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Sentenza

Il trasferimento per incompatibilità ambientale per gli appartenenti alla Polizi...
Il trasferimento per incompatibilità ambientale per gli appartenenti alla Polizia di Stato ha la finalità specifica di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l'immagine compromessi
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 17-04-2014, n. 2200
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5078 del 2013, proposto da:

T.I., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Verdicchio e Maria Carmela Mignone, con domicilio eletto presso l'avv. Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo N. 156 c/o Avv.Soprano;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale è domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento del decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 33.d/33392 del 18.9.2013 con il quale si dispone il trasferimento del ricorrente con effetto immediato dalla Questura di Benevento alla Questura di Avellino per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il proposto ricorso viene impugnato il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza prot. N. 333 D/33392 del 18 settembre 2013 con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il trasferimento con effetto immediato dalla Questura di Benevento Commissariato di Telese Terme alla Questura di Avellino "per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale".

Il ricorrente risulta, infatti, coinvolto con altri colleghi in una vicenda penale "per aver prodotto false fatture e/o ricevute fiscale per spese di pernottamento e pasti, asseritamente sostenute in strutture alberghiere della Capitale nel corso di servizi d'istituto volti alla protezione di un parlamentare, che l'amministrazione, tratta in errore, gli rimborsava".

Tali condotte - si legge nel provvedimento - "ampiamente note, hanno determinato grave nocumento all'immagine ed al prestigio dell'amministrazione, facendo venire meno, nei confronti dell'operatore quell'indispensabile fiducia di cui deve sempre godere ogni appartenente alla Polizia di Stato nell'ambiente in cui opera, stante la peculiarità dei servizi svolti".

E ancora si afferma nel provvedimento che:

- l'ulteriore permanenza presso l'attuale sede di servizio non consente allo stesso di adempiere ai compiti istituzionali affidatigli con la dovuta serenità, con possibili negative ripercussioni sul buon andamento dell'ufficio;

- che il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, in data 3 maggio 2013 ha avanzato nei confronti del ricorrente, alla pari di altri coindagati richiesta di rinvio a giudizio;

- di dover procedere al trasferimento del dipendente, al fine di rimuovere, con il cambio di sede la pregiudizievole situazione venutasi a determinare, indipendentemente dall'esito della vicenda giudiziaria non ancora definita.

Avverso il detto provvedimento sono formulate le seguenti censure:

violazione di legge, artt. 3 e 10 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione di legge, art. 55, IV comma D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti errore nei presupposti.

In particolare il ricorrente afferma che:

- il provvedimento adottato non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dallo stesso in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento del 2 gennaio 2013;

- che in merito al suo trasferimento il Questore di Benevento aveva ritenuto che la posizione processuale del ricorrente era meno grave e differente rispetto a quella degli altri colleghi coinvolti nei fatti contestati per non essere stato lo stesso destinatario di misure cautelari mentre il provvedimento adottato non dà conto delle ragioni per cui le valutazioni del Questore di Benevento fossero da disattendere;

- che il ricorrente non è più aggregato al servizio scorte e assistenza di personalità pubbliche per cui non sussisterebbe più il profilo di pregiudizio all'immagine asseritamente subito dalla Polizia di Stato e che comunque i fatti penali contestati si sono svolti a Roma e risalgono al 2011;

- inoltre il ricorrente fa presente di essere padre di una bambina affetta da una grave patologia per la quale ha chiesto ed ottenuto l'applicazione della disciplina recata dalla L. n. 104 del 1990 e che quindi il trasferimento a una sede distante circa 50 km da Benevento gli impedisce di assistere proficuamente la figlia.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente affermando l'infondatezza del proposto ricorso anche perché l'incompatibilità ambientale che rende necessario l'allontanamento di un dipendente dalla sede di servizio è riconducibile alla gravità delle azioni poste in essere e al pregiudizio che da queste deriva per l'amministrazione.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2014.il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Il Collegio ritiene opportuno premettere come il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55 D.P.R. n. 335 del 1982, sia caratterizzato da un'ampia discrezionalità, maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti, conseguendo ad una valutazione di situazioni di incompatibilità che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare, che vanno rapportate proprio al tipo di attività, particolarmente delicata, svolta dal dipendente (cfr., da ultimo, T.A.R. Trento, 7 marzo 2013 n. 75). Il trasferimento per incompatibilità ambientale, infatti, ha la finalità specifica di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l'immagine compromessi ed evitando ulteriori conseguenze negative che possano aggravare la situazione di precarietà e di minore armonia creatasi in ragione della presenza del militare in quel determinato ufficio pubblico, tanto che le preminenti finalità di pubblico interesse rendono sostanzialmente irrilevanti le condizioni personali o familiari dell'interessato che devono recedere di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Sardegna, I Sezione, 13 febbraio 2013 n. 118), peraltro nella specie adeguatamente tenute in considerazione dall'amministrazione ove si consideri la non eccessiva né penalizzante distanza tra Benevento ed Avellino, quotidianamente quindi raggiungibili. La giurisprudenza amministrativa ha anche affermato che un comportamento ancora non punito in sede penale e neppure sanzionato in sede disciplinare, può essere preso a motivo di trasferimento per incompatibilità ambientale, atteso che il presupposto essenziale del trasferimento per incompatibilità ambientale è che sussista obiettivamente una situazione di fatto per effetto della quale la permanenza dell'impiegato in una determinata sede è di nocumento al "prestigio dell'amministrazione". E' irrilevante che tale situazione dipenda o meno da un comportamento volontario dell'interessato e che tale comportamento sia sanzionabile in sede penale e/o disciplinare (cfr. Cons. Stato, III Sezione, 22 agosto 2012 n. 4587).

Ciò premesso, deve ribadirsi alla luce delle richiamate considerazioni la infondatezza del proposto ricorso.

Il provvedimento avversato, infatti, risulta adeguatamente e congruamente motivato con il richiamo alle circostanze di fatto emerse ed alla valutazione che la procedente amministrazione ne fornisce ai fini della ritenuta incompatibilità ambientale. Così come appare difficilmente contestabile che i fatti appunto richiamati nel provvedimento, in disparte quelli che saranno gli esiti della vicenda giudiziaria, possono legittimamente fondare un trasferimento per incompatibilità ambientale. Del resto, è noto che ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere al prestigio dell'Amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto (Consiglio Stato, sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 777). Le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale della Polizia di Stato sono sindacabili dal giudice amministrativo solo estrinsecamente, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione e dell'errore e del travisamento dei fatti, quali si evincono dal complesso dell'attività procedimentale posta in essere, con il limite costituito dal divieto per il giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella già effettuata, rimanendo cioè esclusa per il giudice ogni indagine sulla valutazione di merito dell'Amministrazione di appartenenza a cui è, invece, riservato il potere di valutare, di volta in volta, gli elementi di fatto accertati nell'esercizio del potere di inchiesta ( cfr. ad es. T.A.R. Bologna, sez. I, 11 novembre 2008, n. 4487 e Consiglio Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3375). Nel caso in esame, quindi, i menzionati profili di eccesso di potere e di violazione di legge non sussistono, rivelando i fatti contestati un comportamento non in linea con la dignità delle funzioni svolte. Né vale il richiamo alla nota del Questore di Benevento con la quale era stata distinta la posizione dei poliziotti destinatari della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza da quella di altri, tra cui il ricorrente, per i quali nessuna misura era stata adottata tenuto conto che il trasferimento è stato disposto dopo che il P.M. della Procura presso il Tribunale di Benevento, in data 3 maggio 2013, ha avanzato, nei confronti del ricorrente, alla pari degli altri coindagati richiesta di rinvio a giudizio.

Né, infine, può essere considerata impeditiva del trasferimento la situazione di disagio familiare rappresentata dal ricorrente poiché il detto trasferimento è stato disposto presso la Questura più vicina e, comunque, il ricorrente potrà continuare a ottenere i permessi e gli esoneri che l'ordinamento gli riconosce per assistere la figlia affetta dalla grave patologia evidenziata in ricorso.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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