Indennità di comando ex art. 10 l. n. 78/1983.
Consiglio di Stato sez. IV Data:20/11/2014 (ud. 14/10/2014 , dep.20/11/2014 ) Numero: 5709
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2806 del 2009, proposto da:
Fo. Wa., rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Nicoli, con
domicilio eletto presso Arianna Nicoli in Roma, piazza D. Minzoni N.
9;
contro
Ministero della Difesa, Ministero del Tesoro, Comando gen.
Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen.
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04014/2008,
resa tra le parti, concernente accertamento diritto corresponsione
indennità di comando
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa,
Comando gen. Carabinieri, e di Ministero del Tesoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons.
Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Giampiero Nicoli e
l'avvocato dello stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con il ricorso in esame, la parte appellante impugna la sentenza n. 4014/2008, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I-bis, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso volto alla declaratoria del suo diritto a percepire l'indennità di comando ex art. 10 l. n. 78/1983, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento della medesima.
La sentenza impugnata afferma, in particolare:
- la sfera dei destinatari della disposizione è definita ed il decreto interministeriale 23 aprile 2001, nell'individuare gli incarichi per i quali, nell'ambito delle tre forze armate, è riconosciuta l'indennità, attesa la sua natura di fonte secondaria, non può costituire veicolo di estensione dell'ambito dei beneficiari che non comprende il personale militare dell'Arma dei Carabinieri;
- in ogni caso, in difetto di apposito decreto di individuazione dei posti organici, la posizione giuridica del singolo militare non risulta differenziata, rispetto a quella degli altri componenti la struttura organizzativa, di modo che essa riveste il carattere di mera aspettativa.
La parte appellante precisa che agisce avverso tale decisione esclusivamente per "censurare la decisione di inammissibilità del ricorso", di modo che richiede solo di "dichiarare che il ricorso presentato in primo grado dall'attuale ricorrente in appello è ammissibile e revocare la conseguente condanna al pagamento delle spese".
A tal fune, propone i seguenti motivi di impugnazione:
a) error in iudicando, poiché nel caso di specie si è in presenza di "un diritto soggettivo, relativo, di credito", posto che tale diritto scaturisce direttamente dalla legge, mentre le "operazioni amministrative interne al Comando dell'Arma dei Carabinieri (successive all'incarico di fatto), cioè quelle di individuare i comandanti e di fornire l'elenco dei comandanti, sono solo ricognitive, non costitutive";
b) error in iudicando, poiché - attesa la sussistenza del diritto soggettivo alla percezione dell'indennità - "il discorso si sposta sul piano istruttorio e precisamente della prova da fornire in ordine all'effettivo svolgimento e riconoscimento dell'attività per la quale si chiede l'indennità". Ne consegue che, il ricorso non poteva essere giudicato inammissibile ma "non fondato soltanto ove, a seguito di un accertamento da parte del TAR, vi fosse stata una risposta negativa dell'amministrazione di appartenenza";
c) error in iudicando, poiché, non essendo "possibile parlare di soccombenza, per conseguenza non è possibile condannare alle spese".
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle finanze ed il Comando generale dei Carabinieri.
All'udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Diritto
L'appello deve essere, in parte, dichiarato inammissibile ed in parte accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito esposte.
Come si è già avuto modo di chiarire nella precedente esposizione in fatto, l'appellante (in particolare con i primi due motivi di impugnazione) non censura la sentenza impugnata al fine di ottenerne la riforma da parte di questo giudice d'appello, e quindi ottenere il riconoscimento della propria pretesa sostanziale fondante il potere di azione esercitato in giudizio.
Più in particolare - come si evince dalla esposizione dei motivi di appello e in particolare dalla domanda precisata nelle conclusioni - la parte appellante lamenta:
- che il ricorso non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, poiché sussisterebbe, almeno astrattamente, una posizione di diritto soggettivo alla percezione dell'indennità da parte di chi svolge talune funzioni di comando nell'Arma dei Carabinieri;
- che il TAR avrebbe dovuto disporre istruttoria;
- che, solo all'esito negativo di questa, avrebbe potuto (o dovuto) rigettare il ricorso stante la sua infondatezza.
Orbene, il Collegio rileva, per un verso, che la sentenza impugnata si fonda sulla affermazione di non applicabilità dell'art. 10 l. 23 marzo 1983 n. 78, anche nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, e che avverso tale affermazione non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione; per altro verso, che non vi è alcun interesse della parte ad impugnare una sentenza al solo fine di censurarne la declaratoria di inammissibilità, laddove, per il tramite della riforma di tale specifica pronuncia, non si prospettino le ragioni (con puntuali motivi di appello) sulle quali si fonderebbe l'accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
Ed infatti, non sono stati offerti, a tal fine, motivi di doglianza, ma si è solo evocata una mancata istruttoria in I grado, in relazione alla quale non si è tuttavia rappresentato il principio di prova, cui il giudice, per il tramite degli (eventualmente) disposti mezzi istruttori, avrebbe potuto ottenere riscontro.
Giova, infine, osservare che la stessa parte appellante rappresenta di avere provveduto a richiedere, mediante istanza-diffida, il riconoscimento all'amministrazione di quanto ad essa spettante, riservandosi di impugnare "eventualmente l'accertamento negativo dell'amministrazione".
Quanto al terzo motivo di appello, con il quale si censura la disposta condanna alle spese, giova ricordare come resti fermo che, in sede di regolazione delle spese, il giudice è attributario di ampia discrezionalità, da esercitarsi nella considerazione, oltre che della intervenuta soccombenza, degli ulteriori elementi indicati dagli artt. 91 ss. cod. proc. civ, cui rinviano gli artt. 88 e 39 Cpa.
Nel caso di specie, però, risulta non compiutamente considerata la natura della controversia, nei suoi profili materiali e di diritto, di modo che appare fondata la censura introdotta dalla parte appellante.
Appare, dunque, fondato il terzo motivo di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata relativamente alla regolazione delle spese ivi disposta, il Collegio ritiene opportuno di disporre la compensazione di spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio. E ciò in considerazione della natura della controversia, afferente alla spettanza di competenze economiche, fondate su norma di non semplice interpretazione ed applicazione.
In definitiva, il Collegio accoglie l'appello proposto, nei limiti della richiesta riforma della sentenza appellata relativamente alla regolazione delle spese e, per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado, compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del giudizio di I grado.
Per il resto, alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Fo. Wa. (n. 2806/2009 r.g.), in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 NOV. 2014.
13-12-2014 19:25
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