di un capitano di fregata imputato di ingiuria nei confronti di un luogotenente e di un Maresciallo, gettando nervosamente nel cestino i loro tesserini di riconoscimento dopo esserseli fatti consegnare. La Corte accoglie.
Cassazione penale  sez. I   
Data:
    13/06/2014 ( ud. 13/06/2014 , dep.30/06/2014 ) 
Numero:
    28130

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. GIORDANO  Umberto      -  Presidente   -                       
    Dott. CAVALLO   Aldo         -  Consigliere  -                       
    Dott. BARBARISI Maurizi -  rel. Consigliere  -                       
    Dott. LA POSTA  Lucia        -  Consigliere  -                       
    Dott. BONI      Monica       -  Consigliere  -                       
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    Procuratore Militare presso il Tribunale Militare di Napoli; 
    e da: 
                    C.G.,                 F.M.,               B.D., 
             Be.Pa.; 
    nei confronti di: 
               M.V. n. il (OMISSIS); 
    avverso   la   sentenza  19  dicembre  2012  -  Giudice  dell'Udienza 
    preliminare del Tribunale Militare di Napoli; 
    sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi; 
    udite  le  conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero,  in 
    persona  del Dr. FLAMINI Luigi Maria, sostituto Procuratore  Generale 
    Militare,  che  ha chiesto l'annullamento con rinvio  della  sentenza 
    impugnata  e  la  trasmissione  degli atti  al  Giudice  dell'Udienza 
    preliminare del Tribunale Militare di Napoli per nuovo giudizio; 
    udito il difensore avv. LANUCARA Leonardo, il quale, per i ricorrenti 
    ha  concluso  per l'accoglimento dei propri motivi di  gravame  e  di 
    quello avanzato dalla pubblica accusa. 
    udito  il  difensore  avv. MARTINO GIUOVANNA quale,  in  sostituzione 
    dell'avv. Murianni Francesco, ha concluso per il rigetto dei gravame. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. - Con sentenza deliberata in data 19 dicembre 2012, depositata in cancelleria in pari data, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M.V. in relazione al reato allo stesso ascritto (ingiuria a inferiore) perchè il fatto non sussiste.

    1.2. - Il giudice di merito chiariva che il M., in qualità di capitano di fregata in servizio a (OMISSIS), offendeva il prestigio, l'onore e la dignità del primo maresciallo C. G., del luogotenente F.M., del Primo Maresciallo B.D. e del Capo di Prima Classe B. P. profferendo al loro indirizzo le parole meglio indicate nel capo di imputazione e gettando nervosamente nel cestino i loro tesserini di riconoscimento dopo esserseli fatti consegnare.

    Tanto premesso, il giudice rilevava in sentenza come fosse emerso un insanabile contrasto tra le opposte versioni dei fatti come ricavabile dalle concordi dichiarazioni delle persone offese e quelle dei due testimoni presenti in aula, capitano di Corvetta E. P. e il Primo Maresciallo Ca.An., secondo cui le frasi riferite dalle parti offese non sarebbero state mai pronunciate, contraddittorietà che legittimava da parte del Giudice dell'udienza preliminare l'emissione della sentenza di non luogo a procedere.

    2. - Avverso il citato provvedimento hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione C.G., F.M., B.D. e Be.Pa. e il Procuratore Generale militare chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

    In particolare il ricorrente Procuratore Generale rilevava che aveva errato il giudice nell'assegnare alle dichiarazioni di E. P. e Ca.An. dignità di prova testimoniale, atteso che in realtà le stesse erano state rilasciate allo stesso imputato che le aveva poi prodotte in sede di interrogatorio di garanzia. Il contrasto rilevato dal giudice ben poteva quindi essere affrontato in dibattimento dove le persone che avevano reso quelle dichiarazioni avrebbero potuto o meno ribadirle, sotto il vincolo del giuramento, nel contraddittorio delle parti. Tutt'al più il giudice, se avesse ritenuto rilevanti le affermazioni del P. e del Ca. avrebbe potuto far ricorso ai suoi poteri ex artt. 421 o 422 cod. proc. pen., assumendo lui stesso le relative prove dichiarative. E' erroneo pertanto aver ritenuto che il contrasto non sarebbe stato colmabile in dibattimento, atteso che P. e il Ca., per fornire una versione differente, avrebbero dovuto commettere falsa testimonianza posto che, si ribadisce, la loro qualità non era quella di testimoni. La funzione dell'udienza preliminare inoltre non è di provare l'innocenza dell'imputato, bensì di valutare l'utilità o meno del dibattimento.

    - dalle parti civili con ricorso redatto a ministero dell'avv. Leonardo Lanucara, sono stati sviluppati, con autonomo ricorso, quattro motivi di impugnazione:

    a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione degli artt. 391 bis e 191 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b), posto che il giudice aveva fondato la propria decisione sulla base di dichiarazioni che non sono suscettibili di essere utilizzate in sede dibattimentale, neppure ai sensi e per gli effetti delle contestazioni ai testimoni, e non potevano essere utilizzate neppure dal giudice il sede di giudizio, giusta la loro nullità ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto assunte in violazione delle disposizioni che regolano l'assunzione in sede di indagine di dichiarazioni di persone informate sui fatti ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen., comma 6; trattasi dunque di mere dichiarazioni rilasciate all'imputato e prodotte con funzionalità difensiva durante la fase dell'interrogatorio con valenza nulla per il giudicante;

    b) con la seconda censura veniva eccepita la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento delle emergenze di indagine; il giudice ha per vero recepito le dichiarazioni di E. e Ca. (cui è stata assegnata dal giudice una non legittima patente di terzietà) senza nessun vaglio critico, in particolare sulla presenza degli stessi al momento della discussione con l'imputato (presenza negata dal C.) e sull'ora in cui il fatto sarebbe avvenuto nonchè sulla versione fornita dallo stesso M., dando per scontato che gli stessi soggetti avrebbero ripetuto in dibattimento le medesime dichiarazioni omettendo invece di valutare se il contrasto rilevato avrebbe potuto essere o meno superato dallo scrutinio dibattimentale senza dar conto dei contrasti insiti nelle affermazioni di E. e Ca. che ne minavano la attendibilità e degli altri esiti di indagini quali le dichiarazioni di D.F. e T.;

    c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su un segmento della articolata imputazione; il giudice nulla dice per vero sul fatto che il M. aveva altresì cestinato i tesserini delle quattro persone offese gettandoli nervosamente nel cestino situato sotto la sua scrivania, gesto che manifestava disprezzo e disistima verso i militari; il giudice infatti fa riferimento alle dichiarazioni di E. e Ca. in relazione alle frasi del M. nulla argomentando su questa parte della condotta ingiuriosa;

    d) con la quarta censura veniva rilevata l'inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale e violazione dell'art. 196 C.P.M.P., comma 1, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b); il giudice ha altresì errato a non operare la più grave qualificazione giuridica di un segmento del fatto contestato qualificato come ingiuria in minaccia a inferiore. Il reato di minaccia non è reato di danno come ritenuto dal giudice, ma di pericolo per il quale non occorre che la persona offesa sia rimasta intimidita.

    Il difensore dell'imputato M.V. depositava in data 4 febbraio 2014 memoria di replica con cui difendeva la ritualità del deposito delle dichiarazioni di E. e Ca. come esercizio del potere difensivo così come parimenti legittimo era stato il giudizio prognostico formulato dal GUP.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli.

    3.1 - I ricorrenti deducono l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 425 cod. proc. pen., che subordina il proscioglimento all'accertamento di una situazione tale di innocenza da non essere ritenuta superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito. Sussisterebbe ad avviso degli impugnanti una motivazione non corretta, essendo la vicenda sottoposta all'attenzione del GUP meritevole del vaglio dibattimentale e la contraddittorietà della motivazione, non avendo peraltro il medesimo giudicante formulato un vero e proprio giudizio prognostico non spiegando perchè sia imprevedibile che, all'esito del dibattimento, si giunga a diversa decisione.

    3.2 - Va premesso che sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell'avviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare, quale oggi si presenta, all'esito dell'evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell'udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Di tal che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l'art. 425 cod. proc. pen., comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.

    In altri termini, il provvedimento ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., pur motivato sommariamente, assume natura di sentenza solo perchè la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d'inibire allo stato l'esercizio dell'azione penale contro l'imputato, salvo potenziale revoca.

    Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli.

    3.3 - L'unico controllo ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la "sentenza di non luogo a procedere", concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero (Sez. 4, 27 novembre 2008, n. 2652, rv. 242500). Diversamente, si giungerebbe ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto, e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga a una valutazione di innocenza dell'imputato, può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Sez. 5, 15 maggio 2009, n. 22864, rv. 244202 e successive conformi).

    3.4 - Tanto premesso, deve riconoscersi come, nel caso di specie, il GUP ha errato nel ritenere che le dichiarazioni rese da E. e Ca. fossero non solo parificabili a vere e proprie testimonianze, ma che fossero altresì utilizzabili in sede di giudizio posto che il loro impiego era ritenersi vietato ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., non essendo state assunte, quali prove dichiarative, nel rispetto delle prescrizioni definite per le indagini difensive.

    In tema di indagini difensive, per vero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, le informazioni assunte e documentate in un verbale mancante delle generalità della persona che le riceve, della sottoscrizione, nonchè dell'autentica della stessa, sono da considerarsi inutilizzabili, in base a quanto disposto dal comma sesto dell'art. 391 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, 16 gennaio 2013, n. 20460, P.M. in procedimento. Bosco, rv. 255967) così come sono parimenti inutilizzabili le predette informazioni che siano state raccolte senza che siano stati rivolti al dichiarante i prescritti avvisi di legge, incombente che va documentato in modo analitico nel verbale di raccolta delle dichiarazioni, sicchè non è sufficiente che il difensore, nella relazione predisposta a mente dell'art. 391-ter del codice di rito, dia genericamente atto d'aver rivolto all'interessato gli avvertimenti indicati all'art. 391-bis cod. proc. pen., comma 3 (Sez. F, 25 luglio 2003, n. 34554, Jovanovic, rv. 228394).

    Inoltre, come correttamente evidenziato nei ricorsi, il contenuto delle dichiarazioni siffatte è stato apprezzato dal giudicante in modo del tutto acritico e non nella dinamica valutativa del compendio di prova raccolto nel corso delle indagini e soprattutto della funzione che l'udienza preliminare deve avere come dianzi indicata.

    Il giudizio prognostico inoltre è solo frammentato, non avendo il giudicante preso in considerazione tutta la condotta illecita ascritta al M. nella sua interezza e come, appunto, espressa nel capo di imputazione e con la quale il GUP doveva confrontarsi.

    4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen., come da dispositivo.
    PQM
    P.Q.M.

    annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GUP del Tribunale Militare di Napoli.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2014.

    Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2014
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza